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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07943/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; 7j( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, nel procedimento di esecuzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] PANE, ha - revocato ex art. 649 e 669 cod. proc. pen. la sentenza di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia in data 26 gennaio 2017, dichiarando eseguibile la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 16 luglio 2018, ha condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di riciclaggio del medesimo veicolo; - unificato per la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. i reati giudicati con la suddetta sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020 e quelli già oggetto dell'ordinanza del medesimo giudice dell'esecuzione n. 669/2020 SIGE con la quale erano state unificate quattro sentenze di condanna, determinando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni quattordici e otto mesi di reclusione ed euro 13.800 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] PANE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla omessa revoca della sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020 poiché più grave per titolo di reato (riciclaggio) rispetto a quello di ricettazione giudicato con sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 26 gennaio 2017.

Andava, cioè, revocata la sentenza di condanna per il reato più grave e non quella che ha applicato il trattamento sanzionatorio maggiore (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio determinato ex art. 671 cod. proc. pen. che andava, come richiesto dalla difesa, ulteriormente ridotto per tutti i reati satellite già ricompresi nella precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato.2.

Il primo motivo di ricorso pone la questione dei rapporti tra gli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. in caso di reato continuato, quale quello giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020.

2.1. Premesso che la questione, già dedotta in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020, è stata dichiarata inammissibile (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021), è erronea la prospettazione del ricorso che invoca una parziale applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per uno dei reati uniti nel vincolo della continuazione.

Infatti, l'emersione del principio del bis in idem, quando si pone in riferimento al contrasto di giudicati sullo stesso fatto, trova la propria disciplina nell'art. 669 cod. proc. pen. che comporta la revoca parziale di una delle sentenze quando il contrasto sia, appunto, parziale.

Il ricorso prospetta, piuttosto, una sovrapponibilità fattuale totale, fondandosi la richiesta sulla sola diversità del titolo di reato ritenuto per uno dei reati uniti nel vincolo della continuazione: ricettazione, nella sentenza della Corte d'appello di Venezia, e riciclaggio in quella di Milano.

In questi casi l'art. 669, comma 2, cod. proc. pen., superando le riserve da più parti avanzate sull'indisponibilità della materia dell'esecuzione, consente sì all'interessato la facoltà di scelta, ma solo in ordine alla «sentenza» da eseguire, mentre nella specie la difesa sembra proporre una sorta di mixtum compositum in riferimento ai vari reati giudicati, privo di qualsiasi base normativa e sistematica.

Del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello ha individuato la sentenza da eseguire in quella che assicurava il trattamento sanzionatorio più favorevole, come il ricorso non contesta.

2.2. Il primo motivo è comunque manifestamente infondato poiché si fonda su un assunto erroneo: non corrisponde, infatti, a verità che il titolo di reato giudicato dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia fosse la ricettazione.

Il giudice dell'esecuzione afferma, infatti, che le sentenze in discorso giudicavano entrambe del (medesimo) delitto di riciclaggio: quella veneziana riguardava tuttavia un solo veicolo; quella milanese più veicoli, tra cui lo stesso già oggetto della precedente condanna.

Effettivamente la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 26 gennaio 2017, come si desume dalla decisione di questa Corte di legittimità 5/ (Sez. 7, n. 21308 del 12/02/2019), aveva anch'essa per oggetto il riciclaggio di un veicolo, appunto lo stesso veicolo oggetto della decisione milanese.

3. In ordine al secondo motivo, deve ritenersi che quando il giudice dell'esecuzione non si discosti dagli aumenti per i reati satellite già ritenuti dal giudice della cognizione, questi non abbia particolari oneri motivazionali diversi da quelli dell'indicazione dell'effettuazione della valutazione di congruità degli stessi, specie quando, come nella specie, gli aumenti erano stabiliti in relazione a numerosissimi reati, sicché il «moltiplicatore progressivo» invocato dalla difesa non può ritenersi ragionevolmente influire sulla predetta determinazione.

In disparte ogni considerazione sulle profonde diversità del caso in esame dal caso e dalle questioni decise da SU Pizzone (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), il motivo è dunque manifestamente infondato poiché pretende una nuova rideterminazione della pena sulla base di un presunto principio matematico che non trova fondamento in alcuna disposizione normativa.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; 7j( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, nel procedimento di esecuzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] PANE, ha - revocato ex art. 649 e 669 cod. proc. pen. la sentenza di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia in data 26 gennaio 2017, dichiarando eseguibile la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 16 luglio 2018, ha condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di riciclaggio del medesimo veicolo; - unificato per la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. i reati giudicati con la suddetta sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020 e quelli già oggetto dell'ordinanza del medesimo giudice dell'esecuzione n. 669/2020 SIGE con la quale erano state unificate quattro sentenze di condanna, determinando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni quattordici e otto mesi di reclusione ed euro 13.800 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] PANE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla omessa revoca della sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020 poiché più grave per titolo di reato (riciclaggio) rispetto a quello di ricettazione giudicato con sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 26 gennaio 2017. Andava, cioè, revocata la sentenza di condanna per il reato più grave e non quella che ha applicato il trattamento sanzionatorio maggiore (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio determinato ex art. 671 cod. proc. pen. che andava, come richiesto dalla difesa, ulteriormente ridotto per tutti i reati satellite già ricompresi nella precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo motivo di ricorso pone la questione dei rapporti tra gli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. in caso di reato continuato, quale quello giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020. 2.1. Premesso che la questione, già dedotta in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 febbraio 2020, è stata dichiarata inammissibile (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021), è erronea la prospettazione del ricorso che invoca una parziale applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per uno dei reati uniti nel vincolo della continuazione. Infatti, l'emersione del principio del bis in idem, quando si pone in riferimento al contrasto di giudicati sullo stesso fatto, trova la propria disciplina nell'art. 669 cod. proc. pen. che comporta la revoca parziale di una delle sentenze quando il contrasto sia, appunto, parziale. Il ricorso prospetta, piuttosto, una sovrapponibilità fattuale totale, fondandosi la richiesta sulla sola diversità del titolo di reato ritenuto per uno dei reati uniti nel vincolo della continuazione: ricettazione, nella sentenza della Corte d'appello di Venezia, e riciclaggio in quella di Milano. In questi casi l'art. 669, comma 2, cod. proc. pen., superando le riserve da più parti avanzate sull'indisponibilità della materia dell'esecuzione, consente sì all'interessato la facoltà di scelta, ma solo in ordine alla «sentenza» da eseguire, mentre nella specie la difesa sembra proporre una sorta di mixtum compositum in riferimento ai vari reati giudicati, privo di qualsiasi base normativa e sistematica. Del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello ha individuato la sentenza da eseguire in quella che assicurava il trattamento sanzionatorio più favorevole, come il ricorso non contesta. 2.2. Il primo motivo è comunque manifestamente infondato poiché si fonda su un assunto erroneo: non corrisponde, infatti, a verità che il titolo di reato giudicato dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia fosse la ricettazione. Il giudice dell'esecuzione afferma, infatti, che le sentenze in discorso giudicavano entrambe del (medesimo) delitto di riciclaggio: quella veneziana riguardava tuttavia un solo veicolo; quella milanese più veicoli, tra cui lo stesso già oggetto della precedente condanna. Effettivamente la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 26 gennaio 2017, come si desume dalla decisione di questa Corte di legittimità 5/ (Sez. 7, n. 21308 del 12/02/2019), aveva anch'essa per oggetto il riciclaggio di un veicolo, appunto lo stesso veicolo oggetto della decisione milanese. 3. In ordine al secondo motivo, deve ritenersi che quando il giudice dell'esecuzione non si discosti dagli aumenti per i reati satellite già ritenuti dal giudice della cognizione, questi non abbia particolari oneri motivazionali diversi da quelli dell'indicazione dell'effettuazione della valutazione di congruità degli stessi, specie quando, come nella specie, gli aumenti erano stabiliti in relazione a numerosissimi reati, sicché il «moltiplicatore progressivo» invocato dalla difesa non può ritenersi ragionevolmente influire sulla predetta determinazione. In disparte ogni considerazione sulle profonde diversità del caso in esame dal caso e dalle questioni decise da SU Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), il motivo è dunque manifestamente infondato poiché pretende una nuova rideterminazione della pena sulla base di un presunto principio matematico che non trova fondamento in alcuna disposizione normativa. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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