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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33430/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato AM.,ROMANIA/ il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione tentata mipécce già pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza 6 ottobre 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ANDREI [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità in difetto di un effettivo danno patrimoniale, risulta manifestamente infondato.

Infatti, la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua, ha correttamente individuato nella costrizione ad addivenire ad un rapporto negoziale non voluto il danno individuabile nel caso di specie.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato AM.,ROMANIA/ il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione tentata mipécce già pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza 6 ottobre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ANDREI [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità in difetto di un effettivo danno patrimoniale, risulta manifestamente infondato. Infatti, la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua, ha correttamente individuato nella costrizione ad addivenire ad un rapporto negoziale non voluto il danno individuabile nel caso di specie. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 33430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris