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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03194/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13189/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 28/29 ottobre 2024,dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via Washington n. 27. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33. - c ontroricorrent e e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. cron. 1494 /20 2 2 , del la [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAdepositata in data 14/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto ritualmente notificato il 18 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA], affermandosi (con)titolare di n. 27 buoni postali fruttiferi (di cui 25 appartenenti alla serie Q/Pe 2 appartenenti alla serie Q), emessi tra gli anni 1987 e 1989, citò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzi al Tribunale di Bergamo chiedendo: “In via principale: a) accertare e dichiarare il diritto dell’esponente al riconoscimento dei tassi di interesse indicati sul retro dei buoni postali fruttiferi oggetto di contenzioso, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della complessiva somma di € 289.885,85,oltre interessi convenzionali dalla data della domanda al saldo, stante la non opponibilità del d.m. 13 giugno 1986 all’attrice per mancato rispetto di quanto prescritto nella normativa di cui al d.P.R. n. 156/1973 e/o, comunque in ogni caso, la disapplicazione del d.m. 13 giugno 1986ex art. 5 della L. n. 2284/1865 per eccesso di potere, in virtù dell’assenza di qualsiasi motivazione dell’atto amministrativo e/o per la violazione del combinato di cui agli artt. 118 TUB (d.lgs. n. 385/1993 e 3, comma 2, del d.P.R. n. 144/2001 per non aver comunicato, attraverso una comunicazione personale, la modifica intervenuta e/o per la violazione degli artt. 1175 e 1375cod. civ. per le argomentazioni tutte indicate nell’atto introduttivo e, comunque, che riportate nel parerepro veritate agli atti a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che qui si intendono integralmente trascritte; in via subordinata: b) condannarsi in ogni caso la società convenuta a corrispondere in favore dell’attrice la somma calcolata ai sensi del d.m. 13.6.1986, pari ad € 168.627,83, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda al saldo”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestando le avverse pretese evidenziando che i buoni dell’[OSCURATO:PERSONA] dovessero essere liquidati in base a quanto previsto dal d.m. 13 giugno 1986.

Concluse, quindi, chiedendo “accertare e dichiarare – in applicazione del d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento della signora [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già quantificate dalla convenuta nell’allegato doc. n. 6 e,quindi, a € 158.172,21”.

Con sentenza del 29 ottobre 2021, n. 1963, l’adito tribunale accolse la domanda formulata in via principale dell’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai 25 buoni appartenenti alla serie Q/P, respinse le altre sue domande riguardanti i 2 buoni appartenenti alla serie Q e condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in suo favore, della somma di € 289.885,85, oltre interessi legali dal 23 marzo 2017 al saldo.

2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 14 dicembre 2022, n. 1494, così dispose: «1) Accoglie l’appello principale e, per l’effetto, riduce l’importo della somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] e condanna quest’ultima alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado che ecceda la somma di€ 186.011,16 dovuta in base al d.m. 13.6.1986; 2) In parziale accoglimento dell’appello incidentale subordinato proposto da [OSCURATO:PERSONA], condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento degli interessi legaliex art. 1284, comma 4, c.c. sulle somme dovute, in base al d.m. 13.06.1986, in forza dei buoni fruttiferi di cui è causa con esclusione di quelli sottoscritti nell’anno 1987; interessi maturati dalla data di prima richiesta a mezzo atti processuali e sino al saldo;[…]».

Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, nell’accogliere parzialmente il gravame incidentale subordinato dell’[OSCURATO:PERSONA], osservò che: «I buoni di cui è causa sono stati emessi nel 1987 (6 buoni), nel 1988 (9 buoni) e 1989 (10 buoni).

Sia dalle tabelle prodotte dall’odierna appellante incidentale in primo grado e non contestato da controparte, sia dal sito di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, risulta che i presenti buoni avrebbero cessato di produrre interessi convenzionali in data 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019 rispettivamente, pertanto, successivamente sia alla domanda giudiziale sia alla prima richiesta.

L’art. 172, comma 1, del d.P.R. n. 156/1973 stabilisce che “Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all’atto del rimborso del capitale”.

Non essendo all’epoca esigibili, ai sensi dell’art. 1282 c.c.,tali interessi (oggetto dall’atto introduttivo di specifica domanda) non potevano, al momento della domanda, a loro volta produrre interessi ex art. 1284 ultimo comma, e pertanto quegli interessi non potevano formare oggetto di domanda giurisdizionale in quella sede.

Tuttavia, nella prima memoria ex art. 183 depositata in data 14.09.2018, l’allora attrice si limitava a domandare i soli interessi convenzionali maturati dalla domanda al saldo, deducendo solo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.9.2019 anche gli interessi, per i buoni sottoscritti nel 1987.

Nello stesso atto –il primo dopo la data in cui tali interessi erano diventati esigibili – erano domandati gli interessiex art. 1284, comma 4, sui buoni sottoscritti nel 1988; infine, con l’atto di precisazione delle conclusioni dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] –nuovamente, il primo utile dopo i rinvii dovuti alla situazione epidemiologica data dal virus Covid19 –la stessa domanda era reiterata relativamente ai buoni sottoscritti nel 1989.

Pertanto, la domanda può essere accolta solo relativamente ai buoni sottoscritti negli anni 1988 e 1989».

3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso affidato a quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo anche ricorso incidentale recante un motivo.

4. Con atto del 19/22 dicembre 2025, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso chiedendo dichiararsi l’estinzione di questo giudizio di legittimità compensandosene interamente le spese.

Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, infine, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. in cuisi “ prende atto” della suddetta rinuncia, ma si assume che la stessa “ non incide sul ricorso incidentale”dalla prima promosso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva, preliminarmente, il Collegio che, successivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 19/22 dicembre 2025, ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso chiedendo dichiararsi l’estinzione di questo giudizio di legittimità con compensazione integrale delle relative spese.

Tanto in ragione della «sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, a seguito del consolidamento giurisprudenziale in materia di buoni postali fruttiferi della serie Q/P, oggetto della domanda risarcitoria».

Non vi è necessità, dunque, di esporre i motivi di detto ricorso.

Non si rinviene in atti alcuna esplicita adesione a tale rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, nella propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. del 30 gennaio 2026, si è limitata a prenderne atto, altresì assumendo che la stessa “non incide sul ricorso incidentale” dalla prima promossoe su cui ha insistito.

Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione di questo giudizio di legittimità limitatamente al solo ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA], pronuncia alla quale non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente (cfr., fra le tante, Cass., SU, n. 22698 del 2025; Cass.

S.U. n. 37551 del 2021).

2. Passando, dunque, al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il suo unico motivo, recante «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c., del capo n. 2 della sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata al pagamento degli interessi ai sensi della suddetta norma», censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha parzialmente accolto l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], condannando la società suddetta al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. sulle somme dovute in base al d.m. 13 giugno 1986 (con esclusione soltanto dei buoni postali sottoscritti nel 1987) a far data dalla prima richiesta avvenuta a mezzo di atti processuali fino al saldo.

Si assume, in particolare, che: i) nella specie, «non può parlarsi di un ritardo nel pagamento imputabile all’odierna deducente, perché la titolare dei buoni, all’atto della presentazione presso l’Ufficio postale per la riscossione degli stessi, avrebbe ben potuto ricevere la somma calcolata da [OSCURATO:PERSONA] secondo le prescrizioni del d.m. 13 giugno 1986 (risultata poi effettivamente dovuta all’esito del giudizio di secondo grado), somma che quest’ultima era pronta a pagare»; ii) la natura del credito di cui si discute preclude l’applicazione degli interessi exart. 1284, comma 4, cod. civ., i quali presuppongono un inadempimento contrattuale, mentre il rendimento dei Buoni postali fruttiferi è previsto dalla legge/fonte amministrativa.

In altri termini, detta disciplina codicistica «non risulta applicabile atteso che, per la natura del credito dei buoni fruttiferi postali, i cui rendimenti sono previsti ex lege , nemmeno in astratto era possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d’interesse, e tantomeno era possibile disciplinare pattiziamente le conseguenze dell’inadempimento».

2.1. Questa doglianza deve ritenersi fondata in relazione al primo dei dedotti profili, con conseguente assorbimento del secondo.

Invero, come chiaramente accertato dalla sentenza impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] rifiutò, senza giustificato motivo, la corresponsione della somma che poi le è stata riconosciuta in appello, per cui il ritardo nel pagamento non può essere imputabile a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposito, infatti, si rivela affatto ragionevole e, conseguentemente, del tutto condivisibile, l’assunto di quest’ultima secondo cui «Il fatto, […], che [OSCURATO:PERSONA] all’atto del rimborso abbia richiesto la sottoscrizione dei moduli in corrispondenza della dicitura “saldo” certamente non costituisce elemento idoneo a giustificare il rifiuto da parte della titolare dei BPF della somma offerta, perché si tratta di una normale formalità, consistente in una mera dichiarazione di scienza volta ad attestare l’effettività dell’operazione e del quantumricevuto dal cliente e non comporta, pertanto, limitazione alcuna del diritto di adire le vie legali.

Quindi la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provvedere comunque alla riscossione delle somme offerte, posto che ciò non aveva alcuna conseguenza su eventuali ulteriori diritti ad essa ipoteticamente spettanti» (cfr. pag. 20 del controricorso).

Ne deriva, quindi, che, stante la ratiodell’art. 1284, comma 4, cod. civ., –da individuarsi nello svolgimento di una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali (cfr., in motivazione, Cass. n. 21827 del 2025, in cui si legge, tra l’altro, che «la ratio dissuasiva dell’art. 1284, comma 4, c.c. non ha modo di manifestarsi al cospetto di un credito dipendente dalla determinazione giudiziale, una volta che la parte creditrice abbia dissentito dal quantum offerto dalla parte debitrice nell’ambito del procedimento, disciplinato dalla legge, per il pagamento dell’indennità per l’occupazione d’urgenza») –sancire l’applicazione di quest’ultima nella fattispecie in esame, equivarrebbe a contraddire la ratiosuddetta.

3. In definitiva, quindi, va dichiarata l’estinzione di questo giudizio di legittimità esclusivamente in relazione all’avvenuta rinuncia del ricorso principale, mentre il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata soltanto in parte qua .

Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., condannandosi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. sulle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA], in base al d.m. 13 giugno 1986, in forza dei buoni fruttiferi per cui è causa con esclusione di quelli sottoscritti nell’anno 1987; interessi maturati dalla data di prima richiesta a mezzo atti processuali e fino al saldo.

3.1. Il regolamento delle spese processuali dei due gradi di merito, come disposto nella sentenza oggi impugnata, può essere qui confermato, mentre le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate, tenuto conto, da un lato, che, giusta l’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., “Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”; dall’altro, che, considerato l’esito complessivo della lite, la ricorrente principale non può certamente considerarsi soccombente.

3.2. Stante la ritenuta legittimità della descritta rinuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] al proprio ricorso, è inapplicabile, nei suoi confronti, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr., ex aliis, Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460 e 14838 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto questo giudizio di legittimità limitatamente al solo ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA].

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. sulle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA], in base al d.m. 13 giugno 1986, in forza dei buoni fruttiferi per cui è causa con esclusione di quelli sottoscritti nell’anno 1987; interessi maturati dalla data di prima richiesta a mezzo atti processuali e fino al saldo.

Conferma il regolamento delle spese processuali dei due gradi di merito come disposto nella sentenza oggi impugnata.

Comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13189/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 28/29 ottobre 2024,dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via Washington n. 27. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33. - c ontroricorrent e e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. cron. 1494 /20 2 2 , del la [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAdepositata in data 14/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato il 18 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA], affermandosi (con)titolare di n. 27 buoni postali fruttiferi (di cui 25 appartenenti alla serie Q/Pe 2 appartenenti alla serie Q), emessi tra gli anni 1987 e 1989, citò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzi al Tribunale di Bergamo chiedendo: “In via principale: a) accertare e dichiarare il diritto dell’esponente al riconoscimento dei tassi di interesse indicati sul retro dei buoni postali fruttiferi oggetto di contenzioso, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della complessiva somma di € 289.885,85,oltre interessi convenzionali dalla data della domanda al saldo, stante la non opponibilità del d.m. 13 giugno 1986 all’attrice per mancato rispetto di quanto prescritto nella normativa di cui al d.P.R. n. 156/1973 e/o, comunque in ogni caso, la disapplicazione del d.m. 13 giugno 1986ex art. 5 della L. n. 2284/1865 per eccesso di potere, in virtù dell’assenza di qualsiasi motivazione dell’atto amministrativo e/o per la violazione del combinato di cui agli artt. 118 TUB (d.lgs. n. 385/1993 e 3, comma 2, del d.P.R. n. 144/2001 per non aver comunicato, attraverso una comunicazione personale, la modifica intervenuta e/o per la violazione degli artt. 1175 e 1375cod. civ. per le argomentazioni tutte indicate nell’atto introduttivo e, comunque, che riportate nel parerepro veritate agli atti a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che qui si intendono integralmente trascritte; in via subordinata: b) condannarsi in ogni caso la società convenuta a corrispondere in favore dell’attrice la somma calcolata ai sensi del d.m. 13.6.1986, pari ad € 168.627,83, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda al saldo”. Instauratosi il contraddittorio, si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestando le avverse pretese evidenziando che i buoni dell’[OSCURATO:PERSONA] dovessero essere liquidati in base a quanto previsto dal d.m. 13 giugno 1986. Concluse, quindi, chiedendo “accertare e dichiarare – in applicazione del d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento della signora [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già quantificate dalla convenuta nell’allegato doc. n. 6 e,quindi, a € 158.172,21”. Con sentenza del 29 ottobre 2021, n. 1963, l’adito tribunale accolse la domanda formulata in via principale dell’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai 25 buoni appartenenti alla serie Q/P, respinse le altre sue domande riguardanti i 2 buoni appartenenti alla serie Q e condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in suo favore, della somma di € 289.885,85, oltre interessi legali dal 23 marzo 2017 al saldo. 2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 14 dicembre 2022, n. 1494, così dispose: «1) Accoglie l’appello principale e, per l’effetto, riduce l’importo della somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] e condanna quest’ultima alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado che ecceda la somma di€ 186.011,16 dovuta in base al d.m. 13.6.1986; 2) In parziale accoglimento dell’appello incidentale subordinato proposto da [OSCURATO:PERSONA], condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento degli interessi legaliex art. 1284, comma 4, c.c. sulle somme dovute, in base al d.m. 13.06.1986, in forza dei buoni fruttiferi di cui è causa con esclusione di quelli sottoscritti nell’anno 1987; interessi maturati dalla data di prima richiesta a mezzo atti processuali e sino al saldo;[…]». Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, nell’accogliere parzialmente il gravame incidentale subordinato dell’[OSCURATO:PERSONA], osservò che: «I buoni di cui è causa sono stati emessi nel 1987 (6 buoni), nel 1988 (9 buoni) e 1989 (10 buoni). Sia dalle tabelle prodotte dall’odierna appellante incidentale in primo grado e non contestato da controparte, sia dal sito di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, risulta che i presenti buoni avrebbero cessato di produrre interessi convenzionali in data 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019 rispettivamente, pertanto, successivamente sia alla domanda giudiziale sia alla prima richiesta. L’art. 172, comma 1, del d.P.R. n. 156/1973 stabilisce che “Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all’atto del rimborso del capitale”. Non essendo all’epoca esigibili, ai sensi dell’art. 1282 c.c.,tali interessi (oggetto dall’atto introduttivo di specifica domanda) non potevano, al momento della domanda, a loro volta produrre interessi ex art. 1284 ultimo comma, e pertanto quegli interessi non potevano formare oggetto di domanda giurisdizionale in quella sede. Tuttavia, nella prima memoria ex art. 183 depositata in data 14.09.2018, l’allora attrice si limitava a domandare i soli interessi convenzionali maturati dalla domanda al saldo, deducendo solo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.9.2019 anche gli interessi, per i buoni sottoscritti nel 1987. Nello stesso atto –il primo dopo la data in cui tali interessi erano diventati esigibili – erano domandati gli interessiex art. 1284, comma 4, sui buoni sottoscritti nel 1988; infine, con l’atto di precisazione delle conclusioni dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] –nuovamente, il primo utile dopo i rinvii dovuti alla situazione epidemiologica data dal virus Covid19 –la stessa domanda era reiterata relativamente ai buoni sottoscritti nel 1989. Pertanto, la domanda può essere accolta solo relativamente ai buoni sottoscritti negli anni 1988 e 1989». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso affidato a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo anche ricorso incidentale recante un motivo. 4. Con atto del 19/22 dicembre 2025, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso chiedendo dichiararsi l’estinzione di questo giudizio di legittimità compensandosene interamente le spese. Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, infine, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. in cuisi “ prende atto” della suddetta rinuncia, ma si assume che la stessa “ non incide sul ricorso incidentale”dalla prima promosso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva, preliminarmente, il Collegio che, successivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 19/22 dicembre 2025, ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso chiedendo dichiararsi l’estinzione di questo giudizio di legittimità con compensazione integrale delle relative spese. Tanto in ragione della «sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, a seguito del consolidamento giurisprudenziale in materia di buoni postali fruttiferi della serie Q/P, oggetto della domanda risarcitoria». Non vi è necessità, dunque, di esporre i motivi di detto ricorso. Non si rinviene in atti alcuna esplicita adesione a tale rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, nella propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. del 30 gennaio 2026, si è limitata a prenderne atto, altresì assumendo che la stessa “non incide sul ricorso incidentale” dalla prima promossoe su cui ha insistito. Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione di questo giudizio di legittimità limitatamente al solo ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA], pronuncia alla quale non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente (cfr., fra le tante, Cass., SU, n. 22698 del 2025; Cass. S.U. n. 37551 del 2021). 2. Passando, dunque, al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il suo unico motivo, recante «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c., del capo n. 2 della sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata al pagamento degli interessi ai sensi della suddetta norma», censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha parzialmente accolto l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], condannando la società suddetta al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. sulle somme dovute in base al d.m. 13 giugno 1986 (con esclusione soltanto dei buoni postali sottoscritti nel 1987) a far data dalla prima richiesta avvenuta a mezzo di atti processuali fino al saldo. Si assume, in particolare, che: i) nella specie, «non può parlarsi di un ritardo nel pagamento imputabile all’odierna deducente, perché la titolare dei buoni, all’atto della presentazione presso l’Ufficio postale per la riscossione degli stessi, avrebbe ben potuto ricevere la somma calcolata da [OSCURATO:PERSONA] secondo le prescrizioni del d.m. 13 giugno 1986 (risultata poi effettivamente dovuta all’esito del giudizio di secondo grado), somma che quest’ultima era pronta a pagare»; ii) la natura del credito di cui si discute preclude l’applicazione degli interessi exart. 1284, comma 4, cod. civ., i quali presuppongono un inadempimento contrattuale, mentre il rendimento dei Buoni postali fruttiferi è previsto dalla legge/fonte amministrativa. In altri termini, detta disciplina codicistica «non risulta applicabile atteso che, per la natura del credito dei buoni fruttiferi postali, i cui rendimenti sono previsti ex lege , nemmeno in astratto era possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d’interesse, e tantomeno era possibile disciplinare pattiziamente le conseguenze dell’inadempimento». 2.1. Questa doglianza deve ritenersi fondata in relazione al primo dei dedotti profili, con conseguente assorbimento del secondo. Invero, come chiaramente accertato dalla sentenza impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] rifiutò, senza giustificato motivo, la corresponsione della somma che poi le è stata riconosciuta in appello, per cui il ritardo nel pagamento non può essere imputabile a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposito, infatti, si rivela affatto ragionevole e, conseguentemente, del tutto condivisibile, l’assunto di quest’ultima secondo cui «Il fatto, […], che [OSCURATO:PERSONA] all’atto del rimborso abbia richiesto la sottoscrizione dei moduli in corrispondenza della dicitura “saldo” certamente non costituisce elemento idoneo a giustificare il rifiuto da parte della titolare dei BPF della somma offerta, perché si tratta di una normale formalità, consistente in una mera dichiarazione di scienza volta ad attestare l’effettività dell’operazione e del quantumricevuto dal cliente e non comporta, pertanto, limitazione alcuna del diritto di adire le vie legali. Quindi la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provvedere comunque alla riscossione delle somme offerte, posto che ciò non aveva alcuna conseguenza su eventuali ulteriori diritti ad essa ipoteticamente spettanti» (cfr. pag. 20 del controricorso). Ne deriva, quindi, che, stante la ratiodell’art. 1284, comma 4, cod. civ., –da individuarsi nello svolgimento di una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali (cfr., in motivazione, Cass. n. 21827 del 2025, in cui si legge, tra l’altro, che «la ratio dissuasiva dell’art. 1284, comma 4, c.c. non ha modo di manifestarsi al cospetto di un credito dipendente dalla determinazione giudiziale, una volta che la parte creditrice abbia dissentito dal quantum offerto dalla parte debitrice nell’ambito del procedimento, disciplinato dalla legge, per il pagamento dell’indennità per l’occupazione d’urgenza») –sancire l’applicazione di quest’ultima nella fattispecie in esame, equivarrebbe a contraddire la ratiosuddetta. 3. In definitiva, quindi, va dichiarata l’estinzione di questo giudizio di legittimità esclusivamente in relazione all’avvenuta rinuncia del ricorso principale, mentre il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata soltanto in parte qua . Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., condannandosi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. sulle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA], in base al d.m. 13 giugno 1986, in forza dei buoni fruttiferi per cui è causa con esclusione di quelli sottoscritti nell’anno 1987; interessi maturati dalla data di prima richiesta a mezzo atti processuali e fino al saldo. 3.1. Il regolamento delle spese processuali dei due gradi di merito, come disposto nella sentenza oggi impugnata, può essere qui confermato, mentre le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate, tenuto conto, da un lato, che, giusta l’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., “Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”; dall’altro, che, considerato l’esito complessivo della lite, la ricorrente principale non può certamente considerarsi soccombente. 3.2. Stante la ritenuta legittimità della descritta rinuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] al proprio ricorso, è inapplicabile, nei suoi confronti, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr., ex aliis, Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460 e 14838 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto questo giudizio di legittimità limitatamente al solo ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]. Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. sulle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA], in base al d.m. 13 giugno 1986, in forza dei buoni fruttiferi per cui è causa con esclusione di quelli sottoscritti nell’anno 1987; interessi maturati dalla data di prima richiesta a mezzo atti processuali e fino al saldo. Conferma il regolamento delle spese processuali dei due gradi di merito come disposto nella sentenza oggi impugnata. Comp
Sentenza Cassazione n. 03194/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris