CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2022
Cassazione n. 48389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA su: icorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a\ verso la sentenza de! 13/10/2020 del Tribunale di Bologna vist g:! atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, ccTrie 3„ D.L. n. 137 del 2020; IJC:ita la re azione svcdta dal [OSCURATO:PERSONA]; le•Ae le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generate [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ricorso. 4_ [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 ottobre 2020 il Tribunale di Bologna, a seguito di giudiz:o abbreviato, ha assolto perché il fatto non costituisce reato [OSCURATO:PERSONA] da: reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestatogli per avere, qua:e amministratore deka [OSCURATO:SOCIETA]. e a fine di evasione, omesso di presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto reative &Vanno 2016, pur essendovi obbligato, con una evasione Ires di euro 69.266,72; in Bologna, il 29 gennaio 2018). Nall'addivenire a tale esito assolutorio il Tribunale ha evidenziato l'assenza di chiar-azza In ordine all'effettivo ammontare del reddito sottratto alla imposizione, non collimando dati acquisiti dalla polizia giudiziaria con quelli noti all'imputato alVeooca aei fatti, affermando che ciò poteva aver inciso sull'elemento soggettivo derriputato medesimo, non potendosi escludere, alla luce di detta discrasia, che l'imputato non avesse effettiva coscienza del fatto che le risultanze contabili imponevano Ci procedere alla presentazione delle dichiarazioni omesse, ritenendo di conseguenza mancante la prova certa dell'elemento soggettivo del reato contestato. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, interessato a conseguire una formula assolutoria più favorevole, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre m otyi. 2.1. Con I primo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione nella parte re;ativa alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato, risultando del tutto mancante l'indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'obbligo dichiarativo omesso, derivante dall'esistenza di una obbligazione di imposta di ammontare superiore a 50.000,00 euro, essendo stata trascurata la verifica delle pl.r. me questioni attinenti alla effettiva esistenza degli elementi di fatto del reato contestato, cosi precludendo all'imputato di ottenere una diversa e più favorevole formula assolutoria. 2.2. In secondo luogo, ha denunciato l'inosservanza e l'erronea applicazione ci: 'art. 5 del d.lgs. 74/2000, dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.lgs. 600/1973 e dei artt. 36 e 101 del d.P.R. 917/1986, a causa della erronea determinazione del reddito imponibile e della conseguente affermazione della sussistenza dell'obbligo dich:arativo omesso, in quanto fondata sulla impropria considerazione cieH'esistenza di una plusvaienza immobiliare di 255.427,36 euro indicata nel raogor-co cella Guardia di Finanza, che il Tribunale aveva recepito acriticamente, omettendo :l necessario accertamento dell'imponibile e dell'imposta evasa, costituente un e emento cost:tutivo del fatto di reato contestato.Una corretta considerazione delle operazioni immobiliari compiute dalla società ne avrebbe escluso la qualificabilità come plusvalenze e il loro, conseguente, concorso alla determinazione dell'imponibile. Ha aggiunto di aver assunto la qualità di socio e amministratore solo dopo la cessione dei beni il cui corrispettivo era stato considerato come plusvalenza, che non conosceva e non era quindi in grado dichiarare. 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 192, gomma 2, cod. proc. pen., a causa dell'utilizzo di presunzioni tributarie per la determinazione del reddito imponibile, non utilizzabili in sede penale ai fini dell'accer,:amento di un fatto di reato. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la carenza di interesse del ricorrente al conseguimento di una diversa formula assolutoria, dalla quale non potrebbe derivare aicun effetto pratico favorevole, non essendo stato accertato il fatto - reato nega sua materialità e non essendovi, di conseguenza, alcun accertamento di fatto che H ricorrente possa essere interessato a rimuovere. 4. Con memoria del 21 novembre 2022 il ricorrente ha replicato a tale richiesta del Procuratore Generale, affermando la sussistenza del proprio interesse a lmpugnare !a sentenza di proscioglimento al fine di conseguire una formula di maggior favore, essendo tale facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e anche dall'art. 428, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e prospettando un interesse concreto alla proposizione dell'impugnazione, sia per ragioni di carattere morale; sia per l'influenza che la pronuncia adottata sarebbe idonea a produrre sulla ricostruzione del carattere del ricorrente e dei suoi precedenti giudiziari, ai fini previsti dall'art. 133 cod. pen.; sia per l'incidenza di taie pronunzia sulla sua responsabilità personale per violazione delle norme trbutarie, ai sensi dell'art. 2. comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e anche sulla sua eventuale possibile responsabilità disciplinare, con riferimento sia ala sua qualità di professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, sia di inte -rnediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni dei contribuenti e ali aoposizione del visto di conformità sopra di esse. Nei merito ha ribadito la fondatezza dei rilievi già svolti con i tre motivi di ricorso, sottolineando nuovamente l'insufficienza degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e l'erroneità della determinazione del reddito imponibile e, con esso, della sussistenza di un obbligo di dichiarazione e di una evasione di imposta superiore aiia soglia di rilevanza penale, di cui, comunque, non era affatto consapevole.[OSCURATO:PERSONA] i, il ricorso è ammissible e fondato. 2. Va preliminarmente osservato che sussiste l'interesse del ricorrente a conseguire una formula assolutoria maggiormente favorevole in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, il Trtunale, sia pure in modo implicito e anche se con motivazione insufficiente, ha condiviso :a determinazione del reddito imponibile dell'impresa amministrata dai rlcorrente quale indicata nel rapporto della Guardia di Finanza e, con essa, anche I superamento della soglia di punibilità, derivante dalla determinazione di una imposta ires per l'anno 2016 di 69.266,72, essendo stato considerato tale aspetto come accertato per poi addivenire al proscioglimento dell'imputato, ritenendo esservi un dubbio circa l'elemento soggettivo dell'imputato medesimo. Non rileva, pertanto, il contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza di legittimità a proposito delle condizioni per poter ricorrere allo scopo di conseguire una formula assolutoria di maggior favore, derivante dalla esistenza di orientamento secondo cui non sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione dela sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", quando il fatto reato non risulti accertato nella sua materialità e, pertanto, non sussista alcun pregiudizio nella prospettiva di un successivo giuoizio cViie, amministrativo o disciplinare, stante la piena autonomia di cognIione e di valutazione dell'organo investito del relativo giudizio (così, da tkirno, Sez. 4, n. 22614 del 06/04/2017, Mastrandrea, Rv. 270205; in precedenza flCi medesimo senso Sez. 6, n. 6692 del 16/12/2014, dep. 2015, Aliano, Rv. 262393, nella quale è stato sostenuto che è escluso ogni pregiudizio per IThnougnante qualora il giudice di merito "pur escludendo la prova dell'elemento oodettivo del reato, assolva comunque l'imputato ritenendo carente il profilo ps,»Co!ogico"). tale indirizzo si contrappone quello, espresso da alcune altre pronunce, secondo cui sussiste sempre l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato" al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste": interesse da indl',./lOuare nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 connettono al:a .formula più ampia nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e ne! giudlzio disciplinare (in questo senso, cfr. Sez. 6, n. 41706 del 27/9/2013, Presuttc, Rv. 256921; Sez. 4, n. 46849 del 3/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252150; Sez. 2, n. 33847 dei 18/5/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248127; tra le decisioni non massimate, cfr. Sez. 4, r 42660 del 9/7/2013, Cartesio).ti sono poi decisioni successive, che hanno comunque condizionato l'accertamento della sussistenza dell'interesse a impugnare al conseguimento di un risultato pratico maggiormente favorevole, costituito dalla esigenza di rin-ìuovere l'accertamento de! fatto sotto il profilo obiettivo onde evitare possibili conseguenze negative in sede disciplinare (così Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acduavella, Rv. 273178, e anche Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524, che nei ribadire la sussistenza dell'interesse dell'imputato al consegu;rnento di una formula liberatoria maggiormente favorevole ha, con-wnque_, dato atto della necessità della esistenza di un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto airmoutato medesimo, da rimuovere attraverso l'impugnazione, richiamando 'insegnamento della sentenza Guerra delle Sezioni Unite e della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008) Nel caso in esame detto accertamento vi è, indubbiamente, stato, con la conseguente ravvisabilità di un interesse dell'imputato a rimuoverlo, per le svariate conseguenze che esso può avere, nei giudizi civili di danno, nei procedimene tributari e anche in quelli disciplinari (in considerazione della veste de: ,-icora-ente di iscritto all'albo dei dottori commercialisti, abilitato alla presentazione delle dichiarazioni dei contribuenti e all'apposizione del visto di conf•rmitA sopra di esse). 3. Nei caso in esame, il Tribunale di Bologna, nell'addivenire alla pronuncia assolutoria impugnata, adottata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dunque per insussistenza dell'elemento soggettivo, ha, come evidenziato, dato atto deha sussistenza del fatto nella sua obiettività, affermando che "la determinazione dei reddito imponibile non appare così chiara, non collimando i dati offerti daila polizia giudiziaria con quelli noti all'imputato all'epoca dei fatti", e che quindi l'imputato "non avesse effettiva coscienza della circostanza che i dati contabili imponessero di procedere alla presentazione della dichiarazione": si tratta, come eccepito dal ricorrente, di motivazione certamente inidonea a giustificare l'affermazione della sussistenza di un obbligo dichiarativo per un'imposta superiore alla soglia di punibilità, che costituisce errata applicazione deTart. 5 d.los. 74/2000, per la cui configurabilità sul piano oggettivo occorre un autonomo accertamento da parte del giudice penale del reddito imponibile e de.19-nposta evasa, e con essa del superamento della soglia di punibilità, che non si fc-rid modo acritico sugli accertamenti compiuti in sede tributaria (cfr. Sez. 3, n. 373357 dei 15/07/2014, Buonocore, Rv. 260188; Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439; Sez. 3, Sentenza n. 42916 del 21/09/2022, Fusco, Rv. 283705).--‘ ‘1,0 La sentenza impugnata deve, pertanto, in accoglimento del ricorso delHimputato, essere annulata, con rinvio al giudice del merito, da individuarsi neHa Corte d'appello di Bologna ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., onde veriicare la sussistenza o meno del fatto di reato contestato all'imputato e cla:ai cui contestazione lo stesso è stato prosciolto con la formula assolutoria meno favorevole. P.Q.M. Annaa la sentenza impugnata con rin