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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 43835/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. t [OSCURATO:PERSONA] E

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 16/09/2015, il Tribunale di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e, con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e la riduzione per il rito, li condannava alla pena di giustizia.

Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 18/05/2021, ha riqualificato il fatto in termini di tentativo, ha ridotto le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello in favore degli imputati con i quali si chiedeva l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. e l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

Come si desume dalle stesse prospettazioni dei ricorrenti i motivi nuovi non riguardavano punti della sentenza impugnata già devoluti con l'originario atto di appello, sicché detti motivi erano inammissibili e le censure proposte con il ricorso risultano manifestamente infondate.

Più in particolare, l'atto di appello investiva il giudice di secondo grado della questione della qualificazione del fatto a norma dell'art. 56 cod. pen. (questione accolta, come si è visto) e del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma n. 4) cod. pen. (non applicata dalla sentenza di primo grado) e della riforma del giudizio di bilanciamento nel senso di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti per Pericoli ed equivalenti per Carbone.

Nella sintesi offertane dallo stesso ricorso, i "motivi nuovi", invece, chiedevano in primo luogo l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., ma, come questa Corte ha avuto modo di precisare, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario, sicché costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione di una circostanza aggravante, ove con l'appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione (Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980).

Analogo rilievo vale per la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in quanto anch'essa punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).

Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. t [OSCURATO:PERSONA] E 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 16/09/2015, il Tribunale di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e, con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e la riduzione per il rito, li condannava alla pena di giustizia. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 18/05/2021, ha riqualificato il fatto in termini di tentativo, ha ridotto le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello in favore degli imputati con i quali si chiedeva l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. e l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Come si desume dalle stesse prospettazioni dei ricorrenti i motivi nuovi non riguardavano punti della sentenza impugnata già devoluti con l'originario atto di appello, sicché detti motivi erano inammissibili e le censure proposte con il ricorso risultano manifestamente infondate. Più in particolare, l'atto di appello investiva il giudice di secondo grado della questione della qualificazione del fatto a norma dell'art. 56 cod. pen. (questione accolta, come si è visto) e del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma n. 4) cod. pen. (non applicata dalla sentenza di primo grado) e della riforma del giudizio di bilanciamento nel senso di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti per Pericoli ed equivalenti per Carbone. Nella sintesi offertane dallo stesso ricorso, i "motivi nuovi", invece, chiedevano in primo luogo l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., ma, come questa Corte ha avuto modo di precisare, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario, sicché costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione di una circostanza aggravante, ove con l'appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione (Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980). Analogo rilievo vale per la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in quanto anch'essa punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255). Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
Decreto Cassazione n. 43835/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris