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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23168/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30958/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elet- tivamente domiciliato all’indirizzo di p.e.c. simonetti.alessan- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ATTIVITÀ –[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] –RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA]) -intimati - avverso la sentenza n. 197 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] –SE- [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva un’opposizione esecutiva nell’esecu- zione immobiliare n. 555/1996 promossa nei suoi confronti e di [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:SOCIETA]. (quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., subentrata all’originario creditore [OSCURATO:PERSONA]). 2.Il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione con la sentenza n. 2065 del 16/6/2015. 3.La Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto respin- geva l’impugnazione avanzata da Macripò con la sentenza n. 197 del 3/4/2019. 4.La Corte di merito osservava che «con il terzo motivo, l’appellante eccepisce l’inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore di Italfon- diario e, ancor prima, del pignorante Mediocredito del Sud», rilievo al quale il giudice d’appello contrapponeva la prova documentale costituita dal contrattodi finanziamento, stipulato per atto pubblico e munito di formula esecutiva, tra Mediocredito della Puglia (al quale era succeduto [OSCURATO:PERSONA], come da certificazione notarile) e [OSCURATO:SOCIETA]., sot- toscritto dal Macripò quale garante; per effetto di fusioni societarie e cessioni (la cui esistenza ed efficacia non era stata contestata dall’ap- pellante), il credito era pervenuto alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che, con atto del 23/10/2006, aveva designato [OSCURATO:SOCIETA]. quale sua pro- curatrice; la Corte d’appello aggiungeva che la documentazione pro- dotta, anche se in copia fotostatica , forniva prova – data la mancanza di disconoscimento – della sussistenza del titolo esecutivo e della sua titolarità in capo alla odierna creditrice, nonché del mandato conferito alla procedente; concludeva, infine, rilevando che «le ulteriori doglianze affastellate da [OSCURATO:PERSONA] nel confuso e ripetitivo atto di appello sono proposte per la prima volta in questo grado e, come tali, inammissibili». 5.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositavamemoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.; nessuna difesa svolgevano gli intimati.R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente,il Collegio ritiene irrilevante procedere alla veri- fica della ritualità delle notifiche agli intimati [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata e [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la qui riconosciuta inammissibilità dell’impugnazione (per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo) rende comunque superflua l’eventuale rinnovazione della notificazione del ricorso: «Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facieinfondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddit- torio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.» (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del10/05/2018, Rv. 648501 - 01, conforme a Cass., Sez.

U, Or- dinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01). 2.Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni e ciò esime dall’illu- strazione e dall’esame delle censure svolte dal ricorrente. 3.Si osserva, innanzitutto, che la procura –apposta su foglio sepa- rato e materialmente congiunto al ricorso – conferita all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata rilasciata –in data 20/11/2018 (testualmente indicata) –da [OSCURATO:PERSONA] per «proporre ricorso per la cassazione della sen- tenzan. 220/2018 pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce sez. dist. di Taranto in data 28/05/2018»; ricorso che risulta già deciso da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 29134 del 18/12/2020.

Il ricorso de quoriguarda, invece, la sentenza n. 197 del 3/4/2019 della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto.

Pertanto, la procura( redatta su foglio allegato al ricorso) conferita per l’impugnazione:1) si riferisce espressamente ad un’altra e diversa pronuncia, 2) risulta conferita in data anteriore alla sentenza gravata.

In relazione al rilievo sub 1), il Collegio intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, benché la redazione della procura a margine dell’atto e la sottoscrizione del difensore costi- tuiscano prova certa della provenienza dell’atto dalla parte che l’ha con- ferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l’atto, nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso, la procura deve ritenersi in detta ipotesi inesi- stente, in quanto non riferibile al ricorso ‘de quo’ e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio»(Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9173 del 07/06/2003, Rv. 564070-01).

Quanto al rilievo sub2), «La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridica- mente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.» ( Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020, Rv. 658572-01; analogamente, Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020, Rv. 658373-01). 4.In ogni caso, il ricorso è inammissibile perché redatto in evidente violazione del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ.

Il n. 3)della citata norma pretende «l’esposizione sommaria dei fatti della causa»e la giurisprudenza di legittimità ha specificato che «il ri- corso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa» (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971-01); in contrasto con tale principio, il ricorso de quo si risol ve in un’esposi- zione confusa, oscura e lacunosa dei fatti di causa, inidonea a consentire alla Corte di comprendere la vicenda processuale (e finanche quali fos- sero le originarie contestazioni dell’opponente) e, dunque, tale da infi- ciare la stessa intellig ibilità delle censure mosse alla sentenza impu- gnata.

Peraltro, l’invalidità dell’atto introduttivo non può essere sanata da integrazioni, aggiunte o chiarimenti (con riferimento ad ogni atto suc- cessivo al ricorso: Cass. Sez.

U., ord. 09/03/2020, n. 6691) contenuti nella memoria depositata ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la cui fun- zione è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debita- mente enunciati nel ricorso e non già di colmarne le inemendabili lacune.

Il ricorso introduttivo, poi, vìola anche il n. 6) della menzionata di- sposizione, poiché contiene un mero – e altrettanto confuso – rinvio ai documenti citati dal ricorrente (titolo esecutivo, procure, mandati, con- tratti, fotocopie, ecc.), senza alcuna trascrizione o riassunto del loro contenuto (o, quantomeno, dei loro passaggi essenziali ) , né alcun rife- rimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formatio esaminati. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non occorre provvedere su spese del giudizio di legittimitàin ragione della indefensio degli intimati. 6.Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30958/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elet- tivamente domiciliato all’indirizzo di p.e.c. simonetti.alessan- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ATTIVITÀ –[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] –RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA]) -intimati - avverso la sentenza n. 197 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] –SE- [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva un’opposizione esecutiva nell’esecu- zione immobiliare n. 555/1996 promossa nei suoi confronti e di [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:SOCIETA]. (quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., subentrata all’originario creditore [OSCURATO:PERSONA]). 2.Il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione con la sentenza n. 2065 del 16/6/2015. 3.La Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto respin- geva l’impugnazione avanzata da Macripò con la sentenza n. 197 del 3/4/2019. 4.La Corte di merito osservava che «con il terzo motivo, l’appellante eccepisce l’inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore di Italfon- diario e, ancor prima, del pignorante Mediocredito del Sud», rilievo al quale il giudice d’appello contrapponeva la prova documentale costituita dal contrattodi finanziamento, stipulato per atto pubblico e munito di formula esecutiva, tra Mediocredito della Puglia (al quale era succeduto [OSCURATO:PERSONA], come da certificazione notarile) e [OSCURATO:SOCIETA]., sot- toscritto dal Macripò quale garante; per effetto di fusioni societarie e cessioni (la cui esistenza ed efficacia non era stata contestata dall’ap- pellante), il credito era pervenuto alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che, con atto del 23/10/2006, aveva designato [OSCURATO:SOCIETA]. quale sua pro- curatrice; la Corte d’appello aggiungeva che la documentazione pro- dotta, anche se in copia fotostatica , forniva prova – data la mancanza di disconoscimento – della sussistenza del titolo esecutivo e della sua titolarità in capo alla odierna creditrice, nonché del mandato conferito alla procedente; concludeva, infine, rilevando che «le ulteriori doglianze affastellate da [OSCURATO:PERSONA] nel confuso e ripetitivo atto di appello sono proposte per la prima volta in questo grado e, come tali, inammissibili». 5.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositavamemoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.; nessuna difesa svolgevano gli intimati.R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente,il Collegio ritiene irrilevante procedere alla veri- fica della ritualità delle notifiche agli intimati [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la qui riconosciuta inammissibilità dell’impugnazione (per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo) rende comunque superflua l’eventuale rinnovazione della notificazione del ricorso: «Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facieinfondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddit- torio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.» (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del10/05/2018, Rv. 648501 - 01, conforme a Cass., Sez. U, Or- dinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01). 2.Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni e ciò esime dall’illu- strazione e dall’esame delle censure svolte dal ricorrente. 3.Si osserva, innanzitutto, che la procura –apposta su foglio sepa- rato e materialmente congiunto al ricorso – conferita all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata rilasciata –in data 20/11/2018 (testualmente indicata) –da [OSCURATO:PERSONA] per «proporre ricorso per la cassazione della sen- tenzan. 220/2018 pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce sez. dist. di Taranto in data 28/05/2018»; ricorso che risulta già deciso da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 29134 del 18/12/2020. Il ricorso de quoriguarda, invece, la sentenza n. 197 del 3/4/2019 della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto. Pertanto, la procura( redatta su foglio allegato al ricorso) conferita per l’impugnazione:1) si riferisce espressamente ad un’altra e diversa pronuncia, 2) risulta conferita in data anteriore alla sentenza gravata. In relazione al rilievo sub 1), il Collegio intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, benché la redazione della procura a margine dell’atto e la sottoscrizione del difensore costi- tuiscano prova certa della provenienza dell’atto dalla parte che l’ha con- ferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l’atto, nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso, la procura deve ritenersi in detta ipotesi inesi- stente, in quanto non riferibile al ricorso ‘de quo’ e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio»(Cass., Sez. L, Sentenza n. 9173 del 07/06/2003, Rv. 564070-01). Quanto al rilievo sub2), «La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridica- mente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.» ( Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020, Rv. 658572-01; analogamente, Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020, Rv. 658373-01). 4.In ogni caso, il ricorso è inammissibile perché redatto in evidente violazione del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ. Il n. 3)della citata norma pretende «l’esposizione sommaria dei fatti della causa»e la giurisprudenza di legittimità ha specificato che «il ri- corso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa» (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971-01); in contrasto con tale principio, il ricorso de quo si risol ve in un’esposi- zione confusa, oscura e lacunosa dei fatti di causa, inidonea a consentire alla Corte di comprendere la vicenda processuale (e finanche quali fos- sero le originarie contestazioni dell’opponente) e, dunque, tale da infi- ciare la stessa intellig ibilità delle censure mosse alla sentenza impu- gnata. Peraltro, l’invalidità dell’atto introduttivo non può essere sanata da integrazioni, aggiunte o chiarimenti (con riferimento ad ogni atto suc- cessivo al ricorso: Cass. Sez. U., ord. 09/03/2020, n. 6691) contenuti nella memoria depositata ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la cui fun- zione è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debita- mente enunciati nel ricorso e non già di colmarne le inemendabili lacune. Il ricorso introduttivo, poi, vìola anche il n. 6) della menzionata di- sposizione, poiché contiene un mero – e altrettanto confuso – rinvio ai documenti citati dal ricorrente (titolo esecutivo, procure, mandati, con- tratti, fotocopie, ecc.), senza alcuna trascrizione o riassunto del loro contenuto (o, quantomeno, dei loro passaggi essenziali ) , né alcun rife- rimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formatio esaminati. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non occorre provvedere su spese del giudizio di legittimitàin ragione della indefensio degli intimati. 6.Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ve
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