CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 34686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26705/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, [OSCURATO:PERSONA], n.2738/ 20 22 , depositata il 29 / 0 3 / 20 22 , non notificata; [OSCURATO:PERSONA] de minimis- autocertificazione-anni udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La contribuente, società per azioni operante nel settore delle costruzioni generali, il 28/12/2004 presentava istanza all'ufficio di Caltagirone dell'Agenzia delle Entrate per il rimborso di €.106.831,15, pari al 90% dei tributi versati a titolo di IRPEG, ILOR ed IVA in data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], momento di entrata in vigore della l. n. 289/2002 che all'art. 9, comma 17, regolava il regime del dovuto per gli anni di imposta 1991 e 1992, individuandolo nel 10% dell'ammontare ordinariamente previsto. 2. Avverso il rigetto espresso dell'istanza di rimborso, la società contribuente esperiva ricorso che era respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Catania ma accolto dalla Commissione tributaria regionaledella Sicilia, sezione di Catania. 3. Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resisteva la società, rinunciando alla domanda relativa all’IVA. La Corte, con ordinanza30/12/2020, n. 29865, accoglieva il ricorso erariale, cassando la sentenza e rinviando alla CTR di Catania, in particolare perché, alla luce della sopravvenuta decisione comunitaria in materia di aiuti di Stato,accertasse la compatibilità del rimborso con la disciplina delregolamento de minimis , svolgendo la società attività di impresa. 4. Riassunto il giudizio, la CTR decideva il giudizio di rinvio rigettando l’appello della società. In particolare, evidenziava che la società non avesse provato il rispetto del regolamento de minimis, avendo affidato la prova del rispetto delle condizioni ad una autocertificazione relativa agli anni 2002-2005 anziché agli anni 1990- 1992.5. Lasocietà ricorrente propone ricorso per cassazione , affidato a d un motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorsoe propone ricorso incidentale condizionato, basato sutre motivi. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con l’unico motivo del ricorso la società deduce error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 1 co. 665. l. n. 190/2014, art. 9, comma 17, l. 289/2002 e s.m.c.c. e della normativa europea in tema di aiuti di stato (artt. 107 e 108 trattato sul funzionamento unione europea, decisione final della Commissione europea n. C2015/5549 del 14 /08/2015), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.censurando la decisione della CTR per aver ritenuto che il triennio rilevante ai fini della prova del rispetto delregolamento de minimis sia il triennio 1990 - 1992 . Deduce infatti che, ai sensi di quanto specificato dall’art. 2 della citata decisione UE,la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni va in concreto accertata con riferimento al momento della sua concessione e che , p er quanto riguarda l’aspetto cronologico, il Considerando 10 del citato Regolamento specifica che Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile (c.d . rolling basis ), nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due […] precedenti. A tale proposito, ai sensi dell’art. 3, par. 4 del Regolamento, il criterio da applicare non è di tipo finanziario, in quanto i contributi sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data della loro effettiva erogazione. Ne consegue che la valutazione delle condizioni per la fruizione del beneficio va fatta rispetto a quel momento o, al massimo, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Da tale assunto, il triennio mobile cui, nella fattispecie, occorre far riferimento ai fini della corretta spettanza degli aiuti de minimisin questione, dovrebbe ritenersi quello 2005 - 2003 (anno cui si riferisce la richiesta di rimborso ed i due precedenti) ed è quello a cui la società ha fatto riferimento ne lla dichiarazione di non aver beneficiato di contributi pubblici, aiuti di Stato e/o altri finanziamenti equipollenti, comunque denominati. Deduce, infine, a sostegno del motivo, che l’articolo 10 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 115, recante la disciplina di funzionamento del Registro nazionale Aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 52 della l. 234/2012, stabilisce che vada utilizzata, quale data di concessione dell’aiuto, quella in cui è effettuata la presentazione della relativa domandae che la stessa Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] contenzioso e riscossione - U fficio Coordinamento processuale, nelle istruzioni fornite con la nota prot. n.225981 del 28/06/2019 dà rilevanza a tale momento. 1.1. Il ricorso incidentale condizionato è fondato su tre motivi. Con il primo l’Agenzia deduce omessa pronuncia sui motivi di appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4) cod. proc. civ., non avendo i giudici d’appello pronunciato: a) sulla richiesta di riunione con altri due giudizi, pure attivati dalla società, sempreper aiuti di cui alla l. n. 289/2002; b) sulla questione della prova dell’effettivoversamento delle somme richieste a rimborso, non risultanteall’ufficio. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 99 cod. proc. civ., dell’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc.civ., evidenziando che la parte non abbia provato, come suo onere, l’effettivo versamento degli importi chiesti a rimborso, nonostante l’onere della prova gravasse a suo carico anche a prescindere dalla durata dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione della l. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, della decisione della Commissione europea (2015) 5549 finaldel 14/08/2015, degli artt. 107 e 108 TFUE, del Regolamento CE n. 69/2021 del 12/01/2001, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. , laddove la CTR ha ritenuto che il massimale fosse di 200.000,00euro e non di 100.000,00 euro, ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001, applicabile ratione temporis. 2.Il ricorso principale va respinto anche se la motivazione della CTR, di rigetto dell’originaria istanza di rimborso, va emendata, ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ. Si premette che compito del giudice del rinvio era di accertare la compatibilità dell’aiuto invocato con la disciplina unionale de minimis, che prevede la compatibilità dell’agevolazione con la disciplina degli aiuti di Stato solo se essa rispetti determinati requisiti, tra cui, per quanto qui rileva, il mancato ottenimento, nel triennio dalla concessione, di altri aiuti che, sommati a quello oggetto di richiesta , determinino il superamento di determinate soglie. Questa Corte (Cass. 19/10/2023, n. 29081; Cass. 23/08/2023, n. 25150; Cass. 26/07/2023, n. 22562; Cass. 5/04/2023, n. 9375 in motivazione; analogamente Cass. 26/06/2019, n. 17199) ha espressamente precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l’importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto eche, dunque, si deve considerare il triennio 2001 - 2003 (per effetto dell’entrata in vigore in tale ultimo anno, in data 1/01/2002, della l. n. 289 /2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimisper cui Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione (cfr. l’art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/2013 e 717/2014). Occorre altresì precisare cheIl periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti(cfr. il considerando nn. 10 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e 13 del Reg. (UE) n. 717/2014). Analogamente il considerando n. 5 del regolamento UE n. 69/2001 prevede che L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso e che Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimisconcessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. Ha quindi errato la CTR nel ritenere irrilevante l’autocertificazione depositata nel corso del giudizio di rinvio ritenendo necessario fare riferimento agli anni 1990-1992 (ed in tal senso la motivazione va emendata) ma erra la società a fare riferimento al diverso triennio, 2003-2005, in relazione al quale ha prodotto l’autocertificazione, facendolo decorrere dalla data della domanda. Giova appena precisare che l’invocato art. 10 del d.m. 31/05/2017 n. 115, recante la disciplina di funzionamento del Registro nazionale Aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 52 della l . 234/2012 , p revede che la particolare procedura di registrazione degli aiuti di Stato si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il che non ricorre nel caso di specie. 3. Il rigetto del ricorso principale implica che il ricorso incidentale, espressamente proposto come condizionato, non debba essere esaminatoin quanto assorbito. Alla soccombenza segue condanna alle spese, liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorsoprincipale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo