CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06964/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 18/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI il 22/11/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per il reato di concorso in tentata rapina aggravata. Nello specifico all'imputato è contestato di avere dato ai concorrenti nel reato la disponibilità del proprio box affinché questo venisse utilizzato quale punto di partenza per realizzare un tunnel sotterrano che avrebbe dovuto raggiungere un tombino in prossimità della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di via [OSCURATO:PERSONA] a Giugliano, luogo dove avrebbe dovuto essere consumata una rapina che, invece, si è arrestata allo stadio del tentativo perché si è attivato l'allarme dell'istituto di credito.All'esito del processo di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, il giudice non ha ritenuto credibile la spiegazione alternativa fornita dal ricorrente, che ha affermato di non avere avuto alcuna consapevolezza che veniva utilizzato il suo box, e lo ha condannato per il reato così come contestato. La Corte territoriale, a seguito dell'appello proposto dal difensore, ritenuto che gli atti posti in essere fossero univoci e idonei alla commissione della rapina e che la spiegazione alternativa dell'imputato fosse infondata, ha confermato la condanna. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di prove a carico dell'imputato quanto alla commissione del reato e in ordine al contributo che lo stesso avrebbe fornito nella condotta posta in essere dagli altri soggetti ritenuti come responsabili dello stesso con separato processo. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei primi due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di prove a carico dell'imputato quanto alla commissione del reato e in ordine al contributo che lo stesso avrebbe fornito nella condotta posta in essere dagli altri soggetti ritenuti come responsabili dello stesso con separato processo. Nello specifico il ricorrente rileva che nel corso delle indagini non sarebbero emersi elementi idonei a concludere nel senso della responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nella commissione del reato che altri soggetti, anche a sua insaputa, avevano intenzione di perpetrare utilizzando il garage di cui lo stesso avrebbe avuto una qualche disponibilità. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione della sentenza impugnata, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla consapevolezza del ricorrente in ordine all'attività posta in essere dai concorrenti nel reato nel box di sua proprietà ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi emersi, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell —iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Nello specifico, infatti, la Corte territoriale, evidenziando la circostanza che il lavoro di scavo si è protratto per un lungo lasso di tempo e l'esistenza di riferimenti anche nelle conversazioni intercettate al ricorrente, ha dato espressamente conto degli elementi ritenuti significativi in ordine al consapevole contributo fornito dall'imputato alla commissione del reato. La motivazione, d'altro canto, non risulta manifestamente illogica anche se confrontata con gli elementi ora indicati nell'atto di ricorso, quali gli spezzoni di alcune altre conversazioni, che non solo non risultano incompatibili con il ragionamento seguito dai giudici quanto, piuttosto, appaiono con questo nella sostanza coerenti, non fosse altro perché dimostrano comunque che il ricorrente conosceva gli altri autori del reato e che neanche gli ha impedito di proseguire quando il box si era allagato a causa di un danno provocato a un tubo dell'acqua durante l'esecuzione dello scavo. A fronte del contributo così fornito la conclusione dei giudici di merito nei termini del concorso nella commissione del reato è corretta. La condotta dallo stesso posta in essere, consistita quanto meno nell'avere consapevolmente dato la disponibilità del box che lo stesso aveva in uso, infatti, era funzionale alla realizzazione del reato con le modalità concordate e previste in quanto era idonea a rafforzare il proposito criminoso o comunque ad agevolare l'opera degli altri concorrenti, l'azione dei quali ha lo stesso facilitato, aumentando la possibilità della produzione del reato (cfr. Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01) 2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen. evidenziando che la condotta, che si è arrestata con l'intervento delle forze dell'ordine allertate dall'impianto di antifurto di un'agenzia diversa da quella che avrebbe dovuto essere oggetto della tentata rapina, non sarebbe giunta allo stato degli atti univoci e idonei a ritenere la sussistenza del tentativo di rapina La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra anche sul punto a quella del giudice di primo grado, ha fornito risposta corretta e adeguata all'analoga censura sollevata con i motivi di appello. Con il riferimento all'informativa di polizia giudiziaria e alla circostanza che l'attività si era interrotta allorché ha suonato l'allarme dell'istituto di credito, infatti, il giudice d'appello ha dato conto dell'idoneità e dell'univocità degli atti a compiere l'atto predatorio configurato nel capo di imputazione. Sotto tale profilo, d'altro canto, le considerazioni esposte nell'attuale impugnazione, nella quale si prospetta la possibilità di qualificare il reato quale tentato furto aggravato, sollecitano una diversa e alternativa lettura degli elementi emersi dai quali, invece, risulta evidente la predisposizione degli atti al fine di commettere una rapina. Come pure rilevato a pag. 5 della sentenza impugnata, infatti, le argomentazioni della difesa fanno riferimento a una ricostruzione degli eventi che risulta diversa dai modi e tempi che risultano dall'informativa della polizia giudiziaria acquisita. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese