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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 01183/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 595 e 612 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Vista, altresì, la memoria difensiva con cui si chiedeva l'accoglimento delle ragioni di ricorso e il proscioglimento dell'imputato.

2. Vista, infine, la remissione di querela, con accettazione della persona offesa, depositata con memoria del 17.10.2022 dal difensore dell'imputato e considerato che, ai sensi dell'art. 597 cod. pen., il reato di diffamazione è sempre procedibile a querela di parte, e così pure il reato di minaccia ai sensi dell'art. 612 comma primo cod pen. 3.

Rilevato, pertanto, che i reati devono essere dichiarati estinti per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez.

U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione di querela.

Elimina le statuizioni civili.

Pone le spese processuali a carico del querelato.

Così deciso il 8 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 595 e 612 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Vista, altresì, la memoria difensiva con cui si chiedeva l'accoglimento delle ragioni di ricorso e il proscioglimento dell'imputato. 2. Vista, infine, la remissione di querela, con accettazione della persona offesa, depositata con memoria del 17.10.2022 dal difensore dell'imputato e considerato che, ai sensi dell'art. 597 cod. pen., il reato di diffamazione è sempre procedibile a querela di parte, e così pure il reato di minaccia ai sensi dell'art. 612 comma primo cod pen. 3. Rilevato, pertanto, che i reati devono essere dichiarati estinti per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 8 nov
Sentenza Cassazione n. 01183/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris