CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-Numero registro generale 5604/2025Numero sezionale 8296/2025Numero di raccolta generale 9065/2026Data pubblicazione 10/04/2026avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.6068/2024 depositata il 07/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 8205/2016, depositata il 7/7/2016, laCommissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso il preavviso di fermo avente ad oggetto dueautoveicoli, notificato il 17.6.2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (agente dellariscossione per la provincia di Catania) sul presupposto di otto cartelle dipagamento per un importo complessivo di 13.656,58 euro. [OSCURATO:PERSONA] diprime cure, accertata la regolare notifica delle suddette cartelle, eccezionfatta per due, rilevava la prescrizione dei crediti relativi alla TARSU e alletasse automobilistiche, accertando invece l’attualità del credito relativoall’Irpef e alle [OSCURATO:PERSONA] e Comunale per l’anno 2000,dell’importo di 567,87 euro, per il quale, alla data della notifica delpreavviso di fermo, non era ancora maturata la prescrizione decennale.2. Con sentenza n. 6068/24, depositata in data 7/8/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sicilia, rigettata l’eccezione diinammissibilità dell’appello, spiegata da [OSCURATO:PERSONA], in riformadell’impugnata sentenza annullava d’ufficio tutte le cartelle oggetto dicausa, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 119/2018, in quanto affidate per lariscossione nel lasso temporale dal 2000 al 2010 e di importo inferiore a1.000 euro. Nel corso del giudizio d’appello la Zagarella rappresentavache, al solo fine di evitare l’imminente fermo dei veicoli e l’esecuzioneforzata in proprio danno, era stata costretta a pagare integralmente lecartelle impugnate, giusta rateizzazione del 7.1.2011, previa espressadichiarazione che i pagamenti sarebbero stati effettuati senza alcunriconoscimento di debito e con riserva di ripetizione all’esito del processo.Numero registro generale 5604/2025Numero sezionale 8296/2025Numero di raccolta generale 9065/2026Data pubblicazione 10/04/20263. Contro la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazioneGaetana Zagarella.4. Il comune di [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate-Riscossionerimanevano intimati, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva concontroricorso.5. La ricorrente depositava altresì memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito con modificazioni inlegge n. 136/2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per avere la sentenza impugnata applicato detta normativa sebbene alladata della sua entrata in vigore (il 24/10/2018) la contribuente avesseintegralmente pagato le cartelle impugnate, scadendo l’ultima rata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziando la sussistenza dell’interesse ad agire in quantoingiustamente privata del diritto alla restituzione delle somme versatesenza alcun riconoscimento di debito e con espressa riserva di ripetizione.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.Proprio in quanto il pagamento delle cartelle era stato effettuato senzaalcun riconoscimento di debito e con espressa riserva di ripetizione, ilcredito tributario, alla data di entrata in vigore del d.l. 119/2018, erasuscettivo di ripetizione in caso di esito positivo della lite, sicchè il giudiced’appello correttamente ha applicato alle cartelle in questione ilsopravvenuto annullamento automatico, previsto dall’art. 4 del citato d.l.per i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto,fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti dellariscossione dall’1 gennaio 2000 a 31 dicembre 2010 (requisiti la cuiricorrenza non è in contestazione). Con tale annullamento automatico èpertanto cessata ogni ragione del contendere (vedi sulla operativitàautomatica, ipso iure, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 119/2018Numero registro generale 5604/2025Numero sezionale 8296/2025Numero di raccolta generale 9065/2026Data pubblicazione 10/04/2026convertito con modificazioni in legge n. 136 del 2018, dell’annullamentodei debiti tributari inferiori a 1.000 euro, in presenza dei presupposti dilegge, con conseguente cessazione della materia del contendere nelgiudizio relativo ai crediti litigiosi, tra le altre, Cass., n. 13344/2025;Cass., n. 17625/24; Cass., n. 22018/2020), con conseguente difetto diinteresse ad agire, non consentendo l’art. 4, comma 2, del d.l. 118/2018la restituzione delle somme versate anteriormente alla data di entrata invigore del decreto, le quali restano definitivamente acquisite (aprescindere dalla motivazione sottesa all’avvenuto versamento).2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza cd “asorpresa”, per violazione del principio del contradittorio e del diritto didifesa e per la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonchéper violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.,dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c.., per aver applicato l’art. 3 del d.l. 119/2018,d’ufficio, senza assegnare alle parti un termine per memorie ex art. 101,secondo comma, c.p.c., entro il quale la contribuente avrebbe potutodedurre l’inapplicabilità del citato d.l. al caso di specie, tenuto conto chealla data di entrata in vigore del decreto era già stato effettuato l’integralepagamento delle cartelle impugnate.Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite, “con la pronuncia del 30 settembre 2009, n. 20935,hanno affermato che, se il giudice rileva d’ufficio una questione di purodiritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti affinché su di essasi apra la discussione, non vi è nullità della sentenza perché da taleomissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diversodall’error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iureprocedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazionedella sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato. Qualora,invece, si sia trattato di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e diNumero registro generale 5604/2025Numero sezionale 8296/2025Numero di raccolta generale 9065/2026Data pubblicazione 10/04/2026diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione solo sostenendoche la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato in concreto lafacoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un’eventuale rimessionein termini…” (Cass.n. 822/24; 2984/16; SU 20935/09).E’ pacifico che nel caso di specie l’applicazione della disciplina di cui ald.l. 119/2018 costituisca una questione di mero diritto, che non ha resonecessario alcun ulteriore accertamento in fatto, invero nemmenoprospettato e che non può aver determinato alcuna violazione del principiodella rispondenza tra chiesto e pronunciato, trattandosi, come giàevidenziato, di un annullamento automatico previsto ex lege, che il giudicenon avrebbe potuto disattendere.3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., costituito dall’integrale pagamento delle cartelle alladata di entrata in vigore del d.l. 119/2018.Il motivo è inammissibile, in quanto l’avvenuto pagamento noncostituisce questione rilevante ai fini della decisione, trattandosi di debitiannullati ex lege, estinti pertanto per causa diversa dall’ordinariopagamento di un’obbligazione, in quanto espressamente effettuato, nelcaso di specie, senza riconoscimento di debito e con riserva di ripetizione4. Con il quarto motivo si deducono la nullità della sentenza, peromessa pronuncia sulla intervenuta prescrizione dei crediti relativi alletasse automobilistiche e alla TARSU, riconosciuta dal giudice di primogrado, sebbene contraddittoriamente il ricorso sia stato integralmenterigettato, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5, comma 51, del d.l. 953/1986 (che stabilisce laprescrizione triennale delle tasse automobilistiche) e dell’art. 2948,comma 4, c.c. (applicabile alla TARSU), in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c..Numero registro generale 5604/2025Numero sezionale 8296/2025Numero di raccolta generale 9065/2026Data pubblicazione 10/04/2026Il motivo è assorbito, essendo la questione dell’intervenutaprescrizione resa ultronea nonché superata dall’annullamento automaticodei debiti, correttamente riconosciuto dalla sentenza impugnata.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione e falsa applicazionedell’art. 15 e/o dell’art. 46 del d.l. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza impugnata disposto lacompensazione delle spese di lite, nonostante l’annullamento di tutte lecartelle oggetto di causa, non essendo la compensazione giustificata,secondo la ricorrente, dalla sopravvenienza dell’art. 3 del d.l.119/2018,dovuto condurre ad una pronuncia di cessazione della materia delcontendere e alla condanna delle controparti in forza del principio dellasoccombenza virtuale, stante l’intervenuta prescrizione dei crediti portatidalle cartelle impugnate.Il motivo è infondato, atteso che l’art. 46, comma 3, d.lgs. n.546/1992 espressamente stabilisce che “Nei casi di definizione dellependenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estintorestano a carico della parte che le ha anticipate” e che, con specificoriferimento all’annullamento ope legis dei debiti tributari ai sensi dell’art.4, del d.l. 119/2018, questa Corte ha chiarito che “non si verte, …nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia delcontendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto delsopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio esottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al piùresiduare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con lapronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenzavirtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757);né di ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenziosotra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudizialenon definitivo in base al quale sia stata intrapresa l’esecuzione forzata)Numero registro generale 5604/2025Numero sezionale 8296/2025Numero di raccolta generale 9065/2026Data pubblicazione 10/04/2026per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante ladefinizione del giudizio di opposizione all’esecuzione proposto per altrimotivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, enon già di accoglimento dell’opposizione, con regolazione delle speseprocessuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutareunicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. s.u. 21settembre 2021, n. 25478)»; − in altri termini, la cessazione della materiadel contendere per effetto dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 (cd.“rottamazione delle cartelle”) comporta l’automatica compensazione dellespese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento,analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata dellacontroversia ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.l., posto che anche inquest’ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice chedichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere»(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020, Rv. 659298-01)…”(Cass. n. 2828/24).Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dellaricorrente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio infavore della controricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquidain 1.500,00 euro, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/12/2025.Il PresidenteUgo Candia