CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1996
Cassazione n. 32325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N nato il 01/02/1996 avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati in materia di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, con particolare riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., avendo compiutamente riscontrato che il prevenuto, durante l'operazione di polizia, si era dimenato, tentando di divincolarsi, e aveva colpito con la spalla il carabiniere Napolitano, in tal modo integrando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Le censure prospettate al riguardo dal ricorrente sono inammissibili in quanto incentrate su una diversa ricostruzione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Anche in relazione alla recidiva la motivazione della sentenza impugnata appare esente da vizi di legittimità, avendo motivatamente valorizzato elementi indicativi della maggiore pericolosità sociale del prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P. P.Q.ML'ASSISTENTE IZIARIODott.ssa Kati me