Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 04914/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8028/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1253/2021depositata il 17/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1253/2021, depositata il17.2.2021, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza n. 371/2019 del 15.5.2019 con cui il Tribunale di Roma ne ha dichiarato il fallimento.

Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la reclamante non aveva dimostrato il possesso dei requisiti di non fallibilità, a norma dell’art. 1 L.F., non avendo prodotto in giudizio la situazione economica e finanziaria aggiornata, imprescindibile al fine di verificare il superamento della soglia di fallibilità, di cui alla norma.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandolo a tre motivi.

La ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 L.F., 111 Cost e 6 CEDU.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c.

3. Con il terzo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 2° e 15 comma 4°L.F. nonché l’omesso esame di documenti decisivi.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto della procura speciale a proporre il ricorso per cassazione.

Va osservato che, sebbene nell’intestazione del ricorso per cassazione sia stato affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è difesa e rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] “giusta delega in calce al presente atto”, tuttavia, in calce al predetto atto processuale, non è stata rinvenuta alcuna procura speciale alle liti per p roporre ricorso per cassazione.

Inoltre, il difensore ha dato atto, nell’ambito della relazione di notificazione ai sensi della L. n. 52 del 1994, dell’invio, come allegato, del documento informatico contenente la procura speciale, e denominato “procura_alle_liti_Sofraco_Cassazione.pdf.p7m, ma tale documento non è stato rinvenuto tra quelli depositati telematicamente.

Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto della procura speciale, a norma dell’art. 369 comma 2 ° n. 3 c.p.c.

Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio.

I presupposti per l’applicazione del contributo unificato, in relazione alle menzionate ragioni della inammissibilità del ricorso, sussistono a carico dell’avvocato autore dell’atto rivolto alla Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8028/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1253/2021depositata il 17/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1253/2021, depositata il17.2.2021, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza n. 371/2019 del 15.5.2019 con cui il Tribunale di Roma ne ha dichiarato il fallimento. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la reclamante non aveva dimostrato il possesso dei requisiti di non fallibilità, a norma dell’art. 1 L.F., non avendo prodotto in giudizio la situazione economica e finanziaria aggiornata, imprescindibile al fine di verificare il superamento della soglia di fallibilità, di cui alla norma. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandolo a tre motivi. La ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 L.F., 111 Cost e 6 CEDU. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c. 3. Con il terzo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 2° e 15 comma 4°L.F. nonché l’omesso esame di documenti decisivi. 4. Il ricorso è inammissibile per difetto della procura speciale a proporre il ricorso per cassazione. Va osservato che, sebbene nell’intestazione del ricorso per cassazione sia stato affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è difesa e rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] “giusta delega in calce al presente atto”, tuttavia, in calce al predetto atto processuale, non è stata rinvenuta alcuna procura speciale alle liti per p roporre ricorso per cassazione. Inoltre, il difensore ha dato atto, nell’ambito della relazione di notificazione ai sensi della L. n. 52 del 1994, dell’invio, come allegato, del documento informatico contenente la procura speciale, e denominato “procura_alle_liti_Sofraco_Cassazione.pdf.p7m, ma tale documento non è stato rinvenuto tra quelli depositati telematicamente. Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto della procura speciale, a norma dell’art. 369 comma 2 ° n. 3 c.p.c. Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio. I presupposti per l’applicazione del contributo unificato, in relazione alle menzionate ragioni della inammissibilità del ricorso, sussistono a carico dell’avvocato autore dell’atto rivolto alla Corte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co
Sentenza Cassazione n. 04914/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris