CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria redatta dai difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO IN FATTO1. Con l’impugnata sentenza, in riforma della decisione del Tribunale diLecce e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di tutti gli appellanti in relazione ai reati lororispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione; in particolare, ai fini chequi rilevano, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziain relazione al delitto di cui all’art. 480 cod. pen., così riqualificata la fattispeciedi cui all’art. 479 cod. pen. contestata al capo B), perché, in concorso con altri,nella qualità di responsabile per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica delcomune di Otranto, attestava falsamente nelle autorizzazioni e nei pareriistruttori rilasciati nonché nella richiesta di permesso di costruire con allegatestruttura oggetto della richiesta fosse urbanisticamente conforme agli strumentiapprovati e ai regolamenti edilizi, nonché alle norme sugli accessi al marecontenute nel vigente PRG.2. Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il ministero dei difensoridi fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. nella partein cui la motivazione ha omesso di esaminare e confutare le specificheargomentazioni difensive, sviluppate tanto nell’atto di appello quanto nellamemoria sostitutiva della discussione, tese a dimostrare l’evidenzadell’ insussistenza dei fatti contestati.Espongono i difensori che con l’appello e con la memoria erano statiarticolati motivi che avrebbero dovuto condurre a una sentenza assolutoria exart. 129, comma 2, cod. proc. pen., motivi che la Corte di merito non hasostanzialmente esaminato, limitandosi a rinviare alla valutazione operata dalTribunale, sicché la motivazione sarebbe apparente. Aggiungono i difensori cheanche il Tribunale aveva omesso di spiegare perché le conclusioni del consulentedel pubblico ministero fossero da preferire rispetto a quelle dei consulenti delladifesa.2.2. Con un secondo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. per l’omesso esame dei motivi dell’atto di appello, tesi adimostrare l’insussistenza dei reati contestati, e della memoria sostitutiva delladiscussione. I difensori ribadiscono che la Corte di appello ha omesso diverificare – e, conseguentemente, di applicare – il meccanismo di prevalenza delproscioglimento nel merito sulla causa estintiva, normativamente previstoogniqualvolta dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste ovvero che il fattonon costituisce reato.Nel caso di specie, la contestazione dell’evidenza assolutoria emergerebbe:dalla lettura dell’art. 69 NTA del Comune di Otranto, che non contieneparametrici numerici la cui violazione possa fungere da base per un’attestazionefalsa; dalla circostanza che il sito oggetto dell’intervento ha subito una completarinaturalizzazione a seguito della rimozione delle opere, smentendo in fattol’imputazione di stabilità e non amovibilità della struttura; dal verbale dellaCommissione locale per il paesaggio del 17 ottobre 20216, che ha espressoparere favorevole alle opere.Infine, nel ricorso è riprodotto il contenuto della memoria depositata nelgiudizio di appello in sostituzione della discussione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Si rammenta che, in presenza di una causa di estinzione del reato, ilgiudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129,comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee adescludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da partedell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modoassolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (per tutti, Sez. U,n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).In altri termini, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulladichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso incui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della provadi colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della suainnocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza dellaprova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6,n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445 - 01).3. Nella vicenda in esame, la Corte di merito, in applicazione dei principidinanzi evocati, ha escluso la sussistenza dei presupposti per un proscioglimentonel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. pen., emergendo laresponsabilità degli imputati “dalle acquisizione probatorie consegnate dalgiudizio di primo grado e dalla loro ponderata valutazione effettuata dal giudicedi prime cure, il cui ragionamento probatorio si appalesa corretto ed immune dacensure” (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).A tal proposito, si rileva che la sentenza emessa dal Tribunale, sia puresuccintamente, ha illustrato le ragioni poste a fondamento della penaleresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], laddove ha comunque valutato le argomentazioni deiconsulenti di parte, analiticamente esposte alle p. 24-32, spiegando le ragioniper cui ha ritenuto più affidabili le conclusioni del consulente del pubblicoministero, la cui lunga e articolata deposizione, in cui sono evidenziate numeroseanomalie, è dettagliatamente riportata alle p. 5-12 della sentenza di primo grado(cfr., in relazione alla posizione del ricorrente, le considerazioni sviluppate alle p.8 e 9), secondo cui “emergerebbe una evidente divergenza tra la destinazioneturistica ricettiva delle opere autorizzate e la naturale destinazione agricoladell'area interessata dall'intervento” (cfr. p. 35).4. Orbene, a fronte di tale apparato motivazionale, gli elementi indicati dalricorrente non offrano l’incontestabile ed immediata evidenza dell'innocenza, inquanto si limitano a sollecitare una diversa valutazione delle prove, diretta acontrastare le argomentate affermazioni del Tribunale dinanzi indicate: ciò checertamente esula dalla nozione di “constatazione” ex art. 129 cpv. cod. proc.pen., la quale deve risolversi, proprio in ragione della nozione in essa implicata –che, per definizione, è incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento oapprofondimento -, in una mera presa d'atto di dati che, de visu, evidenzino diper sé stessi, senza necessità di una loro interpretazione, la manifesta provadella sussistenza di cause di proscioglimento.Si osserva, infine, che chi invoca l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod.proc. pen. non può limitarsi a riprodurre i motivi di appello, per evidenziareun’asserita mancata risposta della Corte di merito, dovendo, invece, indicare, inmaniera puntuale, le prove da cui risulti, in modo evidente e assolutamente noncontestabile, l’innocenza dell’imputato.5. Non può non rilevarsi, allora, che, in assenza di una chiara provadell’innocenza, la Corte di merito, nel rinviare alle valutazioni del Tribunale postea fondamento dell’affermazione della penale responsabilità, ha fatto correttaapplicazione della regola sancita dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,pervenendo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, senzaprocedere ad alcun approfondimento del compendio probatorio, che, per contro,deve essere effettuato nel caso in cui sia stata disposta la confisca (cfr. Sez. 3,n. 40793 del 22/10/2025, Castelli, Rv. 288976 – 01; Sez. 3, n. 12731 del18/12/2020, dep. 02/04/2021, Ferri, Rv. 281569), ovvero sia confermata lastatuizione relativa al risarcimento del danno cagionato dal reato (cfr. Sez. U, n.36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01, nonché Corte costituzionalen. 2 del 2026 e n. 182 del 2021) - situazioni che, entrambe, non è datoriscontrare nella vicenda qui al vaglio – ovvero nel caso di rinuncia all’intervenutaprescrizione, che l’imputato ben avrebbe potuto chiedere, ma che, invece, nonha chiesto.6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euroin favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]