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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 01542/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 60/RG 22499 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per plurimi delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere riqualificato il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73, e in ordine al trattamento sanzionatorio.

2. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

2.1. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una ristretta circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293).

2.2. La sentenza impugnata, alle pagg. 9 e 10, nell'escludere l'ipotesi della lieve entità ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l'importante numero di cessioni effettuate (103), ma anche la ordinaria modalità di cessione tale da avere creato « un vero e proprio market della droga, a cui si rivolgevano numerosissimi assuntori, costretti a fare la fila e attendere il proprio turno», con disponibilità della sostanza stupefacente da parte degli imputati, appartenenti al medesimo nucleo familiare, anche di notte, senza necessità di essere previamente contattati.

2.3. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 secondo una valutazione nient'affatto arbitraria e in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede una lettura complessiva dei dati a disposizione del giudice di merito da cui è conseguita l'esclusione, pur implicita, dei presupposti dell'art. 62 n. 4 cod. pen. 3.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, sono generici in quanto la sentenza impugnata a pagina 11, pur sinteticamente, dà atto di avere valutato i presupposti per l'applicazione della recidiva contestata, rispetto alla quale, peraltro, il ricorso si limita ad una generica esclusione e a pag. 12 spiega, con argomenti logici e completi, fondati P anche sul dato temporale, in nessun modo contrastati, l'assenza di un medesimo disegno criminoso rispetto ai fatti per i quali è stata emessa sentenza irrevocabile di condanna.

4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 60/RG 22499 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per plurimi delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere riqualificato il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73, e in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. 2.1. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una ristretta circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). 2.2. La sentenza impugnata, alle pagg. 9 e 10, nell'escludere l'ipotesi della lieve entità ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l'importante numero di cessioni effettuate (103), ma anche la ordinaria modalità di cessione tale da avere creato « un vero e proprio market della droga, a cui si rivolgevano numerosissimi assuntori, costretti a fare la fila e attendere il proprio turno», con disponibilità della sostanza stupefacente da parte degli imputati, appartenenti al medesimo nucleo familiare, anche di notte, senza necessità di essere previamente contattati. 2.3. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 secondo una valutazione nient'affatto arbitraria e in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede una lettura complessiva dei dati a disposizione del giudice di merito da cui è conseguita l'esclusione, pur implicita, dei presupposti dell'art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, sono generici in quanto la sentenza impugnata a pagina 11, pur sinteticamente, dà atto di avere valutato i presupposti per l'applicazione della recidiva contestata, rispetto alla quale, peraltro, il ricorso si limita ad una generica esclusione e a pag. 12 spiega, con argomenti logici e completi, fondati P anche sul dato temporale, in nessun modo contrastati, l'assenza di un medesimo disegno criminoso rispetto ai fatti per i quali è stata emessa sentenza irrevocabile di condanna. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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