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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 1960

Cassazione n. 42440/2021

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1960; Avverso la sentenza emessa il 06/05/2020 dalla Corte di appello di Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 18/07/2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, procedendo con rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, unificati dal vincolo della continuazione, condannando l'imputato, applicata la riduzione per il rito speciale e riconosciuto il vizio parziale di mente, alla pena di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa.

L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Veniva, infine, disposta la confisca delle armi e delle munizioni sottoposte a sequestro.

2. Con sentenza emessa il 06/05/2020 la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione impugnata da [OSCURATO:PERSONA], riqualificata la detenzione della pistola revolver marca Smith & Wesson e del fucile mitragliatore marca Kalashnikov, ai sensi dell'art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in due anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa.

La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.

3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono incontroversi e non contestati dalla difesa dell'imputato, riguardando la detenzione di armi e munizioni, così come descritte ai capi A, B e C, che venivano sequestrate dalla Questura di Ravenna il 12/07/2018, all'esito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del ricorrente, ubicata a Ravenna, in [OSCURATO:PERSONA] n. 21.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 23 legge n. 110 del 1975, 133 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Bologna, pur avendo rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], riducendola a due anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa, aveva erroneamente quantificato la pena base per il reato più grave, relativo alla detenzione della pistola revolver marca Smith & Wesson e del fucile mitragliatore marca Kalashnikov, con riferimento ai parametri edittali previsti per l'art. 23, comma 4, legge 110 del 1975, senza tenere conto del fatto che all'imputato era stata contestata la diversa fattispecie di cui al comma 3 della stessa disposizione, concretizzando una reformatio in pejus della decisione di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], la cui concessione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi, del comportamento processuale collaborativo del ricorrente e del vizio parziale di mente che gli era stato riconosciuto nei giudizi di merito.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per la sua eccessività dosimetrica, che traeva origine dal fatto che si era attribuito un elevato disvalore all'alterazione delle armi oggetto di contestazione, senza considerare che tale attività era esclusivamente dovuta alla passione del ricorrente.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. Deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 23 legge n. 110 del 1975, 133 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Bologna, pur avendo ridotto la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] con la decisione di primo grado, aveva erroneamente quantificato la pena base per il reato più grave, relativo alla detenzione della pistola revolver marca Smith & Wesson e del fucile mitragliatore marca Kalashnikov, con riferimento ai parametri edittali previsti dall'art. 23, comma 4, legge 110 del 1975, senza tenere conto del fatto che all'imputato era stata contestata la diversa fattispecie di cui al comma 3 della stessa disposizione, determinando, in questo modo, la reformatio in pejus del provvedimento sottostante.

Osserva il Collegio che la Corte di appello di Bologna, sebbene avesse ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, non riteneva il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato connotato da eccessività dosimetrica, richiamando i limiti edittali della fattispecie prevista dall'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, omettendo di considerare che al ricorrente, quale reato più grave, era stato contestato il diverso delitto di cui al terzo comma della stessa disposizione, per il quale era stato condannato all'esito del giudizio di primo grado.

Ne discende che i parametri edittali ai quali la Corte territoriale bolognese avrebbe dovuto riferirsi per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, in relazione alla detenzione della pistola revolver marca Smith & Wesson e al fucile mitragliatore marca Kalashnikov, non erano quelli previsti dall'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, che non risultava contestato a [OSCURATO:PERSONA], ma quelli di cui al terzo comma della stessa disposizione, a tenore della quale: «Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro».

Con questi parametri edittali, dunque, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi nell'esaminare la censura difensiva riguardante l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, che si fondava sulla determinazione della pena base per il reato più grave, stabilita in sei anni di reclusione, che costituisce il limite edittale massimo previsto dalla fattispecie dell'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975.

Queste considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere rivalutato alla luce dei parametri edittali stabiliti dall'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, che rappresenta la fattispecie su cui calcolare la pena base irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

3. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui concessione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi, del comportamento processuale collaborativo del ricorrente e del vizio parziale di mente che gli era stato riconosciuto nei giudizi di merito.

Osserva il Collegio che il giudizio sull'elevato disvalore delle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] è suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Bologna, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei delitti contestati al ricorrente ai capi A, B e C della rubrica, che andavano valutate alla luce dell'arsenale rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente nel corso della perquisizione domiciliare eseguita dalla Questura di Bologna il 12/07/2018.

Ne discende che, tenuto conto della condizione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati ai capi A, B e C, valutati alla luce del suo comportamento processuale e del vizio parziale di mente riconosciutogli nei giudizi di merito, nella sentenza impugnata veniva formulato un giudizio dosimetrico che appare conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.

Si consideri, in ogni caso, che le attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato.

La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni richiamate - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

4. Resta assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo di ricorso, con cui si censurava, per violazione di legge e vizio di motivazione, l'eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], conseguente al fatto che era stato attribuito un elevato disvalore all'alterazione delle armi oggetto di contestazione, senza considerare che tale attività era esclusivamente dovuta alla passione del ricorrente.Il vaglio di tale censura difensiva, infatti, postula la riformulazione del giudizio dosimetrico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati ascrittigli ai capi A, B e C, muovendo dall'individuazione, quale reato più grave, della fattispecie prevista dall'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, su cui, per le ragioni esposte nel paragrafo 2, si impone un nuovo giudizio.

5. Ne discende conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'entità della pena, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 21/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1960; Avverso la sentenza emessa il 06/05/2020 dalla Corte di appello di Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18/07/2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, procedendo con rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, unificati dal vincolo della continuazione, condannando l'imputato, applicata la riduzione per il rito speciale e riconosciuto il vizio parziale di mente, alla pena di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. Veniva, infine, disposta la confisca delle armi e delle munizioni sottoposte a sequestro. 2. Con sentenza emessa il 06/05/2020 la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione impugnata da [OSCURATO:PERSONA], riqualificata la detenzione della pistola revolver marca Smith & Wesson e del fucile mitragliatore marca Kalashnikov, ai sensi dell'art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in due anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono incontroversi e non contestati dalla difesa dell'imputato, riguardando la detenzione di armi e munizioni, così come descritte ai capi A, B e C, che venivano sequestrate dalla Questura di Ravenna il 12/07/2018, all'esito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del ricorrente, ubicata a Ravenna, in [OSCURATO:PERSONA] n. 21. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 23 legge n. 110 del 1975, 133 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Bologna, pur avendo rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], riducendola a due anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa, aveva erroneamente quantificato la pena base per il reato più grave, relativo alla detenzione della pistola revolver marca Smith & Wesson e del fucile mitragliatore marca Kalashnikov, con riferimento ai parametri edittali previsti per l'art. 23, comma 4, legge 110 del 1975, senza tenere conto del fatto che all'imputato era stata contestata la diversa fattispecie di cui al comma 3 della stessa disposizione, concretizzando una reformatio in pejus della decisione di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], la cui concessione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi, del comportamento processuale collaborativo del ricorrente e del vizio parziale di mente che gli era stato riconosciuto nei giudizi di merito. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per la sua eccessività dosimetrica, che traeva origine dal fatto che si era attribuito un elevato disvalore all'alterazione delle armi oggetto di contestazione, senza considerare che tale attività era esclusivamente dovuta alla passione del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. Deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 23 legge n. 110 del 1975, 133 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Bologna, pur avendo ridotto la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] con la decisione di primo grado, aveva erroneamente quantificato la pena base per il reato più grave, relativo alla detenzione della pistola revolver marca Smith & Wesson e del fucile mitragliatore marca Kalashnikov, con riferimento ai parametri edittali previsti dall'art. 23, comma 4, legge 110 del 1975, senza tenere conto del fatto che all'imputato era stata contestata la diversa fattispecie di cui al comma 3 della stessa disposizione, determinando, in questo modo, la reformatio in pejus del provvedimento sottostante. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Bologna, sebbene avesse ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, non riteneva il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato connotato da eccessività dosimetrica, richiamando i limiti edittali della fattispecie prevista dall'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, omettendo di considerare che al ricorrente, quale reato più grave, era stato contestato il diverso delitto di cui al terzo comma della stessa disposizione, per il quale era stato condannato all'esito del giudizio di primo grado. Ne discende che i parametri edittali ai quali la Corte territoriale bolognese avrebbe dovuto riferirsi per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, in relazione alla detenzione della pistola revolver marca Smith & Wesson e al fucile mitragliatore marca Kalashnikov, non erano quelli previsti dall'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, che non risultava contestato a [OSCURATO:PERSONA], ma quelli di cui al terzo comma della stessa disposizione, a tenore della quale: «Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro». Con questi parametri edittali, dunque, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi nell'esaminare la censura difensiva riguardante l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, che si fondava sulla determinazione della pena base per il reato più grave, stabilita in sei anni di reclusione, che costituisce il limite edittale massimo previsto dalla fattispecie dell'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975. Queste considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere rivalutato alla luce dei parametri edittali stabiliti dall'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, che rappresenta la fattispecie su cui calcolare la pena base irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. 3. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui concessione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi, del comportamento processuale collaborativo del ricorrente e del vizio parziale di mente che gli era stato riconosciuto nei giudizi di merito. Osserva il Collegio che il giudizio sull'elevato disvalore delle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] è suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Bologna, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei delitti contestati al ricorrente ai capi A, B e C della rubrica, che andavano valutate alla luce dell'arsenale rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente nel corso della perquisizione domiciliare eseguita dalla Questura di Bologna il 12/07/2018. Ne discende che, tenuto conto della condizione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati ai capi A, B e C, valutati alla luce del suo comportamento processuale e del vizio parziale di mente riconosciutogli nei giudizi di merito, nella sentenza impugnata veniva formulato un giudizio dosimetrico che appare conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. Si consideri, in ogni caso, che le attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni richiamate - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Resta assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo di ricorso, con cui si censurava, per violazione di legge e vizio di motivazione, l'eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], conseguente al fatto che era stato attribuito un elevato disvalore all'alterazione delle armi oggetto di contestazione, senza considerare che tale attività era esclusivamente dovuta alla passione del ricorrente.Il vaglio di tale censura difensiva, infatti, postula la riformulazione del giudizio dosimetrico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati ascrittigli ai capi A, B e C, muovendo dall'individuazione, quale reato più grave, della fattispecie prevista dall'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, su cui, per le ragioni esposte nel paragrafo 2, si impone un nuovo giudizio. 5. Ne discende conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'entità della pena, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 21/10/
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