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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2021

Cassazione n. 43618/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 maggio 2021 il Tribunale di Salerno, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania, ha annullato l'ordinanza dell'Il marzo 2021 in forza della quale il Giudice vallese aveva disposto il dissequestro dell'unità immobiliare in Pollica di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata al procedimento in cui erano indagati altri soggetti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché per ulteriori illeciti di natura sismica e paesaggistica, così ripristinando il vincolo cautelare.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare la ricorrente, dato conto dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi in ragione dell'eliminazione tempestiva dell'abuso realizzato nell'alloggio (abbattimento di wc e ripristino dello sgabuzzino), e del conseguente dissequestro dell'appartamento (invece nuovamente vincolato dal Tribunale della libertà su appello del Pubblico ministero), ha contestato l'ordinanza impugnata laddove è stata ritenuta la permanenza della lesività della struttura abusiva già completata, sotto il profilo del pericolo per il paesaggio e per l'ecosistema.

Al contrario, il Giudice salernitano avrebbe dovuto controllare la persistenza delle ragioni di giustificazione della misura tenuto conto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione, al fine di evitare un'esasperata compressione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica privata.

In ogni caso l'ordinanza avrebbe dovuto fornire adeguata giustificazione del vincolo reale, e in particolare del pericolo concreto e attuale che sarebbe stato arrecato dalla libera disponibilità del bene.

Al riguardo, doveva escludersi ogni automatismo tra semplice utilizzo del manufatto abusivo e compromissione degli interessi tutelati dal vincolo, mentre l'ordinanza impugnata si era limitata ad affermare che l'uso dell'immobile avrebbe determinato una perdurante lesione del paesaggio.

Né il pericolo poteva ricondursi all'uso personale e residenziale dell'appartamento, tra l'altro da parte del terzo acquirente di buona fede dell'immobile.

Mentre doveva considerarsi anche l'impatto delle opere nelle zone oggetto di particolare natura paesaggistica ambientale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In linea del tutto generale va solamente ricordato che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656).

4.1.1. Ciò posto, e nonostante i contrari rilievi della ricorrente, l'ordinanza impugnata ha correttamente illustrato il percorso argomentativo seguito.

Al riguardo, infatti, per un verso è invero corretto che il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela (Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017, dep. 2018, Dessi e altri, Rv. 272071).

D'altro canto va rilevato che, a fronte dei chiari passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata, il Tribunale della libertà ha appunto dato conto dell'avvenuta eliminazione dell'abuso relativo alle sole opere realizzate in difformità dell'illegittimo titolo abilitativo, laddove rimaneva invece inalterata l'abusività dell'intero fabbricato, derivante dall'illegittimità dello stesso permesso di costruire per violazione della normativa concernente il Piano territoriale Cilento costiero, anche in considerazione dell'illegittimo aumento di volumetria (due piani abitabili in luogo dell'unico piano preesistente con sovrastante sottotetto).

4.1.2. In tal senso quindi il ricorso in effetti già espressamente, e significativamente, intesta al vizio di motivazione le proprie ragioni di censura.

Oltre a ciò, l'impugnazione si duole nuovamente dell'iter logico seguito dall'ordinanza, che ha appunto in primo luogo richiamato i contenuti del precedente provvedimento del medesimo Giudice del riesame, che aveva a suo tempo confermato il sequestro preventivo dell'intero manufatto assumendone la consistente lesione del vincolo paesaggistico in un contesto di particolare pregio, proprio in ragione dell'avvenuto cospicuo aggravio urbanistico determinato dalla maggiore realizzazione di unità abitative rispetto a quanto sarebbe stato possibile.

In proposito, con ragionamento certamente non illogico, ed ancor meno manifestamente illogico, l'ordinanza censurata - tenuto invero conto anche del complesso di precedenti rilievi puntualmente riportati nella parte motiva, facenti parte di un quadro cautelare ritenuto ormai espressamente cristallizzato - ha appunto osservato che il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato è correlato all'utilizzo del fabbricato abusivo, capace di determinare, proprio appunto in relazione alla conformazione dell'abuso, una lesione perdurante dell'ambiente e del paesaggio.Al riguardo, e a conferma della corretta applicazione dei principi, questa Corte di legittimità ha invero osservato che, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio (Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, Romano, Rv. 272477).

La struttura motivazionale, pertanto, si presenta in proposito del tutto idonea, ed è palesemente esente dai vizi che ne consentirebbero l'annullamento alla stregua dei principi già ricordati.

5. La conseguente manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15/09/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2021 il Tribunale di Salerno, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania, ha annullato l'ordinanza dell'Il marzo 2021 in forza della quale il Giudice vallese aveva disposto il dissequestro dell'unità immobiliare in Pollica di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata al procedimento in cui erano indagati altri soggetti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché per ulteriori illeciti di natura sismica e paesaggistica, così ripristinando il vincolo cautelare. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare la ricorrente, dato conto dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi in ragione dell'eliminazione tempestiva dell'abuso realizzato nell'alloggio (abbattimento di wc e ripristino dello sgabuzzino), e del conseguente dissequestro dell'appartamento (invece nuovamente vincolato dal Tribunale della libertà su appello del Pubblico ministero), ha contestato l'ordinanza impugnata laddove è stata ritenuta la permanenza della lesività della struttura abusiva già completata, sotto il profilo del pericolo per il paesaggio e per l'ecosistema. Al contrario, il Giudice salernitano avrebbe dovuto controllare la persistenza delle ragioni di giustificazione della misura tenuto conto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione, al fine di evitare un'esasperata compressione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica privata. In ogni caso l'ordinanza avrebbe dovuto fornire adeguata giustificazione del vincolo reale, e in particolare del pericolo concreto e attuale che sarebbe stato arrecato dalla libera disponibilità del bene. Al riguardo, doveva escludersi ogni automatismo tra semplice utilizzo del manufatto abusivo e compromissione degli interessi tutelati dal vincolo, mentre l'ordinanza impugnata si era limitata ad affermare che l'uso dell'immobile avrebbe determinato una perdurante lesione del paesaggio. Né il pericolo poteva ricondursi all'uso personale e residenziale dell'appartamento, tra l'altro da parte del terzo acquirente di buona fede dell'immobile. Mentre doveva considerarsi anche l'impatto delle opere nelle zone oggetto di particolare natura paesaggistica ambientale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In linea del tutto generale va solamente ricordato che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656). 4.1.1. Ciò posto, e nonostante i contrari rilievi della ricorrente, l'ordinanza impugnata ha correttamente illustrato il percorso argomentativo seguito. Al riguardo, infatti, per un verso è invero corretto che il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela (Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017, dep. 2018, Dessi e altri, Rv. 272071). D'altro canto va rilevato che, a fronte dei chiari passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata, il Tribunale della libertà ha appunto dato conto dell'avvenuta eliminazione dell'abuso relativo alle sole opere realizzate in difformità dell'illegittimo titolo abilitativo, laddove rimaneva invece inalterata l'abusività dell'intero fabbricato, derivante dall'illegittimità dello stesso permesso di costruire per violazione della normativa concernente il Piano territoriale Cilento costiero, anche in considerazione dell'illegittimo aumento di volumetria (due piani abitabili in luogo dell'unico piano preesistente con sovrastante sottotetto). 4.1.2. In tal senso quindi il ricorso in effetti già espressamente, e significativamente, intesta al vizio di motivazione le proprie ragioni di censura. Oltre a ciò, l'impugnazione si duole nuovamente dell'iter logico seguito dall'ordinanza, che ha appunto in primo luogo richiamato i contenuti del precedente provvedimento del medesimo Giudice del riesame, che aveva a suo tempo confermato il sequestro preventivo dell'intero manufatto assumendone la consistente lesione del vincolo paesaggistico in un contesto di particolare pregio, proprio in ragione dell'avvenuto cospicuo aggravio urbanistico determinato dalla maggiore realizzazione di unità abitative rispetto a quanto sarebbe stato possibile. In proposito, con ragionamento certamente non illogico, ed ancor meno manifestamente illogico, l'ordinanza censurata - tenuto invero conto anche del complesso di precedenti rilievi puntualmente riportati nella parte motiva, facenti parte di un quadro cautelare ritenuto ormai espressamente cristallizzato - ha appunto osservato che il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato è correlato all'utilizzo del fabbricato abusivo, capace di determinare, proprio appunto in relazione alla conformazione dell'abuso, una lesione perdurante dell'ambiente e del paesaggio.Al riguardo, e a conferma della corretta applicazione dei principi, questa Corte di legittimità ha invero osservato che, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio (Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, Romano, Rv. 272477). La struttura motivazionale, pertanto, si presenta in proposito del tutto idonea, ed è palesemente esente dai vizi che ne consentirebbero l'annullamento alla stregua dei principi già ricordati. 5. La conseguente manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15/09/202
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