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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 39112/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8139-2020 propost( da: [OSCURATO:PERSONA], in :rsona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocel .) [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitair ente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in )ersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dc niciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo stk dio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10534/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la sentenza n. 4946/2018 del Giudice di pace di Milano, pubblicata il 3 maggio 2018, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:SOCIETA]., era stata condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di ieuro 85,40, quale costo di noleggio di auto sostitutiva nel periodo necessario per la riparazione del veicolo danneggiato nel sinistro verificatosi il 27 settembre 2016, in Arezzo, tra l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] — assicurata con la menzionata società assicuratrice e che aveva ceduto il credito risarcitorio alla [OSCURATO:SOCIETA]. — e quella di [OSCURATO:PERSONA], l'appellata [OSCURATO:SOCIETA]., per quanto ancora rileva in questa sede, chiese la conferma della decisione impugnata; il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10534/2019, pubblicata il 18 novembre 2019, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannò l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito; avverso la sentenza del Tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. considerato che: il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art.

Ric. 2020 n. 08139 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -2- 380-bis cod. proc. civ., tenuto conto che, con lo stesso, sono prospettate questioni con spiccate complicanze anche in rito, analoghe a quelle sollevate in, altri ricorsi, il che ne rende opportuna la trattazione in pubblica udiena.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 10 giugno 2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8139-2020 propost( da: [OSCURATO:PERSONA], in :rsona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocel .) [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitair ente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in )ersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dc niciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo stk dio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10534/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la sentenza n. 4946/2018 del Giudice di pace di Milano, pubblicata il 3 maggio 2018, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:SOCIETA]., era stata condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di ieuro 85,40, quale costo di noleggio di auto sostitutiva nel periodo necessario per la riparazione del veicolo danneggiato nel sinistro verificatosi il 27 settembre 2016, in Arezzo, tra l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] — assicurata con la menzionata società assicuratrice e che aveva ceduto il credito risarcitorio alla [OSCURATO:SOCIETA]. — e quella di [OSCURATO:PERSONA], l'appellata [OSCURATO:SOCIETA]., per quanto ancora rileva in questa sede, chiese la conferma della decisione impugnata; il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10534/2019, pubblicata il 18 novembre 2019, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannò l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito; avverso la sentenza del Tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. considerato che: il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art. Ric. 2020 n. 08139 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- 380-bis cod. proc. civ., tenuto conto che, con lo stesso, sono prospettate questioni con spiccate complicanze anche in rito, analoghe a quelle sollevate in, altri ricorsi, il che ne rende opportuna la trattazione in pubblica udiena. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 10 giugno 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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