CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Poggiardo (Le) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 792/21 della Corte di appello di Perugia del 06/07/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alle statuizioni civili e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.), commesso in danno [OSCURATO:PERSONA], confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un primo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla validità di intervenuta revoca della costituzione di parte civile. Dopo la sentenza di primo grado e in pendenza della fissazione del giudizio di appello, imputato e parte civile hanno raggiunto un accordo transattivo per la definizione della vicenda e in vista dell'udienza la parte civile ha fatto pervenire dichiarazione di revoca della costituzione. La Corte di appello ha, tuttavia, ritenuto tale dichiarazione priva di valore perché l'atto non proveniente dalla parte civile né da un suo procuratore speciale. Il ricorrente, pur ammettendo che l'atto non proviene personalmente dalla parte civile, sostiene che il difensore che ha sottoscritto l'atto di rinuncia, già difensore ab origine della parte civile, si è in premessa dell'atto espressamente qualificato procuratore speciale. Con un secondo motivo deduce, inoltre, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ribadita sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con un terzo e ultimo motivo, lamenta la carenza assoluta della motivazione in ordine alla denegata applicazione del beneficio della non menzione (art. 175 cod. pen.) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al terzo motivo di censura ed in tali limiti va accolto, dovendo per il resto essere dichiarato inammissibile. 2. Trattando il primo motivo di doglianza, va rilevato che nel fascicolo processuale è presente un atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica procuratore di parte civile, con il quale "dichiara, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rinunciare formalmente alla costituzione nell'indicato procedimento penale, considerato il buon esito di separato accordo concluso. Autorizza espressamente il difensore dell'imputato alla produzione in giudizio del presente atto". La Corte territoriale ha negato all'atto efficacia di revoca della costituzione di parte civile, osservando che, sebbene prodotto congiuntamente dai difensori delle parti, non risultava provenire né dalla parte civile personalmente né da un suo procuratore speciale, neppure dichiaratosi tale, non potendo avere alcuna valenza processuale (pag. 4 sent.). Le argomentazioni svolte dai giudici di appello risultano ineccepibili. Le previsioni di legge d'interesse sono costituite dagli artt. 82, comma 1 e 122, comma 1, cod. proc. pen., dalla cui lettura combinata è impossibile prescindere dall'esistenza di un separato atto di procura speciale, rilasciato dalla parte civile al procuratore, quale alternativa alla dichiarazione di revoca fatta personalmente in giudizio. A fronte di tale indicazione tassativa delle modalità di effettuazione delle revoca della costituzione di parte civile, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è sempre espressa in maniera rigorosa quanto all'efficacia di modalità equipollenti; viene, per contro, tenuto fermo il principio dell'immanenza della costituzione della parte civile avvenuta in primo gradci, respingendo ogni tentativo di configurare delle ipotesi di revoca tacita. Sono stati affermati sul punto diversi principi che vengono di seguito ricordati. Il primo e più calzante rispetto alla fattispecie considerata è che la revoca della costituzione di parte civile non può essere effettuata con dichiarazione resa in udienza dal sostituto processuale del difensore della parte civile, trattandosi di atto che, ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen., è riservato personalmente a quest'ultima o al suo procuratore speciale. (Sez. 3, n. 30388 del 09/04/2019, C., Rv. 276564) Altri, per quanto riguardanti situazioni processuali diverse, escludono comunque efficacia di revoca della costituzione a comportamenti materiali concludenti. Si è, pertanto, ritenuto che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338) Dai citati arresti giurisprudenziali si può, dunque, ricavare il superiore principio della tendenziale conservazione degli effetti della costituzione di parte civile, in base al quale la Corte territoriale ha correttamente negato rilevanza processuale all'atto prodotto. 3. Il secondo motivo di censura va, invece, dichiarato intrinsecamente improponibile e come tale inammissibile, perché sotto il pretesto dell'erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. e del dolo richiesto dal delitto di calunnia, mira ad una rinnovata valutazione della fattispecie considerata, mediante la pedissequa riproposizione del corrispondente motivo di appello (pag. 2,3,4 ricorso), costituente la quasi totalità della doglianza. 4. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso relativo alla denegata applicazione del beneficio della non menzione, in relazione alla totale mancanza di motivazione sul punto, a fronte dello specifico e articolato motivo di appello, anch'esso riportato in ricorso (pag. 5); mancanza che può essere ovviata direttamente da questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620 lett. l), cod. proc. pen. sulla base delle stesse ragioni che hanno giustificato il riconoscimento, già in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, per quanto ovviamente riferite ai predetti diversi istituti sostanziali. Deve, infatti, essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravarne, potendo il beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio (conf. Sez. 5 , n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028) P. Q. MI. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione, che applica. Dichiara inammissibile nel resto il r