CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 01795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 23 ottobre 2020 confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 635 e 612, secondo comma cod. pen. In data 1° dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la parte civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia condannato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese sostenute per il grado. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, risultano meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata, con il riferimento alle modalità e ai tempi con i quali il ricorrente ha richiesto alla teste l'indirizzo dell'abitazione della persona offesa, alle dichiarazioni dallo stesso rese sul punto e alle circostanze attinenti l'attività svolta dalla persona offesa nei giudizio nei quali era coinvolot 1"imputato, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione in ordine alla responsabilità e il ragionamento seguito, in assenza di apelsi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Considerato che la terza doglianza, che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 secondo comma cod. pen., è manifestamente infondata poiché, diversamente quanto indicato nel ricorso, la Corte d'appello, seppure in termini sintetici, motiva in ordine alla ragione, le modalità della condotta, per cui deve ritenersi che la minaccia integri gli estremi del "modo simbolico". Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estenso