CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 23066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3593/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petruz is C\SWULCC- i A [OSCURATO:PERSONA] ,01. .k LERIA 1• ---:9 0\ . i 4 Gi i r •;).) "g!L CANE> L L - ai • - - - -