CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 09730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 maggio 2025, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Pescara del 20 giugno 2022, che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge e vizi motivazionali relativamente alla richiesta della difesa di escludere la recidiva contestata; che, in particolare, a parere della difesa ricorrente, la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla sussistenza della riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell'imputata, non valutando la natura dei delitti precedentemente commessi, discostandosi dalla giurisprudenza in materia; che, in data 7 gennaio 2026, è stata depositata a memoria, con la quale si insiste in quanto già dedotto. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché riproduttivo di un motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale; che, la difesa non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l'esclusione della contestata recidiva valorizzando il compendio probatorio in atti, dal quale emerge che la condotta dell'imputata rappresenta un indice di accresciuta pericolosità sociale dell'imputata; che, in particolare, la Corte distrettuale, evidenzia in senso negativo le modalità della condotta, la natura e le quantità delle sostanze oggetto del reato; che, in particolare, si tratta dell'occultamento e dell'introduzione all'interno di un carcere di considerevoli quantità di sostanze stupefacenti diverse. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. 2 4)\ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 fe