CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2025
Cassazione n. 41422/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alle note scritte del suo Ufficio; sentito i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/06/2025 il Tribunale per il riesame contro i provvedimenti in materia di misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione alle contestazioni di concorso esterno in associazione mafiosa (con riguardo alla cosca ‘ndranghetista operante in Platì, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) e di estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in forza degli esiti di intercettazioni, di controlli della polizia giudiziaria e di ulteriori elementi ricavati dalle informative versate in atti dagli investigatori. Con riguardo alla condotta estorsiva era emerso da una conversazione del 19/09/2021 che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di intervenire per far sì che tale [OSCURATO:PERSONA] di Volpiano gli pagasse il corrispettivo di una fornitura di guanti pari a 10.000,00 euro, lamentando che costui aveva prima effettuato due bonifici «fasulli» e poi si era sottratto alle sue richieste. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto la promessa di un guadagno dall’operazione e aveva assicurato l’intervento attraverso il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Erano seguite altre conversazioni in data 17/10/2021 e in data 22/10/2021, nelle quali venivano riferite le operazioni in atto per propiziare l’incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] raccomandava al figlio di spendere il suo nome. La conversazione intercettata durante un incontro in un ristorante tra [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto affiliato alla cosca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] faceva emergere che [OSCURATO:PERSONA] aveva saldato il debito e che una parte della somma era stata destinata ai [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alla contestazione di concorso esterno, il Tribunale per il riesame valorizzava diverse conversazioni nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA], pur non svolgendo ufficialmente alcuna attività di impresa, proponeva a [OSCURATO:PERSONA] degli affari per le forniture di guanti, mascherine e tamponi a strutture ospedaliere pubbliche e private, si prestava a svolgere per conto di [OSCURATO:PERSONA] attività di riciclaggio di denaro «macchiato» per il tramite di un cinese, proponeva ai [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] articolate operazioni per falsificare bilanci di società in difficoltà finanziarie per far ottenere loro finanziamenti e infine si prestava ad agevolare i [OSCURATO:PERSONA] nel commercio di orologi falsi. Il Tribunale per il riesame ha, infine, ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione dei reati in considerazione dell’elevata pericolosità manifestata dall’indagato, specie con riguardo agli stretti legami con un sodalizio criminale, e ha quindi concluso che non potesse essere idonea una misura meno afflittiva di quella già applicata. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alle norme contenute negli artt. 273, 292, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 629, 110, 416-bis cod. pen. Si lamenta l’erronea qualificazione giuridica della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] ai fini del recupero del suo credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere inquadrata al più nell’illecito di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non in quello di estorsione. Il Tribunale aveva ritenuto di non poter procedere a tale riqualificazione motivando la decisione in ragione del fatto che la somma versata da [OSCURATO:PERSONA] era superiore a quella da lui effettivamente dovuta perché una quota remunerasse l’intervento dei [OSCURATO:PERSONA]. Non aveva però tenuto conto di quanto dedotto e documentalmente provato dalla difesa e cioè che l’importo era equivalente a quello oggetto del falso bonifico effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a tale Teodoro, il fornitore delle mascherine, e destinato ad una società, la [OSCURATO:PERSONA]. La difesa aveva formulato la richiesta di riqualificazione con una memoria sulla quale non era stata svolta alcuna motivazione. Quanto alla condotta di concorso esterno, la carenza di motivazione attiene alla mancata individuazione delle condotte di effettivo e concreto ausilio di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa, dei vantaggi conseguiti dal sodalizio e della concreta esteriorizzazione dei progetti di cui egli parlava con i [OSCURATO:PERSONA] in veri e propri affari; inoltre il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito il proprio contributo al rafforzamento dell’associazione con l’attribuzione dei lavori anche in subappalto sarebbe incorso in un travisamento della prova, non essendovi traccia in atti di lavori assegnati all’associazione per intervento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che non era nemmeno titolare di titolo camerale. 2.2. Con il secondo ha dedotto censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alle norme contenute negli artt. 274, 292, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. Non vi sarebbe alcuna presunzione relativa di esigenze cautelari rispetto alle condotte contestate, che in ogni caso per l’unicità del fatto reato ipotizzato e l’epoca risalente della sua commissione non potevano consentire di affermare l’attualità del pericolo di reiterazione del reato. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. All’udienza di discussione il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], si è riportata alle note scritte. I difensori del ricorrente hanno insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei soli limiti appresso specificati e va respinto nel resto. 2. Con il primo motivo, senza contestare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per recuperare una somma che tale [OSCURATO:PERSONA] di Volpiano gli aveva promesso come corrispettivo di una fornitura di guanti, pari a 10.000,00 euro, e che, grazie all’intervento dei [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto il pagamento al quale il [OSCURATO:PERSONA] si era fino ad allora sottratto, la difesa ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale per il riesame avrebbe ritenuto che la condotta andasse qualificata come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’erronea conclusione sarebbe derivata dal fatto che, secondo i giudici della cautela, una quota della somma riscossa era stata destinata quale compenso dell’intervento degli esponenti legati all’organizzazione criminale, mentre dalla documentazione versata in atti dalla difesa emergeva la piena corrispondenza tra la somma recuperata e quella oggetto del credito, come pure indicata nel bonifico non andato a buon fine alla società “[OSCURATO:PERSONA]”. E sul punto vi sarebbe anche un’omessa motivazione perché il Tribunale per il riesame non avrebbe tenuto conto della memoria difensiva depositata nel corso del procedimento. Questa Corte ritiene, invece, che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali secondo i quali «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Si è difatti precisato che «ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». Il Tribunale del riesame evidenzia, per un verso, che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] promettendogli di farlo guadagnare; è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, nell’intercettazione riportata nel provvedimento impugnato, rappresenta al suo interlocutore, del quale conosce fama e ruolo criminale, che senza il loro intervento la somma non sarebbe stata pagata; il provvedimento infine evidenzia gli elementi che dimostrano come [OSCURATO:PERSONA] si dica pronto ad usare violenza e minaccia. Gli indizi sono univoci nel descrivere il proposito di [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi del metodo mafioso, che, pur non essendo incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, può valorizzarsi, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione (Sez. 2, n. 2331 del 17/11/2023, dep. 2024, Pg c. Bianco, Rv. 285817 - 01). A ciò si aggiunge che comunque [OSCURATO:PERSONA] non aveva un titolo lecito azionabile in giudizio, visto che il credito non faceva capo a lui ma ad una società di altri ed egli aveva agito dietro quel paravento; egli discute del credito come proprio senza aver alcun ruolo e alcun titolo nella “[OSCURATO:PERSONA]”, alla quale si è simulato fosse riconducibile l’operazione. Questi elementi consentono di escludere che, come richiede Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02, il ricorrente, in buona fede e ragionevolmente, potesse ritenere di essere nelle condizioni di realizzare legittimamente la propria pretesa. E di conseguenza può escludersi la riconducibilità della condotta alla fattispecie meno grave invocata dalla difesa e resta del tutto irrilevante l’omessa specifica motivazione sui contenuti della memoria, che comunque riproponeva argomenti nel loro nucleo essenziale valutati dall’ordinanza avverso la quale è stato proposto ricorso. Sicché le doglianze inerenti alla gravità del quadro indiziario per il contestato reato di estorsione non meritano accoglimento. 3. A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa. Le intercettazioni mostrano che [OSCURATO:PERSONA] si presentava ai [OSCURATO:PERSONA] come intermediario occulto tra operatori economici fittizi che gli consentivano di gestire affari apparentemente leciti, forniture e operazioni di riciclaggio. Egli proponeva affari e si metteva a disposizione per operazioni illecite, garantendone la buona riuscita. E sia [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari sia [OSCURATO:PERSONA] mostravano nei colloqui intercettati di prendere in considerazione le proposte di [OSCURATO:PERSONA]. Dalle motivazioni dell’ordinanza non si ricava se tali colloqui abbiano poi avuto un concreto sviluppo e in che misura le operazioni, ove portate a termine o semplicemente avviate, potessero prefigurare un utile contributo causale non ai singoli esponenti della ‘ndrangheta ma all’organizzazione mafiosa nel suo complesso. L’ordinanza impugnata mette a fuoco il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come quello di un imprenditore occulto (di fatto e dedito ad attività illecita), indica gli elementi dimostrativi della sua disponibilità, ma individua come elemento di riscontro per la sussistenza della fattispecie di cui agli artt. 110-416bis cod. pen. l’episodio del recupero del credito, già oggetto della contestazione di estorsione. Quando la giurisprudenza ha individuato i requisiti minimi che integrano il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso con riguardo alla condotta di un imprenditore, ha richiesto che il soggetto, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455 - 01), nel quale tuttavia sia individuabile un concreto beneficio derivante dalla sua azione consapevole in favore dell’organizzazione nel suo complesso (in tal senso Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 – 01, secondo la quale «ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica "ex post" del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell’attività»). Può trattarsi anche della messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze e dell'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, purché l’attività così svolta comporti il consolidamento e il rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione (Sez. 6, n. 32902 del 23/06/2021, Raso, Rv. 281841 - 01). E infatti «ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso» (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 - 01). Il provvedimento impugnato descrive in maniera chiara ed univoca i termini della disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ad offrire i propri servigi agli interessi illeciti dei [OSCURATO:PERSONA], sottolinea l’interesse manifestato da tali soggetti per le proposte di [OSCURATO:PERSONA] e ricostruisce – con la vicenda estorsiva già esaminata – come lo [OSCURATO:PERSONA] abbia tratto vantaggio dal rapporto instaurato con i [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è tuttavia carente laddove non individua elementi indiziari che completino il quadro, delineando come e se tale disponibilità si sia tradotta anche in un vantaggio per l’associazione, rimanendo incerto nella ricostruzione del provvedimento impugnato se gli accordi illeciti riguardassero affari di limitato interesse personale degli interlocutori ‘ndranghetisti dello [OSCURATO:PERSONA] o se invece avessero valenza strategica per le finalità dell’associazione criminale nel suo complesso e si fossero tradotti in condotte causalmente idonee a dare un contributo concreto al mantenimento del sodalizio. 4. L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente alle valutazioni sulla gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente per la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, affinché il Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] proceda a nuovo giudizio al fine di verificare se gli elementi acquisiti possano integrare la fattispecie di cui agli artt. 110 e 416bis cod. pen. (capo A3) alla luce dei principi sopra ricordati e così rivalutare all’esito la sussistenza delle esigenze cautelari sin qui ritenute. Rimane pertanto assorbito ma non precluso il secondo motivo in relazione alla sussistenza