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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 23853/2024

Testo disponibile della fonte

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aco pro tempore , elettivamente domiciliato, con indicazionedell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 115, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura special e su foglio allegato in calce aricorso e d in virtù di ulteriore procura speciale ai sensi dell’art. 380 bis , 2° co., cod. proc. civ. per notar Laudisio di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla via A.M. [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso il propri o studio ; rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente da sestesso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. ed in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al controricorso dal l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza non definitiva n. 555 dei 18/29.4.2019 della Corte d’Appello di Salerno e la sentenza definitiva n. 935 dei8/23.6.2021 della Corte d’Appello di Salerno; udita la relazione nella camera di consiglio del 10 luglio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Sarno ha proposto ricorso avverso la sentenza non definitiva n. 555 dei 18/29.4.2019della Corte d’Appello di Salerno –in relazione alla quale aveva formulato rituale riserva di ricorso per cassazione – ed avverso la sentenzadefinitiva n. 935 de l 8/23.6.2021 della Corte d’Appello di Salerno ; ne ha chiesto in base a sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore –con distrazione – delle spese. 2.Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 15.12.2023 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta improcedibilitàdel ricorso in relazione alla previsione dell’art. 369, 2° co., n. 2 ) , cod. proc. civ. 3.Con istanza datata 24.1.2024 il Comune di Sarno ha chiesto che la causa venga decisa. 4.Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 5.Il ricorso è improcedibile ex art. 369, 2° co., n. 2 ) , cod. proc. civ. , siccome l’ente comunale ricorrente non ha provveduto al deposito, entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, di copia autentica della sentenza definitiva n. 935 dei 8/23.6.2021 della Corte d i Salerno con la relazione di notificazionea mezzo p.e.c. 6.Va debitamente premessa l’elaborazione di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cuila previsione, di cui all’art. 369, 2° co., n. 2), cod. proc. civ.,dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1° co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti)del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine “breve”; e secondo cui l’anzidetta previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all’art. 24 Cost., poiché la disposizione dell’art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (cfr. Cass.11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443).

Ovvero l’insegnamento secondo cui la dichiarazionecontenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale”- la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “breve”di impugnazione e, quale manifestazione di “ autoresponsabilità ” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod.proc. c iv . (cfr. Cass. sez. un. 6.7.2022, n. 2134 9 (Rv. 665188 - 01).

Cfr. Cass. (ord.) 22.7.2019, n. 19695, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile, qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, 1° co., cod. proc. civ., copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente).

Ovvero l’insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione, proposto nel termine “breve” di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita -nei termini di cui all’art. 369, 1° co., cod. proc. civ. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (cfr. Cass. sez. lav. 12.2.2020, n. 3466).

Ovvero l’insegnamento secondo cui nel giudizio di cassazione è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, 2° co., n. 2), cod.proc. c iv ., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, 3° co., cod. proc. civ. ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod.proc. civ.)- mediante l ’ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. sez. un. 6.7.2022, n. 21349 (Rv.665188 - 0 2)) .

Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, 2° co., n. 2), cod. p roc . c iv ., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine “breve”decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità; e secondo cui, parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al 1° co. dell’art. 369 cod.proc. c iv . e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (cfr. Cass. (ord.) 15.9.2017, n. 21386).

Ovvero l’insegnamento secondo cui, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, 2° co., n. 2), cod. proc . c iv ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile,ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, 2° co., cod. proc.civ. (cfr. Cass. (ord.) 30.4.2019, n. 11386) .

Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di sentenze non definitive, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione contro le stesse, ove venga formulata “ riserva ” , stante la scelta per l ’ unitarietà del procedimento impugnatorio, decorrono dalla notifica o dalla pubblicazione della sentenza definitiva, sicché nell’ipotesi in cui il ricorrente deduca, anche implicitamente, che la sentenza definitiva gli è stata notificata, la mancata produzione della stessa corredata dalla relata di notifica determina l’improcedibilità dell’unico ricorso proposto avverso le due sentenze, a nulla rilevando il rituale deposito della sentenza non definitiva(cfr. Cass. 20.3.2017, n. 7089). 7.Alla luce della enunciata elaborazione si evidenzia quanto segue.Il Comune di Sarno ha espressamente dichiarato in ricorso che la sentenza definitiva n. 935 depositata il

29.6. 2021 , recte il 23.6.2021, del la Corte d’Appello di Salerno gliè stata notificata a mezzo p.e.c. in data 26.7.2021 ai fini del decorso del termine “breve” (cfr. ricorso, pagg. 1- 2 ) .

Nonè dato in alcun modo rinvenire agli atti la copia autentica della sentenza definitiva impugnata con la relazione di notificazione a mezzo p.e.c. , specificamente ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., debitamente depositata unitamente al ricorso -si ribadisce – nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al 1° co. dell’art. 369 cod. proc. civ.

Non è dato rinvenire la copia autentica della sentenza definitiva impugnata con la relazione di notificazione a mezzo p.e.c. ex art. 285 cod. proc. civ. neppure agli attidel controricorrente.

La circostanza testéevidenziata risulta, del resto, implicitamente ammessa dal ricorrente.

Difatti, il Comune di Sarno, per un verso, ha provvedutoal deposito con nota exart. 372 cod. proc. civ., ben vero data ta 13.6.2024 , della relata di notifica a mezzo p.e.c. in data 26.7.2021 della sentenza definitiva n. 935 depositata il 23.6.2021 della Corte d’Appello di Salerno; per altro verso, ha, in memoria , inteso “proporre una diversa lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 369, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 372 c.p.c., con possibilità di poter provvedere al deposito della sentenza impugnata e della sua relazione di notificazione, seppure in un tempo successivo al deposito del ricorso o alla scadenza del termine di legge previsto per il deposito del ricorso stesso”(così memoria ricorrente, pagg. 2- 3 ) .8.

A nulla rileva che il controricorrente abbia dato atto che la sentenza definitiva è stata notificata indata 26.7.2021 (cfr. controricorso, pag. 1).

Si è premesso che trattasi di un profilo sottratto alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. sez. lav. n. 3466 /2020 cit. ) e, al contempo, alla proiezione di operatività dell’art. 115 cod. proc. civ.(per il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. cfr. memoria ricorrente, pag. 3).

A nulla rileva che il ricorrente adduca che “il ricorso per cassazione è stato tempestivamente proposto entro il 60° giorno dalla notificazione della sentenza impugnata” (così memoria del ricorrente, pag. 3).

Si è p remesso che la verifica della procedibilità si impone previamente rispetto alla verifica dell’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. (ord.) n. 21386/2017).

Sicché non ha valenza che i l ricorso per cassazione sia stato notificato a mezzo p.e.c. in data 14.10.2021, allorché, a far data dal 26.7.2021, dì dell’addotta notificazione della sentenza definitiva , non era ancora decorso il termine di sessantagiorni per la proposizione del ricorso per cassazione.

A nullarileva , infine, che “all’atto del deposito presso la Suprema Corte del ricorso notificato è stata comunque depositata (seppur erroneamente) la mera copia conforme per uso ricorso per cassazione (anziché la copia notificata) della sentenza stessa” (così memoria del ricorrente, pag. 3). 9.Al cospetto della riferita elaborazione di questa Corte, culminata in epoca recente nella citata pronuncia n. 21349/2022 delle sezioni unite, non possono che esser disattesi gli ulteriori argomenti svolti in memoria dal ricorrente ed ancorati all’ordinanza n. 28574 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte (cfr. memoria ricorrente, pagg. 5 –6).

In particolare, nonriveste significativo rilievo l’inciso – “senza alcun accenno all’opportunità di comprovare la procedibilità dell’impugnazione, da ritenersi verosimilmente integrabile mediante idonea documentazione, ai sensi dell’art.372 c.p.c., fino alla data dell’adunanza” – che si legge nel corpo dell’ anzidetta ordinanza n. 28574/2023.

Si tratta di un passaggio motivazionale privo di precipua valenza, cui questa Corte si è indotta in sede di valutazione della condanna exart. 96, 3° co., cod. proc. civ.,in un’ipotesi in cui la proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. era stata “opposta” con richiesta di decisione.

Si tratta dunque di un passaggio motivazionale che non vale a scalfire l’elaborazione, in tema, di questo Giudice dapprima menzionata.

E soprattutto che non consente la dilatazione delle previsioni dell’art. 372 cod. proc. civ. oltre le ipotesi d’inammissibilità, sì da ricomprendervi pur l e ipotesi d’improcedibilità. 10.Una duplice finale notazione si impone.

In primo luogo, i rilievi tutti dapprima premessi ri sultano confortati da lle puntualizzazioni cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fatto luogo con la sentenza del 23.5.2024 in relazione al ricorso n. 37943/2017 (il ricorso n. 37943/2017 alla Corte E.D.U. traeva ragione d all’ordinanza n. 24481 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui questa Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile il ricorso, affermando quanto segue: “i ricorrenti non hanno adempiuto all’obbligo di depositare in cancelleria insieme al ricorso una copia della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione come previsto dall’articolo 369 comma 2 n. 2 del codice di procedura civile, in assenza di tale adempimento un ricorso è dichiarato improcedibile (…)”).

Più esattamente la Corte E.D.U. ha specificato testualmente: “la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva.

Essa osserva che l’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi.

La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito”.

“Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema corte siano più formali (…)”.

“Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale”.“In virtù di quanto sopra esposto, la Corte conclude che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto concerne il ricorso n. 37943/17”.

Rimane impregiudicata, perciò, l’impossibilità di rimediare all’omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell ’ art. 372 c od . proc. civ.(cfr. Cass. sez. un. 21349/2022 (Rv. 665188-01), cit.).

In secondo luogo, qualora ai sensi dell’art. 361, 2° co., cod. proc. civ. sia stata fatta la riserva di cui al 1° co. del predetto articolo –è il caso di specie – il ricorso avverso la sentenza non definitiva deve essere proposto unitamente a quello avverso la sentenza definitiva e la ragione di improcedibilità specificamente correlata al tardivo deposito della relazione di notifica della sentenza definitiva esplica valenza pur con riferimento alla sentenza non definitiva(cfr. Cass. n. 7089/2017 cit.). 11.In dipendenza dell’improcedibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesosi personalmente ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.,nonché all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi del pari difensori del controricorrente, i quali hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari,le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

12. Ai sensi dell’art.380 bis , 3° co . , cod. proc. civ. , se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicanoil 3° co. ed il 4° co.dell’art. 96 cod. proc. civ .[OSCURATO:PERSONA] specificato che la novità normativa ( introdotta dall’art. 3, 28° co., lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, 1° co., del medesimo d.lgs. n. 149/2022) contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, 3° co., cod. proc. civ.)e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96, 4° co., cod. proc. civ.).

E che risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione –in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, 1°co., del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)» (Sez.

U., n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024).Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass. sez. un. n. 36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’improcedibilità del ricorso.

Il ricorrente deve quindi essere condannat o al pagamento, a favore di controparte, exart. 96, 3° co . , cod. proc. civ. , di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché, ex art. 96, 4° co., cod.proc. civ. , al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00. 13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara improcedibileil ricorso; condanna il ricorrent e, Comune di Sarno, a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nonché all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi difensori anticipatari del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonel complesso in euro 8 . 7 00,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrent e, Comune di Sarno, a pagare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 96 , 3 ° co., cod. proc. civ. , la somma di euro 8.500,00 in tal misura equitativamente determinata; condanna ilricorrente, Comune di Sarno, a pagare alla cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aco pro tempore , elettivamente domiciliato, con indicazionedell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 115, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura special e su foglio allegato in calce aricorso e d in virtù di ulteriore procura speciale ai sensi dell’art. 380 bis , 2° co., cod. proc. civ. per notar Laudisio di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla via A.M. [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso il propri o studio ; rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente da sestesso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. ed in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al controricorso dal l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza non definitiva n. 555 dei 18/29.4.2019 della Corte d’Appello di Salerno e la sentenza definitiva n. 935 dei8/23.6.2021 della Corte d’Appello di Salerno; udita la relazione nella camera di consiglio del 10 luglio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Sarno ha proposto ricorso avverso la sentenza non definitiva n. 555 dei 18/29.4.2019della Corte d’Appello di Salerno –in relazione alla quale aveva formulato rituale riserva di ricorso per cassazione – ed avverso la sentenzadefinitiva n. 935 de l 8/23.6.2021 della Corte d’Appello di Salerno ; ne ha chiesto in base a sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore –con distrazione – delle spese. 2.Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 15.12.2023 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta improcedibilitàdel ricorso in relazione alla previsione dell’art. 369, 2° co., n. 2 ) , cod. proc. civ. 3.Con istanza datata 24.1.2024 il Comune di Sarno ha chiesto che la causa venga decisa. 4.Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 5.Il ricorso è improcedibile ex art. 369, 2° co., n. 2 ) , cod. proc. civ. , siccome l’ente comunale ricorrente non ha provveduto al deposito, entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, di copia autentica della sentenza definitiva n. 935 dei 8/23.6.2021 della Corte d i Salerno con la relazione di notificazionea mezzo p.e.c. 6.Va debitamente premessa l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cuila previsione, di cui all’art. 369, 2° co., n. 2), cod. proc. civ.,dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1° co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti)del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine “breve”; e secondo cui l’anzidetta previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all’art. 24 Cost., poiché la disposizione dell’art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (cfr. Cass.11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443). Ovvero l’insegnamento secondo cui la dichiarazionecontenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale”- la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “breve”di impugnazione e, quale manifestazione di “ autoresponsabilità ” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod.proc. c iv . (cfr. Cass. sez. un. 6.7.2022, n. 2134 9 (Rv. 665188 - 01). Cfr. Cass. (ord.) 22.7.2019, n. 19695, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile, qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, 1° co., cod. proc. civ., copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente). Ovvero l’insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione, proposto nel termine “breve” di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita -nei termini di cui all’art. 369, 1° co., cod. proc. civ. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (cfr. Cass. sez. lav. 12.2.2020, n. 3466). Ovvero l’insegnamento secondo cui nel giudizio di cassazione è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, 2° co., n. 2), cod.proc. c iv ., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, 3° co., cod. proc. civ. ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod.proc. civ.)- mediante l ’ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. sez. un. 6.7.2022, n. 21349 (Rv.665188 - 0 2)) . Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, 2° co., n. 2), cod. p roc . c iv ., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine “breve”decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità; e secondo cui, parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al 1° co. dell’art. 369 cod.proc. c iv . e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (cfr. Cass. (ord.) 15.9.2017, n. 21386). Ovvero l’insegnamento secondo cui, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, 2° co., n. 2), cod. proc . c iv ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile,ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, 2° co., cod. proc.civ. (cfr. Cass. (ord.) 30.4.2019, n. 11386) . Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di sentenze non definitive, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione contro le stesse, ove venga formulata “ riserva ” , stante la scelta per l ’ unitarietà del procedimento impugnatorio, decorrono dalla notifica o dalla pubblicazione della sentenza definitiva, sicché nell’ipotesi in cui il ricorrente deduca, anche implicitamente, che la sentenza definitiva gli è stata notificata, la mancata produzione della stessa corredata dalla relata di notifica determina l’improcedibilità dell’unico ricorso proposto avverso le due sentenze, a nulla rilevando il rituale deposito della sentenza non definitiva(cfr. Cass. 20.3.2017, n. 7089). 7.Alla luce della enunciata elaborazione si evidenzia quanto segue.Il Comune di Sarno ha espressamente dichiarato in ricorso che la sentenza definitiva n. 935 depositata il 29.6. 2021 , recte il 23.6.2021, del la Corte d’Appello di Salerno gliè stata notificata a mezzo p.e.c. in data 26.7.2021 ai fini del decorso del termine “breve” (cfr. ricorso, pagg. 1- 2 ) . Nonè dato in alcun modo rinvenire agli atti la copia autentica della sentenza definitiva impugnata con la relazione di notificazione a mezzo p.e.c. , specificamente ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., debitamente depositata unitamente al ricorso -si ribadisce – nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al 1° co. dell’art. 369 cod. proc. civ. Non è dato rinvenire la copia autentica della sentenza definitiva impugnata con la relazione di notificazione a mezzo p.e.c. ex art. 285 cod. proc. civ. neppure agli attidel controricorrente. La circostanza testéevidenziata risulta, del resto, implicitamente ammessa dal ricorrente. Difatti, il Comune di Sarno, per un verso, ha provvedutoal deposito con nota exart. 372 cod. proc. civ., ben vero data ta 13.6.2024 , della relata di notifica a mezzo p.e.c. in data 26.7.2021 della sentenza definitiva n. 935 depositata il 23.6.2021 della Corte d’Appello di Salerno; per altro verso, ha, in memoria , inteso “proporre una diversa lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 369, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 372 c.p.c., con possibilità di poter provvedere al deposito della sentenza impugnata e della sua relazione di notificazione, seppure in un tempo successivo al deposito del ricorso o alla scadenza del termine di legge previsto per il deposito del ricorso stesso”(così memoria ricorrente, pagg. 2- 3 ) .8. A nulla rileva che il controricorrente abbia dato atto che la sentenza definitiva è stata notificata indata 26.7.2021 (cfr. controricorso, pag. 1). Si è premesso che trattasi di un profilo sottratto alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. sez. lav. n. 3466 /2020 cit. ) e, al contempo, alla proiezione di operatività dell’art. 115 cod. proc. civ.(per il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. cfr. memoria ricorrente, pag. 3). A nulla rileva che il ricorrente adduca che “il ricorso per cassazione è stato tempestivamente proposto entro il 60° giorno dalla notificazione della sentenza impugnata” (così memoria del ricorrente, pag. 3). Si è p remesso che la verifica della procedibilità si impone previamente rispetto alla verifica dell’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. (ord.) n. 21386/2017). Sicché non ha valenza che i l ricorso per cassazione sia stato notificato a mezzo p.e.c. in data 14.10.2021, allorché, a far data dal 26.7.2021, dì dell’addotta notificazione della sentenza definitiva , non era ancora decorso il termine di sessantagiorni per la proposizione del ricorso per cassazione. A nullarileva , infine, che “all’atto del deposito presso la Suprema Corte del ricorso notificato è stata comunque depositata (seppur erroneamente) la mera copia conforme per uso ricorso per cassazione (anziché la copia notificata) della sentenza stessa” (così memoria del ricorrente, pag. 3). 9.Al cospetto della riferita elaborazione di questa Corte, culminata in epoca recente nella citata pronuncia n. 21349/2022 delle sezioni unite, non possono che esser disattesi gli ulteriori argomenti svolti in memoria dal ricorrente ed ancorati all’ordinanza n. 28574 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte (cfr. memoria ricorrente, pagg. 5 –6). In particolare, nonriveste significativo rilievo l’inciso – “senza alcun accenno all’opportunità di comprovare la procedibilità dell’impugnazione, da ritenersi verosimilmente integrabile mediante idonea documentazione, ai sensi dell’art.372 c.p.c., fino alla data dell’adunanza” – che si legge nel corpo dell’ anzidetta ordinanza n. 28574/2023. Si tratta di un passaggio motivazionale privo di precipua valenza, cui questa Corte si è indotta in sede di valutazione della condanna exart. 96, 3° co., cod. proc. civ.,in un’ipotesi in cui la proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. era stata “opposta” con richiesta di decisione. Si tratta dunque di un passaggio motivazionale che non vale a scalfire l’elaborazione, in tema, di questo Giudice dapprima menzionata. E soprattutto che non consente la dilatazione delle previsioni dell’art. 372 cod. proc. civ. oltre le ipotesi d’inammissibilità, sì da ricomprendervi pur l e ipotesi d’improcedibilità. 10.Una duplice finale notazione si impone. In primo luogo, i rilievi tutti dapprima premessi ri sultano confortati da lle puntualizzazioni cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fatto luogo con la sentenza del 23.5.2024 in relazione al ricorso n. 37943/2017 (il ricorso n. 37943/2017 alla Corte E.D.U. traeva ragione d all’ordinanza n. 24481 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui questa Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile il ricorso, affermando quanto segue: “i ricorrenti non hanno adempiuto all’obbligo di depositare in cancelleria insieme al ricorso una copia della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione come previsto dall’articolo 369 comma 2 n. 2 del codice di procedura civile, in assenza di tale adempimento un ricorso è dichiarato improcedibile (…)”). Più esattamente la Corte E.D.U. ha specificato testualmente: “la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito”. “Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema corte siano più formali (…)”. “Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale”.“In virtù di quanto sopra esposto, la Corte conclude che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto concerne il ricorso n. 37943/17”. Rimane impregiudicata, perciò, l’impossibilità di rimediare all’omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell ’ art. 372 c od . proc. civ.(cfr. Cass. sez. un. 21349/2022 (Rv. 665188-01), cit.). In secondo luogo, qualora ai sensi dell’art. 361, 2° co., cod. proc. civ. sia stata fatta la riserva di cui al 1° co. del predetto articolo –è il caso di specie – il ricorso avverso la sentenza non definitiva deve essere proposto unitamente a quello avverso la sentenza definitiva e la ragione di improcedibilità specificamente correlata al tardivo deposito della relazione di notifica della sentenza definitiva esplica valenza pur con riferimento alla sentenza non definitiva(cfr. Cass. n. 7089/2017 cit.). 11.In dipendenza dell’improcedibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesosi personalmente ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.,nonché all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi del pari difensori del controricorrente, i quali hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari,le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 12. Ai sensi dell’art.380 bis , 3° co . , cod. proc. civ. , se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicanoil 3° co. ed il 4° co.dell’art. 96 cod. proc. civ .[OSCURATO:PERSONA] specificato che la novità normativa ( introdotta dall’art. 3, 28° co., lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, 1° co., del medesimo d.lgs. n. 149/2022) contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, 3° co., cod. proc. civ.)e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96, 4° co., cod. proc. civ.). E che risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione –in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, 1°co., del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)» (Sez. U., n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024).Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass. sez. un. n. 36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente deve quindi essere condannat o al pagamento, a favore di controparte, exart. 96, 3° co . , cod. proc. civ. , di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché, ex art. 96, 4° co., cod.proc. civ. , al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00. 13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara improcedibileil ricorso; condanna il ricorrent e, Comune di Sarno, a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nonché all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi difensori anticipatari del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonel complesso in euro 8 . 7 00,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrent e, Comune di Sarno, a pagare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 96 , 3 ° co., cod. proc. civ. , la somma di euro 8.500,00 in tal misura equitativamente determinata; condanna ilricorrente, Comune di Sarno, a pagare alla cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così d
Sentenza Cassazione n. 23853/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris