CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (S.F.D.) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione all'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 e alle circostanze attenuanti generiche, nonché l'inammissibilità del ricorso nel resto. Ritenuto in fatto 1. Il giudice di pace di Teramo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 perché, senza giusti cato motivo, permaneva illegalmente in Italia, in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, irrogandogli la pena di euro 10.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza il Liu ha proposto ricorso. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice non avrebbe valutato la condotta effettiva del ricorrente il quale, in quanto clandestino, senza documenti e risorse economiche, non poteva lasciare il territorio nazionale. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere il giudice di pace motivato in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 di cui era stata chiesta l'applicazione. Con il terzo motivo si deduce l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione all'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 e alle circostanze attenuanti generiche, nonché dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo e al terzo motivo, ed entro tali limiti deve essere accolto. 2. Il primo motivo d'impugnazione è infondato. Esso è del tutto generico, risolvendosi nella mera contestazione della mancata valutazione da parte del giudice di pace dell'esistenza di giustificati motivi in ordine alla condotta omissiva tenuta dall'imputato, senza tuttavia dedurne e documentarne l'esistenza in concreto. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la sussistenza del giustificato motivo, per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 14-ter T.U. imm., deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa; e ha precisato che grava sull'interessato l'onere delle conseguenti comprovanti allegazioni (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679 - 01 Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268101- 01; Sez. 1, n. 40315 del 26/10/2006, Batir, Rv. 235108-01). , Non risulta che tale onere sia stato soddisfatto in primo grado e neppure in sede di impugnazione l'imputato ha individuato quale sarebbe la cogente ragione, giustificativa della sua permanenza sul territorio nazionale, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare. 3. Il secondo motivo e il terzo motivo sono fondati. Benché dalla sentenza impugnata risulti specificamente che, in sede di conclusioni, il difensore aveva avanzato richiesta di applicazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, nonché di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di pace ha omesso qualunque motivazione sul punto. Neppure essa può ritenersi implicita, dal momento che non si rinviene alcun accenno alla gravità della condotta, né alla insussistenza degli altri presupposti che giustificano il riconoscimento di detta causa di improcedibilità. Del pari difetta ogni indicazione che dia conto delle ragioni che hanno indotto il giudice ad escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ad entrambi tali punti, con rinvio al giudice di pace di Teramo per un nuovo giudizio, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 e alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sui punti al giudice di pace di Teramo, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del