CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 19019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3553/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende , con procura specialein calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procure speciali in atti; -controricorrenti- avverso l’ordinanza ex art. 186quateremessa dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata per le imprese, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell’8.3.18, ex art. 186 quater , c.p.c., il Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamentodella somma di euro 44.560,23 oltre interessi, a titolo d’indebito oggettivo,osservando che: con riguardo alla somma di euro 26.979,65 il [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della suddetta società, non aveva contestato di avere ottenuto il rimborso di tale importo per le spese che avrebbe sostenuto per l’uso di due autovetture che,invece, risultavano sostenute da altra società che le deteneva in leasing, avendole concesse in uso al [OSCURATO:PERSONA] quali fringe benefit; non era stato provato l’esborso della restante somma richiesta a titolo di rimborso-spese per l’uso di altre due vetture, delle quali non era stata dimostratala proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA]; non era fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva poiché l’oggetto della causa riguardava i rapporti tra la società e il suo amministratore; pertanto, l’autoliquidazione della suddetta somma a titolo di rimborso-spese costituiva condotta in violazione dei doveri dell’amministratore. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la predetta ordinanza che la Corte territoriale, con ordinanza del 7.11.18, dichiarò inammissibile ex art. 348, bise ter, c.p.c . , osservando che: l’appellante aveva riproposto le medesime questioni formulate in primo grado, senza censura re le motivazioni del Tribunale; l’appello non presentava ragionevole probabilità d’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorr e in cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale, con tre motivi.Il Comune di Bollate e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con unico controricorso, illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 81 c.p.c., per aver il Tribunale disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, che sarebbe invece spettata alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2476, 2033, 2036, 2043,c.c., per aver il Tribunale escl uso la legittimità dei rimborsi delle spese relative alle due vetture detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , senza tener conto che il titolo giustific ativo dei documentati rimborsiera fondato sullo statuto della [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. in quanto spese sostenute in ragione della sua carica. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che l’onere della prova gravasse sul convenuto e non sulla società attrice in ordine ai presupposti dell’azione di restituzione dell’indebito. I p rimi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi,sono infondat i . Invero, il Tribunale ha correttamente rilevato che il ricorrente non aveva diritto al richiesto rimborso delle spese per i due veicoli in quantoesse erano state sostenute interamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società che aveva concesso le vetture in leasing , come documentato, e non contestato dal ricorrente. Pertanto, l’autoliquidazione di talispese da parte dell’amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è priva di ogni giustificazione, considerando altresì che il ricorrente non contesta che sia state effettivamente sborsate dalla società di leasing. Il terzo motivo è inammissibile. Premesso che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass., n. 30713/18), va osservato che nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA] accertato sia l’avvenuto rimborso delle spese richieste, sia l’inesistenza di una causa debendi. Inoltre,con specifico riferimento alle spese afferenti alle due vetture di proprietà del ricorrente, la doglianza non attinge la pronuncia impugnata nella parte in cui ha accertato la mancata documentazione delle spese; infatti, il ricorrente formula un vago riferimento ai documenti posti a sostegno della domanda (tabelle Aci), criticandole genericamente, ma senza trascrivere la domanda dell’attrice e le proprie precedenti difese, per cui non è dato altresì comprendere la consistenza della critica. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a