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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:T:1992:69
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991TO0081_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T-81/91, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Greiveldange (Granducato del Lussemburgo), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 4 febbraio 1991 del [OSCURATO:PERSONA] europeo di ridurre la durata dell' anzianità da prendere in considerazione nell' ambito del trasferimento al regime comunitario delle spettanze pensionistiche nazionali del ricorrente, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, R. Schintgen e C.P.

Briët, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Antefatti del ricorso 1 Il ricorrente, dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"), veniva nominato in ruolo nel grado C4, primo scatto, il 1 luglio 1976.

Prima di entrare in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA], egli aveva versato contributi a due enti previdenziali lussemburghesi, la Caisse de pensions des employés privés e l' Établissement d' assurance contre la vieillesse et l' invalidité (in prosieguo, rispettivamente, la "CPEP" e l' "AVI"). 2 Nel 1979 il ricorrente chiedeva il trasferimento delle sue spettanze di pensione al regime comunitario. 3 Con nota 15 ottobre 1979 l' ufficio competente del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), gli faceva pervenire il calcolo delle annualità di pensione risultanti dal trasferimento delle spettanze da lui maturate presso la CPEP, pari a 3 anni, 3 mesi e 2 giorni.

Con nota 5 febbraio 1980 l' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] gli trasmetteva anche il calcolo delle annualità di pensione risultanti dal trasferimento delle spettanze maturate presso l' AVI, pari a 5 anni, 3 mesi e 20 giorni.

Il ricorrente non dava seguito, allora, alla domanda di trasferimento delle sue spettanze. 4 Nel 1985 egli chiedeva nuovamente il trasferimento delle sue spettanze al regime comunitario e, nonostante la tardività della domanda, i due enti nazionali, su insistenza dell' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], acconsentivano al trasferimento sollecitato senza però maggiorare il capitale indicato nel 1979 degli interessi maturati nel periodo 1980-1985. 5 Con lettera 31 maggio 1985 l' AVI comunicava al [OSCURATO:PERSONA] che gli avrebbe accreditato, mediante bonifico, la somma di 369 907 LFR come trasferimento dei contributi del signor [OSCURATO:PERSONA]. 6 Con nota 18 giugno 1985 il [OSCURATO:PERSONA] comunicava al ricorrente una proposta di trasferimento delle spettanze da lui maturate presso la CPEP, da cui risultava un abbuono di 2 anni, 9 mesi e 22 giorni.

Il trasferimento veniva effettuato nel settembre 1985. 7 Con nota 19 settembre 1985, trasmessa al ricorrente il 20 settembre 1985, il competente ufficio del [OSCURATO:PERSONA] fissava il numero di annualità da prendere in considerazione, al momento del trasferimento delle spettanze pensionistiche maturate dal ricorrente presso l' AVI, in 4 anni, 4 mesi e 24 giorni. [OSCURATO:PERSONA] stessa nota la data dell' anzianità era fissata al 6 agosto 1971. 8 Nell' ottobre 1985 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla CPEP informazioni sul pagamento degli interessi sui contributi del ricorrente per il periodo aprile 1980 - settembre 1985. 9 Con lettera 22 aprile 1986 la CPEP comunicava al [OSCURATO:PERSONA] di essere debitrice di interessi supplementari nella misura di 51 685 LFR. 10 Il 5 maggio 1986 il [OSCURATO:PERSONA] adottava una nuova decisione che, considerati gli interessi versati dalla CPEP, fissava la data di anzianità al 13 dicembre 1967 ed il numero di annualità di pensione da prendere in considerazione in 3 anni, 5 mesi e 27 giorni. 11 Il 5 ottobre 1990 l' AVI provvedeva a sua volta a trasferire la somma corrispondente agli interessi ancora dovuti.

Il trasferimento comportava nuovi calcoli. 12 Nell' ottobre 1990 il [OSCURATO:PERSONA] riapriva la pratica della pensione del ricorrente e portava il numero delle annualità da prendere in considerazione in base alle spettanze maturate presso l' AVI da 4 anni, 4 mesi e 24 giorni a 3 anni, 6 mesi e 22 giorni.

L' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] comunicava tale nuovo computo al ricorrente con nota 4 febbraio 1991, aggiungendovi il calcolo relativo alle spettanze maturate presso la CPEP, come risultato del quale il numero delle annualità da prendere in considerazione veniva ridotto da 3 anni, 5 mesi e 27 giorni a 2 anni, 2 mesi e 17 giorni. 13 Il convenuto sostiene che questo risultato è conseguenza dell' applicazione per la prima volta, da parte dell' amministrazione, di un coefficiente correttore.

I calcoli comunicati al ricorrente nel 1979 e nel 1980 sarebbero errati, giacché l' ufficio competente avrebbe omesso di applicare il detto coefficiente allo stipendio base del ricorrente al momento della nomina in ruolo.

L' errore sarebbe stato scoperto solo al momento del calcolo del trasferimento effettuato dall' AVI nell' ottobre 1990. 14 Il 3 maggio 1991 il ricorrente proponeva, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo in cui chiedeva che "l' amministrazione annulli la decisione notificatagli con lettera 4 febbraio 1991, che gli trasmette il nuovo calcolo dell' abbuono delle spettanze di pensione e gli impone di fare una scelta senza fornirgli i dati che gli consentano di verificare i calcoli dell' abbuono comunicati e le ragioni per cui tale nuovo calcolo è più esatto dei due precedenti, a lui più favorevoli".

Egli aggiungeva che "occorre, di conseguenza, sostituire l' impugnata decisione con una nuova decisione che fissi il calcolo esatto, preciso e giustificato dell' abbuono di anzianità per le spettanze maturate prima della sua entrata in servizio e che gli consenta di scegliere, con cognizione di tutti i dati della fattispecie, il regime a lui più favorevole.

Per far ciò l' amministrazione è tenuta a fornirgli d' ufficio, tenuto conto del suo dovere di sollecitudine, delle difficoltà tecniche del caso e dei principi enunciati nella sentenza Schneemann, l' assistenza tecnica e finanziaria idonea a permettergli di far la scelta". 15 Il 5 settembre 1991 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di autorità avente il potere di decisione, rispondeva al reclamo nei seguenti termini: "(...) dall' esame della pratica è emerso che i calcoli trasmessiLe nel 1985, quando [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di trasferire le Sue spettanze pensionistiche nazionali al regime comunitario, erano errati.

Di conseguenza, ho impartito all' amministrazione le necessarie istruzioni perché Le fornisca il calcolo delle spettanze pensionistiche cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto se non avesse fatto trasferimenti nel 1985 (...)".

Il procedimento 16 Tali sono le circostanze in cui, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 1991, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in oggetto, registrato con il numero T-81/91, col quale chiede che il Tribunale voglia: "accertare che: l' amministrazione è tenuta a fornire d' ufficio al ricorrente l' assistenza tecnica e finanziaria che gli consenta di esercitare con piena cognizione di causa il diritto attribuitogli dall' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto; dichiarare e statuire: 1) è annullata la decisione 4 febbraio 1991 del [OSCURATO:PERSONA] europeo di ridurre la durata dell' anzianità da prendere in considerazione nell' ambito del trasferimento al regime comunitario delle spettanze pensionistiche nazionali del ricorrente; 2) il convenuto è condannato alle spese". 17 Il 21 novembre 1991 l' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] inviava ai due enti previdenziali nazionali, la CPEP e l' AVI, una lettera in cui chiedeva secondo quali condizioni essi avrebbero accettato la retrocessione delle somme trasferite e quale sarebbe stato l' importo della pensione differita che essi avrebbero corrisposto al signor [OSCURATO:PERSONA] nell' ipotesi in cui il trasferimento non fosse stato effettuato. 18 Il 27 novembre 1991 l' AVI rispondeva che non accettava la retrocessione delle spettanze pensionistiche del ricorrente.

L' AVI forniva inoltre il calcolo dell' importo della pensione che sarebbe spettata al ricorrente qualora non vi fosse stato il trasferimento nel 1985.

La CPEP faceva sapere che la retrocessione non era possibile. 19 Il 15 gennaio 1992 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] scriveva al ricorrente nei seguenti termini: "Il nostro ufficio competente mi comunica che la Caisse de pensions des employés privés (CPEP) e l' Établissement d' assurance contre la vieillesse et l' invalidité (AVI) si sono rifiutate di accettare l' eventuale retrocessione delle somme bonificate al [OSCURATO:PERSONA] europeo come trasferimento delle spettanze di pensione.

In effetti nessuna norma di legge consente l' annullamento di trasferimenti del genere.

Inoltre la CPEP si è rifiutata di effettuare, a titolo informativo, il calcolo della pensione alla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto se non vi fosse stato il trasferimento, ritenendo superfluo fare un calcolo estimatorio nel caso di un ex iscritto le cui spettanze sono state liquidate. [OSCURATO:PERSONA] ha firmato la domanda di riscatto delle spettanze pensionistiche in base al calcolo effettuato il 18.6.1985 per la CPEP ed il 20.6.1985 per l' AVI, e consapevole della complessità delle operazioni aritmetiche del calcolo del riscatto delle dette spettanze, ho chiesto al nostro ufficio competente di considerare i calcoli effettuati nel 1985 come definitivi.

Solo gli interessi accreditatici nel 1990 dall' AVI saranno convertiti in annualità di pensione comunitaria in base a calcoli nei quali il coefficiente correttore era e resta applicato.

Di conseguenza, essendo i calcoli rettificati del 17 ottobre 1990 e, rispettivamente, del 4 febbraio 1991 considerati nulli, [OSCURATO:PERSONA] potrà fruire della percentuale massima di pensione dall' età di 60 anni e 2 mesi". 20 Il 20 gennaio 1992 il [OSCURATO:PERSONA] ha opposto al ricorso un' eccezione di irricevibilità motivata dalla considerazione che la lettera 5 settembre 1991 del suo segretario generale costituisce una decisione espressa che accoglie il reclamo del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] detta eccezione il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso privo d' oggetto e irricevibile e di statuire sulle spese secondo diritto.

Nel proporre l' eccezione il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il 5 settembre 1991, vale a dire lo stesso giorno dell' invio della risposta al reclamo, il suo segretario generale aveva impartito alla sua amministrazione delle istruzioni redatte, nella parte qui pertinente, come segue: "Come risulta dalla pratica che avete trasmesso al servizio giuridico a seguito del reclamo di cui trattasi, tutti i calcoli relativi all' abbuono delle spettanze pensionistiche comunicati al ricorrente fra il 1979 e il 1980 erano errati a causa dell' omissione di applicare al suo stipendio base il coefficiente correttore.

Allo scopo di correggere gli effetti pregiudiziali di tale errore, vi prego di fornire al reclamante il calcolo delle spettanze pensionistiche nazionali cui avrebbe avuto diritto se non avesse effettuato il trasferimento nel 1985 e di negoziare, se del caso, la retrocessione delle sue spettanze al regime nazionale". 21 Il ricorrente ha presentato il 9 marzo 1992 le sue osservazioni sulla detta eccezione.

Egli ha sostenuto che quando l' ufficio competente del [OSCURATO:PERSONA] gli inviò, il 4 febbraio 1991, un calcolo rettificativo delle annualità prese in considerazione nell' ambito del trasferimento delle sue spettanze pensionistiche lo fece perché considerava errati i calcoli precedenti.

Così, la lettera 5 settembre 1991 si limiterebbe a confermare l' erroneità dei calcoli del 1985 senza però rimettere in discussione i calcoli notificati il 4 febbraio 1991.

Il ricorrente rileva poi che, se avesse potuto conoscere le istruzioni impartite dal segretario generale all' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe potuto chiedere alla detta amministrazione di precisare il senso della risposta del 5 settembre 1991 e non sarebbe stato costretto a proporre il ricorso d' annullamento.

A suo avviso, l' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] sembra aver riesaminato la pratica soltanto dopo la notifica del ricorso.

Il ricorrente sostiene che solo con la decisione 15 gennaio 1992 il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il suo reclamo del 3 maggio 1991 e conclude pertanto che il Tribunale, respingendo l' eccezione di irricevibilità della controparte, disponga la prosecuzione del giudizio nel merito almeno per quanto riguarda le spese.

Sulla mancanza della materia del contendere e sulle spese 22 Il Tribunale ritiene che la lettera 5 settembre 1991 del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] non possa considerarsi come una decisione che accoglie il reclamo del ricorrente.

E' vero che il segretario generale dichiara di aver dato all' ufficio competente istruzioni nel senso di fornire al ricorrente il calcolo delle spettanze pensionistiche nazionali alle quali egli avrebbe avuto diritto se non ne avesse chiesto il trasferimento nel 1985; tuttavia, il testo delle menzionate istruzioni non era riprodotto nella lettera 5 settembre 1991 ed il ricorrente ne ha avuto conoscenza soltanto attraverso la citazione fattane dal [OSCURATO:PERSONA] nell' eccezione di irricevibilità.

Pertanto non si può desumere dal solo tenore della lettera 5 settembre 1991 che si trattava di una risposta favorevole.

Essa, anzi, ribadiva il risultato degli accertamenti effettuati dal competente ufficio del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire che i calcoli effettuati nel 1985 erano errati. 23 Il Tribunale rileva che solo con la lettera 15 gennaio 1992 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto sapere al ricorrente che i calcoli rettificati del 17 ottobre 1990 e del 4 febbraio 1991 dovevano considerarsi nulli e che egli aveva chiesto all' ufficio competente di considerare definitivi i calcoli effettuati nel 1985. 24 Pur ammettendo che la lettera 15 gennaio 1992 gli dava soddisfazione, il ricorrente non ha rinunciato agli atti ed ha concluso che il Tribunale voglia disporre la prosecuzione del giudizio nel merito almeno per quanto riguarda le spese. 25 Alla luce di quanto sopra esposto il Tribunale considera anzitutto che il ricorso era ricevibile al momento della sua proposizione, ma che la decisione 15 gennaio 1992 del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto venir meno la materia del contendere fra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, non vi è più luogo a statuire. 26 Il Tribunale rileva inoltre che, siccome il ricorrente non ha rinunciato agli atti, le spese vanno liquidate non ai sensi dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, ma conformemente a quanto disposto dallo stesso articolo nel n. 6, a tenore del quale, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. 27 Il Tribunale osserva che soltanto dopo che il ricorrente aveva proposto ricorso l' ufficio competente del [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto un passo presso gli enti previdenziali interessati, con il risultato negativo di cui si è detto sopra, nella parte in fatto, e che soltanto il 15 gennaio 1992 il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto le pretese del ricorrente 28 Considerato che il ricorrente ha ottenuto soddisfazione dal [OSCURATO:PERSONA] dopo la proposizione del ricorso, ma non ha rinunciato agli atti, il Tribunale ritiene equo che il [OSCURATO:PERSONA] sopporti le proprie spese ed i due terzi di quelle del ricorrente e che questi sopporti un terzo delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: 1) Non vi è luogo a statuire. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed i due terzi di quelle del ricorrente, il quale sopporterà un terzo delle proprie spese.

Lussemburgo, 9 giugno 1992.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991TO0081_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T-81/91, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Greiveldange (Granducato del Lussemburgo), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 4 febbraio 1991 del [OSCURATO:PERSONA] europeo di ridurre la durata dell' anzianità da prendere in considerazione nell' ambito del trasferimento al regime comunitario delle spettanze pensionistiche nazionali del ricorrente, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, R. Schintgen e C.P. Briët, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Antefatti del ricorso 1 Il ricorrente, dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"), veniva nominato in ruolo nel grado C4, primo scatto, il 1 luglio 1976. Prima di entrare in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA], egli aveva versato contributi a due enti previdenziali lussemburghesi, la Caisse de pensions des employés privés e l' Établissement d' assurance contre la vieillesse et l' invalidité (in prosieguo, rispettivamente, la "CPEP" e l' "AVI"). 2 Nel 1979 il ricorrente chiedeva il trasferimento delle sue spettanze di pensione al regime comunitario. 3 Con nota 15 ottobre 1979 l' ufficio competente del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), gli faceva pervenire il calcolo delle annualità di pensione risultanti dal trasferimento delle spettanze da lui maturate presso la CPEP, pari a 3 anni, 3 mesi e 2 giorni. Con nota 5 febbraio 1980 l' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] gli trasmetteva anche il calcolo delle annualità di pensione risultanti dal trasferimento delle spettanze maturate presso l' AVI, pari a 5 anni, 3 mesi e 20 giorni. Il ricorrente non dava seguito, allora, alla domanda di trasferimento delle sue spettanze. 4 Nel 1985 egli chiedeva nuovamente il trasferimento delle sue spettanze al regime comunitario e, nonostante la tardività della domanda, i due enti nazionali, su insistenza dell' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], acconsentivano al trasferimento sollecitato senza però maggiorare il capitale indicato nel 1979 degli interessi maturati nel periodo 1980-1985. 5 Con lettera 31 maggio 1985 l' AVI comunicava al [OSCURATO:PERSONA] che gli avrebbe accreditato, mediante bonifico, la somma di 369 907 LFR come trasferimento dei contributi del signor [OSCURATO:PERSONA]. 6 Con nota 18 giugno 1985 il [OSCURATO:PERSONA] comunicava al ricorrente una proposta di trasferimento delle spettanze da lui maturate presso la CPEP, da cui risultava un abbuono di 2 anni, 9 mesi e 22 giorni. Il trasferimento veniva effettuato nel settembre 1985. 7 Con nota 19 settembre 1985, trasmessa al ricorrente il 20 settembre 1985, il competente ufficio del [OSCURATO:PERSONA] fissava il numero di annualità da prendere in considerazione, al momento del trasferimento delle spettanze pensionistiche maturate dal ricorrente presso l' AVI, in 4 anni, 4 mesi e 24 giorni. [OSCURATO:PERSONA] stessa nota la data dell' anzianità era fissata al 6 agosto 1971. 8 Nell' ottobre 1985 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla CPEP informazioni sul pagamento degli interessi sui contributi del ricorrente per il periodo aprile 1980 - settembre 1985. 9 Con lettera 22 aprile 1986 la CPEP comunicava al [OSCURATO:PERSONA] di essere debitrice di interessi supplementari nella misura di 51 685 LFR. 10 Il 5 maggio 1986 il [OSCURATO:PERSONA] adottava una nuova decisione che, considerati gli interessi versati dalla CPEP, fissava la data di anzianità al 13 dicembre 1967 ed il numero di annualità di pensione da prendere in considerazione in 3 anni, 5 mesi e 27 giorni. 11 Il 5 ottobre 1990 l' AVI provvedeva a sua volta a trasferire la somma corrispondente agli interessi ancora dovuti. Il trasferimento comportava nuovi calcoli. 12 Nell' ottobre 1990 il [OSCURATO:PERSONA] riapriva la pratica della pensione del ricorrente e portava il numero delle annualità da prendere in considerazione in base alle spettanze maturate presso l' AVI da 4 anni, 4 mesi e 24 giorni a 3 anni, 6 mesi e 22 giorni. L' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] comunicava tale nuovo computo al ricorrente con nota 4 febbraio 1991, aggiungendovi il calcolo relativo alle spettanze maturate presso la CPEP, come risultato del quale il numero delle annualità da prendere in considerazione veniva ridotto da 3 anni, 5 mesi e 27 giorni a 2 anni, 2 mesi e 17 giorni. 13 Il convenuto sostiene che questo risultato è conseguenza dell' applicazione per la prima volta, da parte dell' amministrazione, di un coefficiente correttore. I calcoli comunicati al ricorrente nel 1979 e nel 1980 sarebbero errati, giacché l' ufficio competente avrebbe omesso di applicare il detto coefficiente allo stipendio base del ricorrente al momento della nomina in ruolo. L' errore sarebbe stato scoperto solo al momento del calcolo del trasferimento effettuato dall' AVI nell' ottobre 1990. 14 Il 3 maggio 1991 il ricorrente proponeva, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo in cui chiedeva che "l' amministrazione annulli la decisione notificatagli con lettera 4 febbraio 1991, che gli trasmette il nuovo calcolo dell' abbuono delle spettanze di pensione e gli impone di fare una scelta senza fornirgli i dati che gli consentano di verificare i calcoli dell' abbuono comunicati e le ragioni per cui tale nuovo calcolo è più esatto dei due precedenti, a lui più favorevoli". Egli aggiungeva che "occorre, di conseguenza, sostituire l' impugnata decisione con una nuova decisione che fissi il calcolo esatto, preciso e giustificato dell' abbuono di anzianità per le spettanze maturate prima della sua entrata in servizio e che gli consenta di scegliere, con cognizione di tutti i dati della fattispecie, il regime a lui più favorevole. Per far ciò l' amministrazione è tenuta a fornirgli d' ufficio, tenuto conto del suo dovere di sollecitudine, delle difficoltà tecniche del caso e dei principi enunciati nella sentenza Schneemann, l' assistenza tecnica e finanziaria idonea a permettergli di far la scelta". 15 Il 5 settembre 1991 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di autorità avente il potere di decisione, rispondeva al reclamo nei seguenti termini: "(...) dall' esame della pratica è emerso che i calcoli trasmessiLe nel 1985, quando [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di trasferire le Sue spettanze pensionistiche nazionali al regime comunitario, erano errati. Di conseguenza, ho impartito all' amministrazione le necessarie istruzioni perché Le fornisca il calcolo delle spettanze pensionistiche cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto se non avesse fatto trasferimenti nel 1985 (...)". Il procedimento 16 Tali sono le circostanze in cui, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 1991, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in oggetto, registrato con il numero T-81/91, col quale chiede che il Tribunale voglia: "accertare che: l' amministrazione è tenuta a fornire d' ufficio al ricorrente l' assistenza tecnica e finanziaria che gli consenta di esercitare con piena cognizione di causa il diritto attribuitogli dall' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto; dichiarare e statuire: 1) è annullata la decisione 4 febbraio 1991 del [OSCURATO:PERSONA] europeo di ridurre la durata dell' anzianità da prendere in considerazione nell' ambito del trasferimento al regime comunitario delle spettanze pensionistiche nazionali del ricorrente; 2) il convenuto è condannato alle spese". 17 Il 21 novembre 1991 l' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] inviava ai due enti previdenziali nazionali, la CPEP e l' AVI, una lettera in cui chiedeva secondo quali condizioni essi avrebbero accettato la retrocessione delle somme trasferite e quale sarebbe stato l' importo della pensione differita che essi avrebbero corrisposto al signor [OSCURATO:PERSONA] nell' ipotesi in cui il trasferimento non fosse stato effettuato. 18 Il 27 novembre 1991 l' AVI rispondeva che non accettava la retrocessione delle spettanze pensionistiche del ricorrente. L' AVI forniva inoltre il calcolo dell' importo della pensione che sarebbe spettata al ricorrente qualora non vi fosse stato il trasferimento nel 1985. La CPEP faceva sapere che la retrocessione non era possibile. 19 Il 15 gennaio 1992 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] scriveva al ricorrente nei seguenti termini: "Il nostro ufficio competente mi comunica che la Caisse de pensions des employés privés (CPEP) e l' Établissement d' assurance contre la vieillesse et l' invalidité (AVI) si sono rifiutate di accettare l' eventuale retrocessione delle somme bonificate al [OSCURATO:PERSONA] europeo come trasferimento delle spettanze di pensione. In effetti nessuna norma di legge consente l' annullamento di trasferimenti del genere. Inoltre la CPEP si è rifiutata di effettuare, a titolo informativo, il calcolo della pensione alla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto se non vi fosse stato il trasferimento, ritenendo superfluo fare un calcolo estimatorio nel caso di un ex iscritto le cui spettanze sono state liquidate. [OSCURATO:PERSONA] ha firmato la domanda di riscatto delle spettanze pensionistiche in base al calcolo effettuato il 18.6.1985 per la CPEP ed il 20.6.1985 per l' AVI, e consapevole della complessità delle operazioni aritmetiche del calcolo del riscatto delle dette spettanze, ho chiesto al nostro ufficio competente di considerare i calcoli effettuati nel 1985 come definitivi. Solo gli interessi accreditatici nel 1990 dall' AVI saranno convertiti in annualità di pensione comunitaria in base a calcoli nei quali il coefficiente correttore era e resta applicato. Di conseguenza, essendo i calcoli rettificati del 17 ottobre 1990 e, rispettivamente, del 4 febbraio 1991 considerati nulli, [OSCURATO:PERSONA] potrà fruire della percentuale massima di pensione dall' età di 60 anni e 2 mesi". 20 Il 20 gennaio 1992 il [OSCURATO:PERSONA] ha opposto al ricorso un' eccezione di irricevibilità motivata dalla considerazione che la lettera 5 settembre 1991 del suo segretario generale costituisce una decisione espressa che accoglie il reclamo del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] detta eccezione il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso privo d' oggetto e irricevibile e di statuire sulle spese secondo diritto. Nel proporre l' eccezione il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il 5 settembre 1991, vale a dire lo stesso giorno dell' invio della risposta al reclamo, il suo segretario generale aveva impartito alla sua amministrazione delle istruzioni redatte, nella parte qui pertinente, come segue: "Come risulta dalla pratica che avete trasmesso al servizio giuridico a seguito del reclamo di cui trattasi, tutti i calcoli relativi all' abbuono delle spettanze pensionistiche comunicati al ricorrente fra il 1979 e il 1980 erano errati a causa dell' omissione di applicare al suo stipendio base il coefficiente correttore. Allo scopo di correggere gli effetti pregiudiziali di tale errore, vi prego di fornire al reclamante il calcolo delle spettanze pensionistiche nazionali cui avrebbe avuto diritto se non avesse effettuato il trasferimento nel 1985 e di negoziare, se del caso, la retrocessione delle sue spettanze al regime nazionale". 21 Il ricorrente ha presentato il 9 marzo 1992 le sue osservazioni sulla detta eccezione. Egli ha sostenuto che quando l' ufficio competente del [OSCURATO:PERSONA] gli inviò, il 4 febbraio 1991, un calcolo rettificativo delle annualità prese in considerazione nell' ambito del trasferimento delle sue spettanze pensionistiche lo fece perché considerava errati i calcoli precedenti. Così, la lettera 5 settembre 1991 si limiterebbe a confermare l' erroneità dei calcoli del 1985 senza però rimettere in discussione i calcoli notificati il 4 febbraio 1991. Il ricorrente rileva poi che, se avesse potuto conoscere le istruzioni impartite dal segretario generale all' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe potuto chiedere alla detta amministrazione di precisare il senso della risposta del 5 settembre 1991 e non sarebbe stato costretto a proporre il ricorso d' annullamento. A suo avviso, l' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] sembra aver riesaminato la pratica soltanto dopo la notifica del ricorso. Il ricorrente sostiene che solo con la decisione 15 gennaio 1992 il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il suo reclamo del 3 maggio 1991 e conclude pertanto che il Tribunale, respingendo l' eccezione di irricevibilità della controparte, disponga la prosecuzione del giudizio nel merito almeno per quanto riguarda le spese. Sulla mancanza della materia del contendere e sulle spese 22 Il Tribunale ritiene che la lettera 5 settembre 1991 del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] non possa considerarsi come una decisione che accoglie il reclamo del ricorrente. E' vero che il segretario generale dichiara di aver dato all' ufficio competente istruzioni nel senso di fornire al ricorrente il calcolo delle spettanze pensionistiche nazionali alle quali egli avrebbe avuto diritto se non ne avesse chiesto il trasferimento nel 1985; tuttavia, il testo delle menzionate istruzioni non era riprodotto nella lettera 5 settembre 1991 ed il ricorrente ne ha avuto conoscenza soltanto attraverso la citazione fattane dal [OSCURATO:PERSONA] nell' eccezione di irricevibilità. Pertanto non si può desumere dal solo tenore della lettera 5 settembre 1991 che si trattava di una risposta favorevole. Essa, anzi, ribadiva il risultato degli accertamenti effettuati dal competente ufficio del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire che i calcoli effettuati nel 1985 erano errati. 23 Il Tribunale rileva che solo con la lettera 15 gennaio 1992 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto sapere al ricorrente che i calcoli rettificati del 17 ottobre 1990 e del 4 febbraio 1991 dovevano considerarsi nulli e che egli aveva chiesto all' ufficio competente di considerare definitivi i calcoli effettuati nel 1985. 24 Pur ammettendo che la lettera 15 gennaio 1992 gli dava soddisfazione, il ricorrente non ha rinunciato agli atti ed ha concluso che il Tribunale voglia disporre la prosecuzione del giudizio nel merito almeno per quanto riguarda le spese. 25 Alla luce di quanto sopra esposto il Tribunale considera anzitutto che il ricorso era ricevibile al momento della sua proposizione, ma che la decisione 15 gennaio 1992 del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto venir meno la materia del contendere fra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non vi è più luogo a statuire. 26 Il Tribunale rileva inoltre che, siccome il ricorrente non ha rinunciato agli atti, le spese vanno liquidate non ai sensi dell' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, ma conformemente a quanto disposto dallo stesso articolo nel n. 6, a tenore del quale, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. 27 Il Tribunale osserva che soltanto dopo che il ricorrente aveva proposto ricorso l' ufficio competente del [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto un passo presso gli enti previdenziali interessati, con il risultato negativo di cui si è detto sopra, nella parte in fatto, e che soltanto il 15 gennaio 1992 il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto le pretese del ricorrente 28 Considerato che il ricorrente ha ottenuto soddisfazione dal [OSCURATO:PERSONA] dopo la proposizione del ricorso, ma non ha rinunciato agli atti, il Tribunale ritiene equo che il [OSCURATO:PERSONA] sopporti le proprie spese ed i due terzi di quelle del ricorrente e che questi sopporti un terzo delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: 1) Non vi è luogo a statuire. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed i due terzi di quelle del ricorrente, il quale sopporterà un terzo delle proprie spese. Lussemburgo, 9 giugno 1992.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris