CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 33152/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32297-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 474/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 12.01.2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], esponendo che la convenuta, proprietaria di una casa adiacente a quella delle attrici, aveva realizzato alcune trasformazioni, con aumento di volumetria, sul proprio immobile, in violazione della clausola, contenuta nel contratto di acquisto di parte convenuta, di divieto di nuove costruzioni a distanza inferiore a quattro metri dal confine. Invocavano, quindi, la condanna della convenuta all’arretramento dei manufatti illecitamente realizzati e al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], spiegando riconvenzionale per l’arretramento di alcune opere realizzate dalle attrici e per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni. Con sentenza n. 463/18 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo parzialmente quella riconvenzionale. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] -in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]- e la Corte di Appello di Messina, nella resistenza [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata n. 474/2020, accoglieva parzialmente il gravame, condannando la Puglisi ad arretrare la sopraelevazione realizzata ad una distanza di metri quattro dal confine con il fondo della Giuliano. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato il 12.01.2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], esponendo che la convenuta, proprietaria di una casa adiacente a quella delle attrici, aveva realizzato alcune trasformazioni, con aumento di volumetria, sul proprio immobile, in violazione della clausola, contenuta nel contratto di acquisto di parte convenuta, di divieto di nuove costruzioni a distanza inferiore a quattro metri dal confine. Invocavano, quindi, la condanna della convenuta all’arretramento dei manufatti illecitamente realizzati e al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], spiegando riconvenzionale per l’arretramento di alcune opere realizzate dalle attrici e per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni. Con sentenza n. 463/18 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo parzialmente quella riconvenzionale. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] -in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]- e la Corte di Appello di Messina, nella resistenza [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata n. 474/2020, accoglieva parzialmente il gravame, condannando la Puglisi ad arretrare la sopraelevazione realizzata ad una distanza di metri quattro dal confine con il fondo della Giuliano. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, la ricorrente, sull’accertato presupposto della presenza di una strada pubblica tra le due proprietà, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 879, comma 2, e 905 c.c. La Corte di Appello, infatti, avrebbe erroneamente disapplicato il dettato legislativo previsto da detti articoli -secondo il quale, alle costruzioni confinanti con piazze e strade pubbliche, non si applicano le norme relative alle distanze- ritenendo, invece, prevalente il vincolo della distanza minima contrattualmente previsto. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza d’appello poiché il Giudice territoriale avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio relativo alla reale distanza tra le proprietà della Giuliano e della Puglisi, così come da risultanze probatorie, con violazione -pertanto- di quanto previsto dagli artt.115 e 116 c.p.c. La Corte, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto di proprietà della Giuliano un’ulteriore striscia di terreno - situata tra quello della Giuliano e la proprietà demaniale- rimasta dell’originario proprietario degli immobili, riducendo così la distanza tra i fondi oggetto di causa. Il ricorso è inammissibile. Come eccepito nel controricorso, nelle more della pendenza del termine lungo per il ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva anche il giudizio per revocazione della sentenza della Corte di Appello, notificando l’atto di citazione in data 14.01.2021. Secondo l’insegnamento di questa Corte “la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019, Rv. 654828). Poiché è pacifico che la Corte di Appello di Messina abbia rigettato l’istanza di sospensione del termine per impugnare la sentenza per cassazione, il ricorso è tardivo, essendo stato notificato il 12.12.2021 e, dunque, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. La stessa, anzi, conferma la tardività del ricorso, dal momento che riconosce espressamente che esso sia stato proposto dopo la scadenza del termine breve dalla proposizione dell’impugnazione per revocazione della sentenza di secondo grado, tentando di giustificare tale circostanza sulla scorta di un preteso fatto non imputabile, rappresentato dalla mancata pronuncia della Corte distrettuale sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata e di sospensione dei relative termini per la proposizione di ricorso in Cassazione (cfr. pag. 2 della memoria). L’affermazione, tuttavia, è smentita dall’ordinanza della Corte di Appello di Messina pronunciata in data 27.5.2002, allegata in copia alla memoria di parte ricorrente, dalla quale si legge che “… sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di cui si chiede la revocazione e di sospensione del termine per proporre ricorso in Cassazione, la Corte di Appello di Messina si è già pronunciata, accogliendo la prima e rigettando la seconda, con ordinanza emessa in data 12.11.2021, nell’ambito del sub- procedimento n. 64-1/2021”. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre