CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 45076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 maggio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi in imprese e società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 321 cod. pen., per avere, quale amministratore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], promesso e dato al pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza) "[OSCURATO:PERSONA]", nonché a [OSCURATO:PERSONA], imprecisate somme di denaro e altre utilità (aiuto per la raccolta del 5x1000 in favore di una onlus; appoggio elettorale per le elezioni europee del 2019; assunzione di [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA]), al fine di ottenere l'assegnazione degli immobili e della gestione dei servizi della casa di riposo "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Mauro, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello confermato il provvedimento genetico della misura in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, erroneamente sostenendo che i responsabili dell'Ipab avevano compiuto un atto contrario ai doversi d'ufficio, trasferendo alla società [OSCURATO:PERSONA] la gestione dell'intera casa di riposo: laddove l'assegnazione aveva riguardato esclusivamente la locazione degli immobili con destinazione vincolata, soggetta esclusivamente alla disciplina civilistica e non anche alla operatività del codice degli appalti pubblici; ciò senza neppure trascurare che l'Ipab aveva in precedenza effettuato una indagine di mercato e aveva indetto un bando di gara che era andata deserta. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 321 cod. pen., e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per avere il Tribunale cautelare confermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Mauro, valorizzando dati di conoscenza non univoci, in particolar modo per l'asserita e non dimostrata consegna di denaro, in ogni caso riferibili a vicende precedenti all'assegnazione degli immobili alla società [OSCURATO:PERSONA] ed a rapporti tra il Tandurella e la [OSCURATO:PERSONA], senza vedere coinvolto il Mauro. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 290 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Caltanissetta confermato la sussistenza delle esigenze cautelari, omettendo di considerare che il Mauro, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, ha tenuto un comportamento irreprensibile, in specie nei rapporti con la locale Azienda sanitaria provinciale; nonché per avere omesso il Tribunale di pronunciarsi sulla esclusione della operatività della misura 2 (f2 interdittiva in relazione ai rapporti con la Asp, esclusione che era stata espressamente richiesta dalla difesa con l'atto di appello. 3. Con memoria trasmessa via pec il 3 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha dedotto due motivi nuovi: in particolare denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 26 e 27 della legge n. 6972 del 1980, 59 r.d. n. 99 del 1891, per avere il Tribunale dell'appello omesso di considerare che, in materia di contratti di locazione o di affitto, le iniziative delle Ipab siciliane non sono soggette ad alcuna forma di vigilanza regionale o statuale; nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere i Giudici di merito sostenuto che l'Ipab 'Aldisio' fosse un ente pubblico, benché la stessa svolga le sue attività in regime di diritto privato, senza alcun controllo da parte dell'assessorato regionale, e non benefici di alcun contributo pubblico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso ed i connessi due motivi nuovi sono infondati. In base alla stringente motivazione dell'ordinanza gravata, risulta accertato che l'Istituto pubblico di assistenza e beneficienza amministrato da un consiglio presieduto dal Tandurella era un ente pubblico, posto che rientrava tra gli istituti sottoposti alla organizzazione e al controllo da parte della Regione Sicilia (ai sensi degli artt. 14 dello Statuto regionale, :L e segg. d.P.R. n. 636 del 1975, 1 e segg. legge regionale Sicilia n. 22 del 1986, 69 legge regionale n. 10 del 1999, 21 legge regionale n. 19 del 2005), formalmente non ancora privatizzati e tuttora soggetti alla vigilanza dell'Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali: ente capace di adottare provvedimenti significativamente sottoposti al controllo del Tribunale amministrativo regionale. In tale ottica legittimamente sono stati giudicati dal Tribunale irrilevanti sia il dictum della sentenza n. 396 del 1988 con la quale la Corte c:ostituzionale aveva dichiarato la illegittimità dell'art. 1 della legge n. 6972 del 1980, nella parte in cui non prevede che quelle istituzioni possano essere anche qualificate come enti privati, considerato che la Cassazione civile ha ribadito che la natura pubblica o privata delle predette istituzioni deve comunque essere accertata nei singoli casi (Sez. U civ., ord. n. 32727 del 18/12/2018, Rv. 652096); sia il fatto che l'Istituto del Tandurella svolgesse le sue attività in regime di diritto privato, tenuto conto che, pur a fronte di quanto stabilito dal decreto del 16 febbraio 1990 con cui il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impartito una direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale ed infraregionale, la Regione Sicilia, con le innanzi citate disposizioni delle leggi regionali n. 10 del 1999 e n. 19 del 2005, aveva confermato che, proprio in ragione delle finalità pubblicistiche delle loro iniziative, l'operato delle Ipab siciliane sarebbe continuato ad essere sottoposto alla vigilanza e al controllo di legittimità degli uffici regionali.. La soluzione privilegiata dai giudici di merito si pone, dunque, in linea con l'orientamento interpretativo seguito da questa Corte di cassazione che ha già avuto modo di evidenziare come un Istituto pubblico di assisi:enza e beneficenza (IPAB), pur formalmente istituito quale fondazione di diritto privato, ha natura di ente esercente un pubblico servizio, con la conseguente attribuzione ai suoi organi della qualifica soggettiva prevista dall'art. 358 cod. pen., qualora svolga direttamente attività assistenziale e sia sottoposto al controllo pubblico (in questo senso Sez. 6, n. 38431 del 04/07/2017, Andriolo, Rv. 271100). In questo contesto non va neppure trascurato quanto più di recente sottolineato dalla Corte costituzionale che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, legge Regione Siciliana n. 22 del 1986 - nella parte in cui prevede che i beni patrimoniali delle Ipab soppresse da quella Regione sono integralmente devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente - ha rammentato per un verso come tali Istituzioni, che negli anni hanno beneficiato di rilevanti finanziamenti pubblici, siano sottoposte ad uno stringente controllo da parte dell'Assessorato regionale competente e della Corte dei conti; e, per altro verso, a riscontro della natura pubblicistica delle attività delle Ipab, come non potesse ritenersi irragionevole la disposizione censurata nella parte in cui aveva stabilito il trasferimento dei compiti di quelle Istituzioni ai Comuni, atteso che questi enti pubblici (al pari dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 616 del 1977) sono titolari delle generali funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza (Corte cost., n. 135 del 2020). Dunque, corretta è la scelta del Tribunale di Caltanissetta che ha ritenuto pienamente operante nel caso di specie la disciplina del codice degli appalti pubblici, dato che l'Ipab non si era limitata a dare alla società [OSCURATO:PERSONA] in locazione alcuni immobili, ma anche mediante l'affidamento della gestione dei servizi della casa di riposo aveva sostanzialmente assegnato la totale gestione di un servizio pubblico, cosa che poteva avvenire esclusivamente mediante una procedura di evidenza pubblica: tanto più che [OSCURATO:PERSONA] si era contestualmente impegnata ad effettuare lavori di risanamento degli immobili in questione, di cui l'Ipab avrebbe patrimonialmente beneficiato, così confermando che non si trattava di affidamento gratuito. La condotta posta in essere dal Tandurella era stata contraria ai propri doveri di ufficio, pur se l'iniziativa formalmente era transitata attraverso una decisione collegiale del consiglio di amministrazione, perché tale organo aveva deliberato su proposta del prevenuto che quel collegio aveva presieduto: sul punto la decisione del Tribunale del riesame è motivata in maniera congrua, con il riferimento anche a elementi dimostrativi, desumibili in specie dai risultati delle intercettazioni eseguite dagli inquirenti, che non sono stati neppure menzionati dalla difesa dell'odierno ricorrente. D'Altro canto, tale impostazione è stata, più di recente, seguita anche dal giudice amministrativo che, pronunciandosi specificamente su un ricorso presentato per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 5 dell'8 maggio 2020 con la quale il nuovo [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] "Casa di [OSCURATO:PERSONA]" aveva dichiarato la nullità dei contratti di locazione in favore della società "[OSCURATO:PERSONA]", affidataria dell'attività di assistenza, per la mancata osservanza della procedura di evidenza pubblica c:he avrebbe dovuto garantire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ha confermato che la natura pubblica di quella Istituzione imponeva il rispetto della procedura di assegnazione con bando di gara, non ricorrendo i presupposti per l'eccezionale adozione di una mera procedura negoziata ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016 (T.A.R. Sicilia, n. 1591 del 10/02/2021). 3. Il primo e il terzo motivo del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché in sostanza presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura rispetto ai bisogni procedimentali da fronteggiare. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, in particolare spiegando - con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza - come, in relazione ad una vicenda di scambio sinallagmatico di utilità (neppure contestato, nei suoi contorni, dalla difesa dell'odierna ricorrente), il Tandurella avesse compiuto atti contrari ai doveri di ufficio, di cui il Mauro aveva discusso a più riprese con la [OSCURATO:PERSONA], la quale costituiva la persona che manteneva i contatti tra il privato corruttore e il pubblico agente corrotto; e - con riferimento alle esigenze di cautela - come fosse determinante il fatto che il Mauro, già coinvolto in altri procedimenti penali per la consumazione di reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, si era dimostrato protagonista di un metodo delittuoso ben rodato, beneficiando, anche per il tramite della coindagata Bermici, delle relazioni intessute con i rappresentati di altri organi istituzionali. Per il resto, le doglianze difensive appaiono proposte esclusivamente allo scopo di ottenere una non consentita rivalutazione delle emergenze procedimentali, anche con riferimento ai risultati delle disposte intercettazioni per i quali si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazione, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, tra le tante, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). Inammissibile è, altresì, la censura difensiva riguardante l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimodulazione degli effetti della misura interdittiva applicata, non solo perché non risulta che tale doglianza fosse stata formulata con l'atto di appello, ma anche perché eventuali sollecitazioni finalizzate ad ottenere una modifica dello spettro applicativo di quella misura non potevano essere proposte al Tribunale che era stato chiamato a verificare la legittimità del primigenio provvedimento cautelare, dovendo essere eventualmente avanzate al Giudice per le indagini preliminare competente ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.4. Segue la condann