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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1964

Cassazione n. 34919/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2014 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello stesso [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è argomentata l'ammissibilità dei motivi di ricorso e si è insistito per l'accoglimento dello stesso; osservato che i motivi di cui alle lettere A), E) e F) del ricorso - con cui si contesta la configurabilità dei reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., sussistendo al contrario i presupposti del delitto ex art. 473 cod. pen. (motivo A) e non sussistendo né una riproduzione fedele del marchio "Gucci", ma solo una diversa riproduzione della lettera "G" dell'alfabeto (motivo E), né l'elemento psicologico del reato ex art. 474 cod. pen. (motivo F) - non sono formulati in termini consentiti in questa sede in quanto, reiterando profili di censura già avanzati e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 4-6 della sentenza impugnata), prospettano doglianze finalizzate a prefigurare un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito e, dunque, a ottenere una rivalutazione e/o un'alternativa lettura delle fonti di prova, invero, precluse al sindacato di legittimità e riservate esclusivamente alla fase del merito; reputato che i motivi di cui alle lettere B), C) e D) del ricorso - con cui si contesta la correttezza della motivazione in ordine alla configurabilità dei delitti contestati all'odierno ricorrente (motivo B), l'inutilizzabilità delle deposizioni del Consolati udito, in realtà, come perito e non come testimone (motivo C), il difetto di motivazione in ordine agli elementi di fatto e diritto per cui la dicitura "vera pelle" avrebbe costituito un marchio registrato (motivo D) - innanzitutto, non sono consentiti poiché sono volti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio posto a fondamento del decisum e, inoltre, risultano manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, con motivazione esente dai denunciati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4- 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2014 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello stesso [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è argomentata l'ammissibilità dei motivi di ricorso e si è insistito per l'accoglimento dello stesso; osservato che i motivi di cui alle lettere A), E) e F) del ricorso - con cui si contesta la configurabilità dei reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., sussistendo al contrario i presupposti del delitto ex art. 473 cod. pen. (motivo A) e non sussistendo né una riproduzione fedele del marchio "Gucci", ma solo una diversa riproduzione della lettera "G" dell'alfabeto (motivo E), né l'elemento psicologico del reato ex art. 474 cod. pen. (motivo F) - non sono formulati in termini consentiti in questa sede in quanto, reiterando profili di censura già avanzati e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 4-6 della sentenza impugnata), prospettano doglianze finalizzate a prefigurare un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito e, dunque, a ottenere una rivalutazione e/o un'alternativa lettura delle fonti di prova, invero, precluse al sindacato di legittimità e riservate esclusivamente alla fase del merito; reputato che i motivi di cui alle lettere B), C) e D) del ricorso - con cui si contesta la correttezza della motivazione in ordine alla configurabilità dei delitti contestati all'odierno ricorrente (motivo B), l'inutilizzabilità delle deposizioni del Consolati udito, in realtà, come perito e non come testimone (motivo C), il difetto di motivazione in ordine agli elementi di fatto e diritto per cui la dicitura "vera pelle" avrebbe costituito un marchio registrato (motivo D) - innanzitutto, non sono consentiti poiché sono volti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio posto a fondamento del decisum e, inoltre, risultano manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, con motivazione esente dai denunciati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4- 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 34919/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris