CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14775/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. GIAMMARIA Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva rico- nosciuto colpevole del reato di tentato furto aggravato di un furgone au- tocarro, di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggia- mento e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione e violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art.62 n.6 cod.pen. per avere spontanea- mente riconsegnato al conducente dell'autocarro il borsello che si trovava all'interno del mezzo di cui si era impossessato. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle amomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. va in primo luogo evidenziato che il reato conte- stato attiene al tentativo di furto dell'autocarro e di quanto in esso con- tenuto, laddove l'asserita restituzione del borsello afferisce ad una sola delle cose sottratte e quindi neppure potrebbe ragionarsi nei termini in- dicati dalla ipotesi attenuante invocata. Il giudice distrettuale peraltro ha del tutto congruamente evidenziato come la asserita condotta restituto- ria era stata determinata dal fatto che il GIAMMARIAtoggstato individuato dalle forze dell'ordine e si era pertanto dileguato con il complice a bordo di un'autovettura, e aveva pertanto abbandonato il borsello sottratto per non essere trovato in possesso della refurtiva. 3.2 Manifestamente infondato è anche il motivo che concerne il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, che risulta essere stato escluso in ragione dei profili fattuali sopra evidenziati a sostegno della non tenuità dell'offesa e per l'assenza di eventuali profili di merite- volezza, nonché in ragione della personalità dell'imputato gravato da pre- cedenti penali, anche specifici. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell'escludere il beneficio delle circostanze attenuanti gene- riche risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in con- trasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove II mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legitti- mamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'im- putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il co