CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 31028/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9934-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; 6S5 / C t - resistente - avverso il decreto n. cronologico 381/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con decreto n.381/2020 pubblicato il 18-2-2020, il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere arrestato in quanto ingiustamente accusato dai militari di essere una spia dell'India. Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, rilevando che nel Pakistan non vi era una situazione di violenza indiscriminata in base alle fonti citate nel decreto (Easo 2017) e che non fossero ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ric. 2020 n. 09934 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -2- Ritenuto che 3. Con ordinanza n.17970/2021 della Sezione Terza Civile di questa Corte è stata disposta la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, della Decreto legislativo n. 25 del 2008, come inserito dal D.L. 46/2017: per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE; con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. 4. Poiché, nella specie, la procura speciale alle liti allegata al ricorso non reca l'espressa autenticazione della data di conferimento della procura stessa da parte del difensore, si rende necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale di cui alla citata ordinanza. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n.17970/2021 della Sezione Terza Civile di questa Corte. Così deciso in Roma lì 8 luglio 2021 I Presidente [OSCURATO:PERSONA] into_9is D