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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 25548/2026

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lli; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela, revocando le statuizioni civili e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 febbraio 2026 la Corte di appello di Messina, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, disposto il 16 ottobre 2025 dalla Seconda Sezione di questa Corte,ha confermato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 21 novembre 2023 per il reato di truffa e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, costituita parte civile, e producendo la relativa documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto.

2. Va ricordato che la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio, celebrato a seguito di annullamento della Corte di cassazione intervenuto solo in punto di determinazione della pena (Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Ghezzi, Rv. 286692 - 01; Sez. 1, n. 42994 del 07/10/2008, Carissimi, Rv. 241827 - 01; Sez. 1, del 07/10/2008, n. 42994 Rv. 241827- 01).

Si tratta di un principio fondato sulla particolare natura della querela quale causa di estinzione del reato, che fa dipendere la pretesa punitiva non solo dall'iniziale esternazione della volontà dell'offeso, ma anche dal persistere di quest'ultima, come si ricava dall'art. 152 cod. pen., che ammette la remissione della querela durante il corso del giudizio e, quindi, fino al momento precedente alla conclusione del processo.

Pertanto, se la volontà punitiva viene meno prima che questo possa considerarsi concluso e, dunque, prima della formazione del giudicato definitivo, viene meno anche la pretesa punitiva e si determina la chiusura del procedimento.

3. Nel caso in esame, deve rilevarsi che, come si evince dalla documentazione prodotta, la remissione di querela è intervenuta dopo la pronuncia di appello, ma comunque prima della chiusura definitiva del procedimento.

Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è ormai estinto per remissione di querela.

Conseguentemente devono essere eliminate le statuizioni civili, adottate con la pronunzia di primo grado (ex multis Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989), e l'imputato, non essendo stato diversamente convenuto, va condannato, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., al pagamento dele spese processuali. 2 P.Q.M'.1 [OSCURATO:PERSONA] 06 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] agomeni -'*C11111Y 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lli; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela, revocando le statuizioni civili e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2026 la Corte di appello di Messina, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, disposto il 16 ottobre 2025 dalla Seconda Sezione di questa Corte,ha confermato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 21 novembre 2023 per il reato di truffa e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, costituita parte civile, e producendo la relativa documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. Va ricordato che la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio, celebrato a seguito di annullamento della Corte di cassazione intervenuto solo in punto di determinazione della pena (Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Ghezzi, Rv. 286692 - 01; Sez. 1, n. 42994 del 07/10/2008, Carissimi, Rv. 241827 - 01; Sez. 1, del 07/10/2008, n. 42994 Rv. 241827- 01). Si tratta di un principio fondato sulla particolare natura della querela quale causa di estinzione del reato, che fa dipendere la pretesa punitiva non solo dall'iniziale esternazione della volontà dell'offeso, ma anche dal persistere di quest'ultima, come si ricava dall'art. 152 cod. pen., che ammette la remissione della querela durante il corso del giudizio e, quindi, fino al momento precedente alla conclusione del processo. Pertanto, se la volontà punitiva viene meno prima che questo possa considerarsi concluso e, dunque, prima della formazione del giudicato definitivo, viene meno anche la pretesa punitiva e si determina la chiusura del procedimento. 3. Nel caso in esame, deve rilevarsi che, come si evince dalla documentazione prodotta, la remissione di querela è intervenuta dopo la pronuncia di appello, ma comunque prima della chiusura definitiva del procedimento. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è ormai estinto per remissione di querela. Conseguentemente devono essere eliminate le statuizioni civili, adottate con la pronunzia di primo grado (ex multis Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989), e l'imputato, non essendo stato diversamente convenuto, va condannato, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., al pagamento dele spese processuali. 2 P.Q.M'.1 [OSCURATO:PERSONA] 06 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] agomeni -'*C11111Y 3
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