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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09354/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 8 novembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone del 14 dicembre 2022, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità è inammissibile, sia perché non proposto con l'atto di appello (v. p. 3 sentenza ricorsa), sia perché prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, quanto alla dedotta prescrizione, che non essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, ravvisandosi l'inammissibilità del ricorso (come visto analizzando i restanti motivi), non può essere dichiarata l'estinzione del reato, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; conf., Sez. 3, n. 18040 del 20/03/2024, Graneroli, non mass.; Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216 - 01); ritenuto, in ogni caso, che il ricorrente, non solo propone un motivo del tutto generico, ma neppure si confronta con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez.

Un., 12 dicembre 2024, Polichetti), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (come quello per cui si procede); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 8 novembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone del 14 dicembre 2022, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità è inammissibile, sia perché non proposto con l'atto di appello (v. p. 3 sentenza ricorsa), sia perché prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, quanto alla dedotta prescrizione, che non essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, ravvisandosi l'inammissibilità del ricorso (come visto analizzando i restanti motivi), non può essere dichiarata l'estinzione del reato, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; conf., Sez. 3, n. 18040 del 20/03/2024, Graneroli, non mass.; Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216 - 01); ritenuto, in ogni caso, che il ricorrente, non solo propone un motivo del tutto generico, ma neppure si confronta con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 12 dicembre 2024, Polichetti), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (come quello per cui si procede); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2