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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 maggio 1960

Cassazione n. 21685/2026

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il 01/05/1960Sabani [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1994avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi venganodichiarati inammissibili;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, conogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 09/04/2025,ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala del30/01/2024, confermando, per quanto qui di interesse, la condanna diLo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delittiagli stessi rispettivamente ascritti in rubrica, in particolare: capo b) perLo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo e) per [OSCURATO:PERSONA], capo j) per [OSCURATO:PERSONA] (diversiepisodi di estorsione tentata e consumata continuata aggravata).2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], LoMonaco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che quisi riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Violazione di legge per avere la Corte di appello ritenutoerroneamente sussistente l’elemento oggettivo del delitto diestorsione, in assenza di qualsiasi condotta minacciosa idonea acoartare la volontà della persona offesa; dalla querela del Vaccaro eraemersa una mera richiesta di aiuto economico; il ricorrente haammesso di essere tornato la stessa sera dalla persona offesa insiemeall’Alestra, ma il suo atteggiamento era da ritenere meramente passivosenza alcuna incidenza causale quanto alla condotta ascritta.3.2.

Violazione di legge per avere la Corte di appelloerroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo deldelitto di estorsione, atteso che il ricorrente non era animato dallafinalità di ottenere un ingiusto profitto, mentre aveva veicolato unamera richiesta di aiuto per pagare le bollette.3.3.

Violazione di legge per non avere riqualificato lacondotta ascritta ai sensi dell’art. 610 cod. pen., atteso che la condottanon era preordinata ad ottenere un ingiusto profitto, ma solo a coartarela volontà della persona offesa per ottenere un aiuto in situazione didifficoltà, come dimostrava l’entità irrisoria delle somme richieste.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni suaforma per non aver assolto l’imputato dalla imputazione ascritta al capob); manca un quadro univoco in ordine alla condotta oggetto dicontestazione; le dichiarazioni della persona offesa escludonol’offensività della condotta; il ricorrente era persona nota ed era solitoavvicinarsi in modo esagitato per chiedere generi alimentari; mancavadel tutto una connotazione della condotta nel senso di una pienaintegrazione di una minaccia; il padre del ricorrente aveva corrispostoquanto dovuto alla persona offesa ed anche i testimoni avevano esclusoche si potesse riscontrare animosità tra le parti.

Considerazioni similierano da applicare alla condanna per il capo j) tenuto conto delledichiarazioni delle persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente si eralimitato a prendere sotto braccio la persona offesa e non aveva maiposto in essere un atteggiamento minaccioso ed, anzi, poichéconosceva il [OSCURATO:PERSONA] era in concreto intervenuto per proteggerlodall’atteggiamento dell’Alastra; il ricorrente era da considerare unmero intermediario rispetto agli estortori; in conclusione non era statoin alcun modo valutato l’apporto causale e il contributo effettivamentefornito dal ricorrente.

Nell’ambito dello stesso motivo il ricorrente hadedotto un vizio della motivazione per non avere la Corte di appelloescluso la aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. eper non aver concesso le circostanze attenuanti generiche.5. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni5.1.

Vizio della motivazione in ogni sua forma in relazioneall’art. 192 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha immotivatamentesvalutato i motivi di gravame; l’esito dibattimentale, la particolareposizione del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai frequentato la paninoteca,la circostanza che la persona offesa avesse esaudito le richieste perpaura, ma non a seguito di minacce, attesa la provenienza familiaredel ricorrente, dimostrano l’insussistenza del fatto ascritto.

Sono statevalorizzate mere considerazioni della persona offesa, legate alla suasfera interiore, in assenza di qualsiasi motivo che potesse giustificaretale intimo timore.

Si doveva ritenere violata la regola dell’oltre ogniragionevole dubbio, in presenza di indizi non sufficienti a sostenerel’accusa elevata.5.2.

Violazione di legge e vizio della motivazione per averritenuto sussistente l’aggravante delle più persone riunite; mancaqualunque prova della preordinazione e la aggravante non potevaessere ritenuta sussistente per il solo fatto di essersi trovato il LoMonaco casualmente presso la paninoteca.6.

Le difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemorie di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.2.

In via preliminare, occorre ricordare che quanto allaaffermazione di responsabilità dei ricorrenti la valutazione dei giudici dimerito è del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti ipunti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati.

È opportuno,pertanto, richiamare alcuni princìpi generali, costantemente affermatidal diritto vivente, sull’onere di specificità dell’impugnazione e sullapresenza di una “doppia conforme” sentenza di condanna.2.1.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni delprovvedimento il cui dispositivo si contesta.

La mancanza di specificitàdel motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesacome indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non puòignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondoil quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibileper difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamenteenunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o didiritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez.

U, n. 8825del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso sensov.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, inmotivazione).Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi cheriproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più conl’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici,la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nelcaso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e nonprendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, leargomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono statiaccolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4,n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01).2.2.

La sentenza di appello, poi, si salda con quellaprecedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo,quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza diprimo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sul punto).Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppiaconforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiereun’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invecesufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi,in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue chein tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese leargomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate,siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01, non mass. sul punto).Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplicivalutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove lerestanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamentoricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione pervizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando,per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza eglobalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato unodegli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 2, n. 222045 del06/04/2023, Costa, non mass.).3.

Ciò premesso, si deve rilevare come i motivi di ricorso propostidai tre ricorrenti siano non solo ampiamente reiterativi nelleargomentazioni dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01), ma anche evidentemente aspecifici, attesoche non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato, ma si limitano, in maniera generica, alamentare una presunta carenza, illogicità e sostanziale erroneità dellamotivazione quanto alla affermazione della responsabilità dei ricorrentiper i reati agli stessi rispettivamente ascritti (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), mentre invece la sentenzaimpugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzionidifensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua,articolata logicamente e priva di aporie (Sez. 2, n. 35817 del10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018,Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv.259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01).4.

La Corte di appello ha difatti ampiamente ricostruito glielementi a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

I tre motivi diricorso, tutti incentrati sulla assenza degli elementi costitutivi deldelitto allo stesso ascritto, oltre che sulla mancata riqualificazione dellacondotta ai sensi dell’art. 610 cod. pen., possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.

Il ricorrentesi è limitato a proporre una propria lettura delle condotte materiali, noncontestate nella loro oggettività, quanto alla imputazione ascritta,secondo una prospettiva alternativa ritenuta più convincente. [OSCURATO:PERSONA] appello ha puntualmente ricostruito la dinamica dei fatti, laprogressione della attività minacciosa e violenta posta in essere inanche concorso con l’Alestra (pag. 3 e seg.) con piena considerazionedelle censure difensive quanto alla ricorrenza degli elementi costitutividel delitto ascritto, con particolare riferimento al tema del dolo specifico(qui pedissequamente riproposto).

È stata ricostruita la attivitàminacciosa, prima indiretta e implicita e poi esplicitata dalla azione delconcorrente Alestra, con chiara considerazione della finalità dellaazione, anche sulla base delle inequivoche dichiarazioni della personaoffesa e delle condizioni in cui si era trovata la vittima della azionerealizzata.

È stata specificata la particolare incisività della condotta, eritenuta la sussistenza della aggravante delle persone riunite,considerata la portata della azione all’evidenza rafforzata dallacongiunta presenza del ricorrente e dell’Alestra (Sez. 2, n. 53652 del10/12/2014, Bonasorte, Rv. 261632-01; Sez. 2, n. 2833 del27/09/2012, P.C., Rv. 254297-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/10/2010,Pistolesi, Rv. 247117-01).

Né appare fondato il rilievo della difesa cheha contestato la affermazione di responsabilità sostenendo che larichiesta era solo una domanda di aiuto economico alla persona cheoffesa, che di fatto rifiutava in assenza di timore.

La Corte di appelloha specificamente ricostruito la dinamica e la progressione dellecondotte poste in essere ed ha correttamente applicato il principio, chequi si intende ribadire, secondo il quale in tema di estorsione, non ènecessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia deltutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con ilpregiudizio patrimoniale che ne consegue, possa essere accolta anchesoltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi dellavittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv.2774512-04).

In conclusione, è stata ampiamente ricostruita, in modonon censurabile in questa sede, la portata ed idoneità degli attiintegranti la estorsione tentata oggetto di imputazione, atteso chel'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivodelittuoso e la univocità della loro destinazione, è da apprezzarsisecondo una valutazione "ex ante" della concreta condotta dell'agente,in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stataposta in essere (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv.271062-01).5.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel dedurre il vizio dellamotivazione in ogni sua forma, si caratterizza già di per sé peraspecificità, oltre che per la finalità di introdurre una lettura alternativadel merito, non consentita in questa sede.

La Corte di appello haspecificamente motivato quanto ai reati ascritti al ricorrente,ricostruendo lo stato di soggezione e timore indotto sulle personeoffese a causa delle condotte tenute, sulla base della inequivocaconsiderazione delle dichiarazioni delle persone offese, in senso deltutto conforme al giudice di primo grado.

In tal senso, si è chiaritocome le richieste si inserissero, tra l’altro, in un contesto a carattereambientale significativo, applicando correttamente il principio appenarichiamato al § 4 secondo il quale in tema di estorsione, non ènecessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia deltutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con ilpregiudizio patrimoniale che ne consegue, possa essere accolta anchesoltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi dellavittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv.2774512-04) anche atteso l’atteggiamento particolarmente aggressivodell’Alestra.

Del tutto generico anche l’inciso finale del motivo quantoalla dosimetria della pena.

La censura si caratterizza per estremaaspecificità, non si confronta con la ricostruzione di fatto dei due giudicidi merito, quanto alla ricorrenza della aggravante contestata e non haneanche richiamato la pretermissione o omissione di motivazione daparte della Corte di appello quanto ad elementi positivamentevalorizzabili al fine di giungere alla concessione delle circostanzeo illegalità che caratterizzi la decisione sul tema della pena prescelta.L’argomentazione difensiva, proposta all’interno del motivo di ricorsopredetto, non si confronta con il costante orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio,in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previstiper le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio dilegittimità è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).6.

Considerazioni a carattere analogo devono essere spesequanto ai due motivi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], che possono esseretrattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.

Sonoapplicabili alla posizione del ricorrente i principi già evidenziati in temadi doppia decisione conforme, nonché quanto alle caratteristiche dellaestorsione ed alla portata della minaccia espresse ai § 4 e 5direttamente applicabili al caso di specie, attesa la logica edargomentata ricostruzione dei giudici di merito.

Anche nel caso del LoMonaco, la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa delmerito ritenuta più convincente e, pur tuttavia, non consentita inquesta sede.

La Corte di appello, in senso conforme al giudice di primogrado, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa (pag. 7 esegg.), il timore provato, anche per il contesto di provenienza, a causadell’atteggiamento chiaramente minaccioso e prevaricatore delricorrente, tra l’altro posto in essere insieme al [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n.53652 del 10/12/2014, Bonasorte, Rv. 261632-01; Sez. 2, n. 2833 del27/09/2012, P.C., Rv. 254297-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/10/2010,Pistolesi, Rv. 247117-01), prendendo in diretta considerazione lecensure della difesa anche quanto alla ritenuta ricorrenza dellacircostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.,e richiamando elementi oggettivi, di fatto non smentiti dalla stessadifesa in questa sede (che li ha riduttivamente interpretati), la loroportata e chiara considerazione al fine di ritenere la sussistenza dellaaggravante contestata, con una ricostruzione logica che non apparecensurabile in questa sede.7.

Nulla aggiungono alle doglianze appena considerate lememorie difensive di replica depositate dalle difese dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] caratterizzate dal richiamo all’insieme di elementidifensivi appena considerati.8.

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili,con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 01/05/1960Sabani [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1994avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi venganodichiarati inammissibili;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, conogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 09/04/2025,ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala del30/01/2024, confermando, per quanto qui di interesse, la condanna diLo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delittiagli stessi rispettivamente ascritti in rubrica, in particolare: capo b) perLo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo e) per [OSCURATO:PERSONA], capo j) per [OSCURATO:PERSONA] (diversiepisodi di estorsione tentata e consumata continuata aggravata).2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], LoMonaco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che quisi riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Violazione di legge per avere la Corte di appello ritenutoerroneamente sussistente l’elemento oggettivo del delitto diestorsione, in assenza di qualsiasi condotta minacciosa idonea acoartare la volontà della persona offesa; dalla querela del Vaccaro eraemersa una mera richiesta di aiuto economico; il ricorrente haammesso di essere tornato la stessa sera dalla persona offesa insiemeall’Alestra, ma il suo atteggiamento era da ritenere meramente passivosenza alcuna incidenza causale quanto alla condotta ascritta.3.2. Violazione di legge per avere la Corte di appelloerroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo deldelitto di estorsione, atteso che il ricorrente non era animato dallafinalità di ottenere un ingiusto profitto, mentre aveva veicolato unamera richiesta di aiuto per pagare le bollette.3.3. Violazione di legge per non avere riqualificato lacondotta ascritta ai sensi dell’art. 610 cod. pen., atteso che la condottanon era preordinata ad ottenere un ingiusto profitto, ma solo a coartarela volontà della persona offesa per ottenere un aiuto in situazione didifficoltà, come dimostrava l’entità irrisoria delle somme richieste.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni suaforma per non aver assolto l’imputato dalla imputazione ascritta al capob); manca un quadro univoco in ordine alla condotta oggetto dicontestazione; le dichiarazioni della persona offesa escludonol’offensività della condotta; il ricorrente era persona nota ed era solitoavvicinarsi in modo esagitato per chiedere generi alimentari; mancavadel tutto una connotazione della condotta nel senso di una pienaintegrazione di una minaccia; il padre del ricorrente aveva corrispostoquanto dovuto alla persona offesa ed anche i testimoni avevano esclusoche si potesse riscontrare animosità tra le parti. Considerazioni similierano da applicare alla condanna per il capo j) tenuto conto delledichiarazioni delle persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente si eralimitato a prendere sotto braccio la persona offesa e non aveva maiposto in essere un atteggiamento minaccioso ed, anzi, poichéconosceva il [OSCURATO:PERSONA] era in concreto intervenuto per proteggerlodall’atteggiamento dell’Alastra; il ricorrente era da considerare unmero intermediario rispetto agli estortori; in conclusione non era statoin alcun modo valutato l’apporto causale e il contributo effettivamentefornito dal ricorrente. Nell’ambito dello stesso motivo il ricorrente hadedotto un vizio della motivazione per non avere la Corte di appelloescluso la aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. eper non aver concesso le circostanze attenuanti generiche.5. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni5.1. Vizio della motivazione in ogni sua forma in relazioneall’art. 192 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha immotivatamentesvalutato i motivi di gravame; l’esito dibattimentale, la particolareposizione del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai frequentato la paninoteca,la circostanza che la persona offesa avesse esaudito le richieste perpaura, ma non a seguito di minacce, attesa la provenienza familiaredel ricorrente, dimostrano l’insussistenza del fatto ascritto. Sono statevalorizzate mere considerazioni della persona offesa, legate alla suasfera interiore, in assenza di qualsiasi motivo che potesse giustificaretale intimo timore. Si doveva ritenere violata la regola dell’oltre ogniragionevole dubbio, in presenza di indizi non sufficienti a sostenerel’accusa elevata.5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per averritenuto sussistente l’aggravante delle più persone riunite; mancaqualunque prova della preordinazione e la aggravante non potevaessere ritenuta sussistente per il solo fatto di essersi trovato il LoMonaco casualmente presso la paninoteca.6. Le difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemorie di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.2. In via preliminare, occorre ricordare che quanto allaaffermazione di responsabilità dei ricorrenti la valutazione dei giudici dimerito è del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti ipunti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati. È opportuno,pertanto, richiamare alcuni princìpi generali, costantemente affermatidal diritto vivente, sull’onere di specificità dell’impugnazione e sullapresenza di una “doppia conforme” sentenza di condanna.2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni delprovvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificitàdel motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesacome indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non puòignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondoil quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibileper difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamenteenunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o didiritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso sensov. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, inmotivazione).Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi cheriproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più conl’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici,la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nelcaso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e nonprendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, leargomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono statiaccolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4,n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01).2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quellaprecedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo,quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza diprimo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sul punto).Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppiaconforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiereun’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invecesufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi,in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue chein tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese leargomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate,siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01, non mass. sul punto).Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplicivalutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove lerestanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamentoricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione pervizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando,per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza eglobalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato unodegli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 2, n. 222045 del06/04/2023, Costa, non mass.).3. Ciò premesso, si deve rilevare come i motivi di ricorso propostidai tre ricorrenti siano non solo ampiamente reiterativi nelleargomentazioni dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01), ma anche evidentemente aspecifici, attesoche non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato, ma si limitano, in maniera generica, alamentare una presunta carenza, illogicità e sostanziale erroneità dellamotivazione quanto alla affermazione della responsabilità dei ricorrentiper i reati agli stessi rispettivamente ascritti (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), mentre invece la sentenzaimpugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzionidifensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua,articolata logicamente e priva di aporie (Sez. 2, n. 35817 del10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018,Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv.259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01).4. La Corte di appello ha difatti ampiamente ricostruito glielementi a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I tre motivi diricorso, tutti incentrati sulla assenza degli elementi costitutivi deldelitto allo stesso ascritto, oltre che sulla mancata riqualificazione dellacondotta ai sensi dell’art. 610 cod. pen., possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Il ricorrentesi è limitato a proporre una propria lettura delle condotte materiali, noncontestate nella loro oggettività, quanto alla imputazione ascritta,secondo una prospettiva alternativa ritenuta più convincente. [OSCURATO:PERSONA] appello ha puntualmente ricostruito la dinamica dei fatti, laprogressione della attività minacciosa e violenta posta in essere inanche concorso con l’Alestra (pag. 3 e seg.) con piena considerazionedelle censure difensive quanto alla ricorrenza degli elementi costitutividel delitto ascritto, con particolare riferimento al tema del dolo specifico(qui pedissequamente riproposto). È stata ricostruita la attivitàminacciosa, prima indiretta e implicita e poi esplicitata dalla azione delconcorrente Alestra, con chiara considerazione della finalità dellaazione, anche sulla base delle inequivoche dichiarazioni della personaoffesa e delle condizioni in cui si era trovata la vittima della azionerealizzata. È stata specificata la particolare incisività della condotta, eritenuta la sussistenza della aggravante delle persone riunite,considerata la portata della azione all’evidenza rafforzata dallacongiunta presenza del ricorrente e dell’Alestra (Sez. 2, n. 53652 del10/12/2014, Bonasorte, Rv. 261632-01; Sez. 2, n. 2833 del27/09/2012, P.C., Rv. 254297-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/10/2010,Pistolesi, Rv. 247117-01). Né appare fondato il rilievo della difesa cheha contestato la affermazione di responsabilità sostenendo che larichiesta era solo una domanda di aiuto economico alla persona cheoffesa, che di fatto rifiutava in assenza di timore. La Corte di appelloha specificamente ricostruito la dinamica e la progressione dellecondotte poste in essere ed ha correttamente applicato il principio, chequi si intende ribadire, secondo il quale in tema di estorsione, non ènecessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia deltutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con ilpregiudizio patrimoniale che ne consegue, possa essere accolta anchesoltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi dellavittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv.2774512-04). In conclusione, è stata ampiamente ricostruita, in modonon censurabile in questa sede, la portata ed idoneità degli attiintegranti la estorsione tentata oggetto di imputazione, atteso chel'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivodelittuoso e la univocità della loro destinazione, è da apprezzarsisecondo una valutazione "ex ante" della concreta condotta dell'agente,in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stataposta in essere (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv.271062-01).5. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel dedurre il vizio dellamotivazione in ogni sua forma, si caratterizza già di per sé peraspecificità, oltre che per la finalità di introdurre una lettura alternativadel merito, non consentita in questa sede. La Corte di appello haspecificamente motivato quanto ai reati ascritti al ricorrente,ricostruendo lo stato di soggezione e timore indotto sulle personeoffese a causa delle condotte tenute, sulla base della inequivocaconsiderazione delle dichiarazioni delle persone offese, in senso deltutto conforme al giudice di primo grado. In tal senso, si è chiaritocome le richieste si inserissero, tra l’altro, in un contesto a carattereambientale significativo, applicando correttamente il principio appenarichiamato al § 4 secondo il quale in tema di estorsione, non ènecessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia deltutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con ilpregiudizio patrimoniale che ne consegue, possa essere accolta anchesoltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi dellavittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv.2774512-04) anche atteso l’atteggiamento particolarmente aggressivodell’Alestra. Del tutto generico anche l’inciso finale del motivo quantoalla dosimetria della pena. La censura si caratterizza per estremaaspecificità, non si confronta con la ricostruzione di fatto dei due giudicidi merito, quanto alla ricorrenza della aggravante contestata e non haneanche richiamato la pretermissione o omissione di motivazione daparte della Corte di appello quanto ad elementi positivamentevalorizzabili al fine di giungere alla concessione delle circostanzeo illegalità che caratterizzi la decisione sul tema della pena prescelta.L’argomentazione difensiva, proposta all’interno del motivo di ricorsopredetto, non si confronta con il costante orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio,in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previstiper le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio dilegittimità è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).6. Considerazioni a carattere analogo devono essere spesequanto ai due motivi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], che possono esseretrattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Sonoapplicabili alla posizione del ricorrente i principi già evidenziati in temadi doppia decisione conforme, nonché quanto alle caratteristiche dellaestorsione ed alla portata della minaccia espresse ai § 4 e 5direttamente applicabili al caso di specie, attesa la logica edargomentata ricostruzione dei giudici di merito. Anche nel caso del LoMonaco, la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa delmerito ritenuta più convincente e, pur tuttavia, non consentita inquesta sede. La Corte di appello, in senso conforme al giudice di primogrado, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa (pag. 7 esegg.), il timore provato, anche per il contesto di provenienza, a causadell’atteggiamento chiaramente minaccioso e prevaricatore delricorrente, tra l’altro posto in essere insieme al [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n.53652 del 10/12/2014, Bonasorte, Rv. 261632-01; Sez. 2, n. 2833 del27/09/2012, P.C., Rv. 254297-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/10/2010,Pistolesi, Rv. 247117-01), prendendo in diretta considerazione lecensure della difesa anche quanto alla ritenuta ricorrenza dellacircostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.,e richiamando elementi oggettivi, di fatto non smentiti dalla stessadifesa in questa sede (che li ha riduttivamente interpretati), la loroportata e chiara considerazione al fine di ritenere la sussistenza dellaaggravante contestata, con una ricostruzione logica che non apparecensurabile in questa sede.7. Nulla aggiungono alle doglianze appena considerate lememorie difensive di replica depositate dalle difese dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] caratterizzate dal richiamo all’insieme di elementidifensivi appena considerati.8. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili,con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21685/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris