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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33370/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19/11/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pistoia emessa in data 20/07/2018, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova in relazione alla sentenza n. 1061/17 del Tribunale di Pistoia resa nel procedimento RGNR n. 6708/14.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione in punto di colpevolezza del ricorrente è smentito della lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici, nonché conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti.

In particolare, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale del prevenuto per il delitto di truffa sulla scorta di plurimi elementi "obiettivi ed incontroversi", quali l'inserimento sul sito internet "Subito.it" di un annuncio di vendita ad opera dell'imputato, o comunque a suo nome con l'inserimento dei suoi dati personali, l'attivazione da parte del prevenuto di una PostPay intestata a suo nome, l'indicazione dello stesso alla persona offesa delle coordinate della carta su cui versare il corrispettivo della simulata vendita, la denuncia di smarrimento presentata dal ricorrente tre giorni dopo aver ricevuto il pagamento.

Correttamente la Corte territoriale ha fondato il proprio libero convincimento in ordine alla colpevolezza dell'imputato sui dati probatori acquisiti al processo e sulla portata dimostrativa degli stessi, a nulla rilevando che in altro giudizio celebrato a carico del medesimo imputato per fatti analoghi la competente Autorità giudiziaria sia pervenuta ad esito difforme.

Infatti, l'anzidetta pronuncia di assoluzione non preclude alla Corte territoriale di giungere ad una condanna in relazione ai fatti oggetto di questo processo, non ricorrendo l'ipotesi di "bis in idem" sostanziale, rilevato che le due vicende separatamente giudicate, seppure analoghe non sono sovrapponibili.

Pertanto, anche la censura con cui si deduce il travisamento della prova è manifestamente infondata, in quanto basata su elementi che attengono ex adverso alla interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici di merito.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19/11/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pistoia emessa in data 20/07/2018, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova in relazione alla sentenza n. 1061/17 del Tribunale di Pistoia resa nel procedimento RGNR n. 6708/14. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione in punto di colpevolezza del ricorrente è smentito della lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici, nonché conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti. In particolare, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale del prevenuto per il delitto di truffa sulla scorta di plurimi elementi "obiettivi ed incontroversi", quali l'inserimento sul sito internet "Subito.it" di un annuncio di vendita ad opera dell'imputato, o comunque a suo nome con l'inserimento dei suoi dati personali, l'attivazione da parte del prevenuto di una PostPay intestata a suo nome, l'indicazione dello stesso alla persona offesa delle coordinate della carta su cui versare il corrispettivo della simulata vendita, la denuncia di smarrimento presentata dal ricorrente tre giorni dopo aver ricevuto il pagamento. Correttamente la Corte territoriale ha fondato il proprio libero convincimento in ordine alla colpevolezza dell'imputato sui dati probatori acquisiti al processo e sulla portata dimostrativa degli stessi, a nulla rilevando che in altro giudizio celebrato a carico del medesimo imputato per fatti analoghi la competente Autorità giudiziaria sia pervenuta ad esito difforme. Infatti, l'anzidetta pronuncia di assoluzione non preclude alla Corte territoriale di giungere ad una condanna in relazione ai fatti oggetto di questo processo, non ricorrendo l'ipotesi di "bis in idem" sostanziale, rilevato che le due vicende separatamente giudicate, seppure analoghe non sono sovrapponibili. Pertanto, anche la censura con cui si deduce il travisamento della prova è manifestamente infondata, in quanto basata su elementi che attengono ex adverso alla interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici di merito. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend
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