CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 16549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27366-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 1705/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27366 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti del Comune di Milano per avere il risarcimento dei danni causati da una buca presente sul manto stradale, che ha provocato la caduta della ricorrente: il fatto storico a dire il vero non è ben descritto, ma lo si ricava dall' esame dei motivi. 2.-Il Comune di Milano si è difeso nei giudizi di merito sostenendo che la buca era visibile ed evitabile, e che dunque il danno è stato causato esclusivamente dalla condotta negligente della danneggiata. 3.-Questa tesi è stata accolta in entrambi i gradi di giudizio dai giudici di merito i quali hanno rilevato come il caso fortuito, quale fatto liberatorio della responsabilità del custode, può consistere anche nella condotta colposa del danneggiato, e che in tale caso proprio di questo si è trattato, ben potendo la buca essere evitata dalla ricorrente usando l'ordinaria diligenza. 4.-Avverso tale decisione propone ricorso con quattro motivi [OSCURATO:PERSONA].j1 Comune di Milano si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto. Considerato che 5.- Preliminarmente il Comune di Milano eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura, osservando che quella conferita al difensore per il grado di Cassazione difetta del tutto di specificità, non essendovi indicazione che essa è rilasciata per il giudizio di Cassazione, né essendovi indicazione della sentenza che si intende impugnare, ed anzi risultando tale procura assolutamente identica a quella rilasciata per le fasi di merito. Circostanze queste che rilevano ancor di più ove si consideri che la procura è rilasciata su foglio a parte, spillato al ricorso. La questione della validità della procura, quanto al requisito della specialità, nel caso sia spillata al ricorso per Cassazione, ma non contenga specifica menzione del procedimento per cui è conferita, è stata rimessa alle Sezioni Unite con ord. 6947 del 2022. Il che giustifica un rinvio della decisione in attesa di quella pronuncia. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite. Rt e• 4010 h 2, l- 3 (p `.> Ln -tuzz Roma 21.4.2022 ilh';)54tA i P -41> 4», 23 M