CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 1968
Cassazione n. 04551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal ConsigliereZ [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG t&j2 túevt- 4--,... 4“ p„,, // Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 10 gennaio 2020 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza, avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina del reato continuato ai fatti di reato oggetto delle sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti ed indicate nell'istanza, rideterminando la pena complessiva in anni trenta di reclusione. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 125 cod. proc. pen.. In particolare,' secondo il ricorrente il provvedimento ha riconosciuto il vincolo della continuazione sulla scorta di una scarna motivazione, fondata sulla appartenenza del condannato al locale di 'ndrangheta Comberiati, operante in [OSCURATO:PERSONA], senza che trovi rispondenza negli accertamenti condotti nelle sedi di cognizione l'appartenenza di Scandale a tale unica organizzazione e in assenza di interruzioni tra il 1980 ed il 2016. Inoltre, il riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati fine può avvenire se questi Siano stati già programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio o dell'ingresso in esso del singolo partecipe, cosa di cui l'ordinanza impugnata non dà conto. Anche nella quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite la Corte di appello non ha rispettato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6296 del 24 novembre 2016, secondo la quale il giudice dell'esecuzione non può applicare incrementi che siano superiori all'entità della pena stabilita per quei reati con la sentenza di condanna, mentre nel caso di specie per i reati di cui alla sentenza sub 3) l'aumento è stato quantificato in anni cinque sulla scorta sia di un errore di calcolo, perchè la somma dei singoli aumenti è pari a sei anni e non a cinque, sia di un errore giuridico poiché con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 19 febbraio 2016, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 18 dicembre 2017, per i reati satellite rispetto al più grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 era stato applicato l'aumento di un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di mesi quattro di reclusione per ciascuno degli altri reati. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato in tutte le sue deduzioni e merita, dunque, accoglimento. 1.11 giudice dell'esecuzione ha unificato per continuazione i seguenti reati giudicati da: a) sentenza del 23 giugno 2016 della Corte di Assise di appello di Catanzaro, irrevocabile il 1 dicembre 2017, di conferma della sentenza emessa in data 22 luglio 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio abbreviato, con la quale Scandale è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione per omicidio aggravato, ricettazione ed associazione di stampo mafioso, ritenuti in continuazione tra loro e commessi i primi due il 18 luglio 2007 ed il terzo dalla fine degli anni '80 sino al dicembre 2008 in [OSCURATO:PERSONA], Crotone e Lombardia; b) sentenza del 26 novembre 2015 della Corte di Assise di appello di Catanzaro, irrevocabile il 4 dicembre 2017, di conferma della sentenza emessa il 20 maggio 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro all'esito di giudizio abbreviato, con la quale Scandale è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione, per omicidio continuato, omicidio tentato, detenzione di armi e ricettazione, ritenuti in continuazione e commessi il 14 maggio 2012, in [OSCURATO:PERSONA]; c) sentenza del 18 dicembre 2017 della Corte di Appello di Catanzaro, irrevocabile il 14 aprile 2018 di conferma della sentenza emessa il 19 febbraio 2017 dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, con al quale Scandale è stato condannato alla pena di anni 10, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, commesso dal 2008, estorsione dal 2008, partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessa dal 2007 al 2012, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti dal 2008 al 2012 in [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La Corte di merito ha accolto la richiesta del condannato sulla scorta della seguente testuale motivazione: «[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione per i reati giudicati con le sentenze sopra indicate, rilevando che tutti i comportamenti contestati sono stati commessi quale esecuzione dell'unico disegno criminoso derivante dall'essere il prevenuto partecipe dell'associazione facente capo alla famiglia Combariati, operante in [OSCURATO:PERSONA], accertata con sentenza nel processo denominato Filottete, e in relazione alla quale è stato condannato senza soluzione di continuità dal 1980 al 2016. Anche i reati fine risultano eseguiti nel contesto criminale sopra descritto, essendo il prevenuto indicato come soggetto partecipe al sodalizio quale esecutore delle attività della cosca». 1.2 La scarna motivazione valorizza, quale elemento unificante le singole violazioni giudicate, l'unica circostanza della protratta militanza del reo nel sodalizio mafioso, denominato clan Comberiati, tralasciando la disamina degli elementi fattuali dai quali poter desumere che sin dall'ingresso nella predetta formazione di stampo mafioso egli avesse già programmato e deciso la consumazione di tutti i successivi episodi criminosi giudicati. Né è possibile desumere da quali dati concreti e verificabili abbia dedotto la dimostrazione che gli altri reati erano stati posti in essere da Scandale quale «esecutore delle attività della cosca». Tale motivazione, passivamente adesiva alla richiesta del condannato, non assolve in modo completo, logico ed esauriente alla funzione di giustificazione della decisione assunta, dal momento che limita il suo apparato esplicativo a poche battute, dal tenore affatto illustrativo, perché assertive e prive di riferimenti alle specifiche vicende giudicate. In particolare, nel ritenere che tutti í reati per í quali Scandale ha riportato condanna definitiva siano stati commessi nel periodo della sua militanza nell'organizzazione criminosa, denominata clan Comberiati, e costituissero estrinsecazione della sua condizione di affiliato, al punto da consentire di ricondurli ad una pianificazione iniziale, la Corte distrettuale ha omesso di specificare quale sia il primo reato ad essere stato commesso ed in quale momento sarebbe stato delineato, almeno nei suoi tratti essenziali, il progetto criminoso unitario che avrebbe poi ricevuto attuazione nel tempo attraverso i singoli episodi illeciti, oggetto delle distinte pronunce giudiziali. Difetta poi nel contesto della motivazione qualsiasi riferimento alle circostanze fattuali, grazie alle quali ha ricondotto le violazioni unificate per continuazione al medesimo programma, ossia alle modalità di esecuzione dei reati, all'identità del sodalizio nel quale Scandale aveva militato sino al 2016, sebbene nell'indicare le sentenze irrevocabili a base della domanda si sia riportato il periodo di consumazione della condotta partecipativa sino al 2012, alle finalità perseguite in relazione all'identità dei mandanti e delle vittime degli omicidi, alla provenienza delle armi impiegate, agli eventuali periodi di carcerazione sofferti tra un reato e l'altro, carenza che assume ancor più rilievo in ragione del notevole lasso temporale che distanzia le condotte l'una dall'altra. Deve dunque rilevarsi come non siano stati indicati concreti e verificabili elementi di valutazione, tratti dagli accertamenti condotti in sede di cognizione, dai quali individuare un comune ed iniziale disegno criminoso, affermato dalla Corte di merito in assenza di un'effettiva e compiuta analisi delle vicende fattuali già giudicate. 1.3 In tal modo l'ordinanza in verifica non ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, qualora uno dei reati da unificare per continuazione sia un reato associativo, devono negarsi soluzioni aprioristicamente negative, basate sulla struttura della fattispecie astratta, cosi come, all'opposto, vanno respinte presunzioni legate alla permanenza del vincolo partecipativo ed alla generica indeterminatezza del programma criminoso. La questione della configurabilità della continuazione non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio della militanza nel sodalizio del partecipe «si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito» (Sez. 1, n, 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489). Si è altresì correttamente affermato al riguardo: "In tema di associazione mafiosa, ovvero di associazione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non può sostenersi che la commissione di reati fine rientri nel generico programma della "societas sceleris", nè che i medesimi siano consumati "per eseguire" il delitto associativo, dal momento che tale reato, in entrambe le forme innanzi richiamate, ha natura permanente ed è, di regola, preesistente rispetto ai fatti delittuosi ulteriori; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita" (Cass., sez. 1, n, 8451 del 21/1/2009, Vitale, rv, 243199). In altri termini, l'astratta possibilità che i reati fine rientrino nel programma delinquenziale associativo non esclude che nello specifico siano stati commessi sulla spinta di circostanze contingenti ed occasionali, non presenti al momento dell'ingresso nel sodalizio e quindi non programmabili ab origine, ragione per la quale è richiesta una puntuale e specifica esposizione di emergenze fattuali confermative della ricondicibilità ad un progetto delinquenziale unitario ed anticipato rispetto all'esecuzione frazionata (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n, 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569). Anche un omicidio, un episodio di estorsione o di usura, lo spaccio di droga, ancorchè appartenenti alle tipologie di illecito cui usualmente si dedichino gli associati, possono essere commessi per eventi imprevedibili, per effetto di impulsi subitanei o di esigenze estemporanee, ossia in situazioni concrete nelle quali le azioni siano state sollecitate da spinte motivazionali insuscettibili di una preventiva ideazione e deliberazione, nemmeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione all'organizzazione (Cass. sez. 1, n. 13609 del 22/3/2011, Bosti, rv. 249930; sez. 1, n. 13611 del 22/3/2011, Aversano, rv. 249931; sez. 6, n, 2960 del 27/9/1999, Ingarao, rv. 214555; sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, Barresi, rv. 218397). Inoltre, con specifico riferimento alle situazioni nelle quali il vincolo della continuazione sia invocato tra diverse condotte di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, si è ritenuto da parte di questa Corte che non sia sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, dovendosi condurre «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375).2. Sotto altro profilo la Corte di appello è incorsa in violazione di legge per avere esposto un procedimento di calcolo dei singoli aumenti di pena, disposti per i reati satellite, inficiato da errore aritmetici: nell'individuare le porzioni di pena per i reati giudicati con la sentenza sub 3), ha operato la sommatoria di «anni 2 per l'associazione, anni 1 per estorsione, anni 2 per associazione ex art. 74, mesi 6 per iI 73, mesi 6 per il furto, già ridotte per il rito», ottenendo un totale di cinque anni e non di sei come sarebbe stato corretto. Inoltre, anche la scelta dosimetria degli aumenti per ciascuna violazione presta il fianco alle fondate critiche del Procuratore ricorrente, posto che la sentenza del processo Filottete aveva quantificato gli stessi in termini più favorevoli e pari ad 1 anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed in quattro mesi di reclusione quelli per i restanti reati satellite. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà rinnovare il giudizio nell'osservanza dei principi di diritto sopra esposti e rendere una motivazione effettiva e congrua delle determinazioni che assumerà.