CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno; lette le conclusioni depositate dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, chiamata a decidere l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 27 maggio 2025, con cui lo stesso era stato assolto dal delitto di cui all'art. 392 cod. pen. per particolare tenuità del fatto, ha trasmesso gli atti a questa Corte, rilevando che la sentenza non è appellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) e ritenendo che l'impugnazione debba essere qualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione.2. L'imputato, a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], aveva appellato la sentenza di primo grado lamentando l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto-reato, in quanto il Tribunale aveva omesso di esaminare le risultanze probatorie (documentali e testimoniali) acquisite nel corso del dibattimento. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno concluso come indicato in epigrafe, quest'ultimo successivamente al rinvio dell'udienza originariamente fissata, disposto per la comunicazione al predetto della requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, «sono in ogni caso inappellabili (...) le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». La predetta disposizione è applicabile al caso in esame, considerato che, da un canto, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur connotata da alcune peculiarità, si inscrive fra le sentenze di proscioglimento (in tal senso, Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, Cecchini, Rv. 288155 — 01, in motivazione) e che, dall'altro, detta pronuncia, emessa successivamente all'entrata in vigore della sopra indicata novella, riguarda un reato punito con la sola pena pecuniaria. Pertanto, l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte non ne determina, di per sé, l'inammissibilità, sicché deve ritenersi, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnati onis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che l'impugnazione, sotto questo profilo, sia ammissibile. Quanto all'interesse, va ribadito che è ammissibile l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche se non sono dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l'interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario 2giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, 277666 - 01; da ultimo, Sez. 2, n. 9568 del 05/03/2026, Menna, non mass.). 3. Il motivo di censura per omessa motivazione della sentenza impugnata è fondato. Occorre preliminarmente ricordare che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità, di cui all'art. 131-bis cod. pen., mira a espungere dal circuito penale fatti che abbiano già superato il vaglio della tipicità ma per i quali, in ragione della loro esigua offensività in concreto, non si giustifica l'irrogazione della pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). In altri termini, il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Richiamando il fondamento della causa di non punibilità come delineato dalla giurisprudenza della Cassazione, Corte cost., n. 173 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 s. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha evidenziato che, nel caso di assoluzione per particolare tenuità del fatto, il giudicato viene ad essere modellato su quello tipico delle sentenze di condanna, non già su quello delle sentenze di assoluzione, atteso che, al pari delle prime, la sentenza dibattimentale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti dell'imputato, nonché del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale (art. 651-bis cod. proc. pen.). In linea con tali assunti, si pone altresì la disposizione che prevede che la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. vada iscritta nel casellario giudiziario (art. 3, comma 1, lett. f, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. 16 marzo 32015, n. 28). La pronuncia in parola si atteggia, pertanto, come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale. A tale pacifico inquadramento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. consegue, quale immediato coronario, che il giudice che rileva la sussistenza degli estremi per la sua applicazione, è tenuto, in primo luogo, a motivare in ordine alla sussistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole ed alla sua commissione ad opera dell'imputato. Tanto premesso, osserva la Corte che, nella sentenza impugnata, si riscontra la radicale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, essendosi il giudicante limitato, dopo avere offerto un resoconto sommario dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, a rilevare che ricorrono le condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità. 4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario di quello che ha emesso la sentenza annullata. P P.Q.M«NEL 4