CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25341/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;letta la memoria di replica trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Uva, difensore di fiduciadei ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 novembre 2025, il Tribunale di Salerno, in funzionedi giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] AnnaD’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato chiesto di dichiarare l’inesigibilità ela sospensione dell’ordine di demolizione originariamente impartito con la sentenzaresa dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio 2006, irrevocabile il 20 marzo 2008.2. Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno propostoricorso per cassazione, sollevando sette motivi.Con il primo, la difesa censura la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e delprincipio del ne bis in idem, applicabile anche in materia esecutiva, non avendo ilTribunale tenuto conto dell’ordinanza, divenuta definitiva, che ha parzialmenterevocato l’ordine di demolizione per la quota di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo, sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazionedegli art. 676 cod. proc. pen. e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevandosi che larevoca parziale dell’ordine di demolizione ha creato una situazione di impossibilitàgiuridica sopravvenuta, tale da impedire l’esecuzione dell’ordine medesimo.Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 24 e 111della Costituzione, non essendo stato tutelato il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA],soggetto estraneo al procedimento penale, che non sarebbe stato posto nellacondizione di poter proporre deduzioni difensive rispetto alle contestazioni del P.M.Con il quarto motivo, la difesa lamenta il vizio di motivazione dell’ordinanzaimpugnata, nella misura in cui la stessa ha omesso di motivare sull’efficaciapreclusiva del provvedimento di revoca passato in giudicato e sulle conseguenzeche ne derivano per l’esecuzione dell’ordine di demolizione.Con il quinto motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 1119 e 937 cod.civ., non avendo il Tribunale riconosciuto l’indivisibilità materiale del manufatto ela conseguente impossibilità sopravvenuta di procedere alla demolizione parziale.Con il sesto motivo, la difesa contesta la violazione dell’art. 130 cod. proc.pen. e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui è statoerroneamente indicato che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto proprietariodell’immobile il 2021, mentre in realtà la compravendita risale al 7 agosto 2001,incidendo tale errore sulla valutazione della posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA], valendola data corretta di acquisto a dimostrare che quest’ultimo era terzo estraneo,avendo acquisito la proprietà prima dell’instaurazione del procedimento penale.Con il settimo motivo, la difesa deduce la violazione dell’art. 666, comma 5,del cod. proc. pen., nella misura in cui il giudice dell’esecuzione ha del tuttoomesso di considerare la richiesta difensiva di disporre una consulenza tecnicad’ufficio, al fine di verificare l’impossibilità tecnica di procedere alla demolizioneparziale del manufatto, senza pregiudicare la quota di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con memoria trasmessa il 2 marzo 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Uva,difensore di fiducia dei ricorrenti, nel replicare alla requisitoria del Procuratoregenerale, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi, ribadendone e sviluppandonegli argomenti rispetto a ciascuna questione sollevata.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.1. Premesso che i motivi di ricorso, tra loro sostanzialmente sovrapponibili,sono suscettibili di trattazione unitaria, deve osservarsi che l’ordinanza impugnatanon presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo il giudicedell’esecuzione ripercorso adeguatamente le tappe salienti dell’odierna vicenda.In tal senso è stata richiamata in primo luogo la sentenza resa dal Tribunale diSalerno, Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], il 13 febbraio 2006 (divenutairrevocabile il 20 marzo 2008) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], alla qualeveniva ingiunta la demolizione delle opere abusive accertate il 17 marzo 2002 inPontecagnano Faiano, avendo in seguito la Procura della Repubblica di Salernoemesso in data 20 maggio 2009 un ordine di demolizione correlato alla condanna.Successivamente, con ordinanza del 18 maggio 2017, il Tribunale di Salerno, insede esecutiva, in accoglimento dell’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA],coniuge di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e comproprietario dell’immobile da demolire,revocava l’ordine di demolizione per la parte di manufatto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],in quanto soggetto terzo rispetto al titolo esecutivo.Orbene, al di là della questione circa l’applicabilità nel caso di specie del principiodel ne bis in idem, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata, nel prendere attodella decisione resa da altro giudice nel 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (decisionenon impugnata dal P.M.), non ha rimesso in discussione il provvedimento citato,ma si è limitata a rilevare, senza che ciò integri una violazione delle prerogativeprocessuali del ricorrente, che la predetta decisione non era ostativa all’operativitàdell’ordine di demolizione, stante la sua natura reale, essendo demandata in ognicaso alla fase esecutiva la verifica circa l’eventuale divisibilità del bene immobile.Orbene, l’impostazione dell’ordinanza oggetto di ricorso appare immune dacensure, avendo il giudice dell’esecuzione operato buon governo del principioelaborato da questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv.265540 e Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403), secondo cui l’ordine didemolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale enatura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertantoessere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene evantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti disoggetti estranei alla commissione del reato; è stato dunque precisato (cfr. Sez.3, n. 16470 del 28/03/2024, Rv. 286151) che, in tema di reati edilizi, l’esecuzionedell’ordine di demolizione di un immobile realizzato abusivamente non è preclusadalla sua intervenuta cessione a terzi, operando l’ordine, quale sanzioneamministrativa a carattere ripristinatorio, nei confronti di chiunque abbia ladisponibilità del bene che continui ad arrecare pregiudizio al territorio, essendosia ciò aggiunto (cfr. Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 – 04)che anche il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 e 45 del d.P.R.n. 380 del 2001, conseguente alla definizione della procedura di regolarizzazionepassaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’autore del reato, nonpreclude la demolizione della costruzione abusiva ordinata al condannato.Deve peraltro rilevarsi che l’erronea indicazione nell’ordinanza impugnata delladata dell’atto di compravendita riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] (7 agosto 2021 in luogo di7 agosto 2001) non appare dirimente, sia perché si tratta evidentemente di unmero refuso, sia perché, in ogni caso, l’esatta collocazione temporale della data diacquisto non giova alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che l’epoca di accertamentodegli abusi edilizi (2002) risulta successiva a quella della compravendita (2001),il che getta ombre sull’asserita posizione di assoluta estraneità del comproprietariodel bene rispetto al compimento delle opere oggetto dell’ordine demolitorio, fermorestando che, pur nell’assunto della buona fede di [OSCURATO:PERSONA], va demandata in ognicaso alla fase esecutiva la verifica sull’eventuale divisibilità dell’immobile, senzache ciò vada a discapito della rimozione degli abusi, dovendosi in proposito ribadirel’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv. 281474),secondo cui l’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolire unmanufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a doveressere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato.Resta solo da precisare che alcuna violazione dell’art. 666, comma 5, del cod. proc.pen. appare ravvisabile nel caso di specie, sia perché, come detto, la questionecirca la divisibilità del fabbricato andrà affrontata al momento dell’esecuzione dellademolizione, sia perché, quanto all’accertamento della persistente natura abusivadelle opere, il giudice dell’esecuzione ha richiamato la relazione tecnica delconsulente della Procura, relazione non contestata in termini adeguatamentespecifici, dalla quale è emerso che l’immobile in questione, come attestato anchedalla nota del Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pontecagnano2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte,i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoessere dichiarati pertanto inammissibili, con conseguente onere per ciascunricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere chei ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che ciascuna ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 12 marzo 2026.Il consigliere estensore Il Presidente