Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47880/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 23 aprile 2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 9 gennaio 2020, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2), e 349, secondo comma, cod. pen., perché, al fine di eseguire il reato edilizio di costruzione senza permesso di costruire, violava i sigilli apposti per ordine dell'autorità ad un manufatto abusivo, con l'aggravante di aver commesso il fatto nella qualità di custode; che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per mancata applicazione della relativa causa di non punibilità; 2) il vizio di motivazione in relazione alla mancata sospensione della pena e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della medesima ex art. 168, primo comma, cod. pen.; 3) la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo è inammissibile per genericità, mentre la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove precisa che il fatto contestato non può reputarsi di particolare tenuità in quanto aggravato a duplice titolo e compiuto attraverso la realizzazione di opere volte a rendere abitabile l'immobile abusivo; che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per analoghe considerazioni, in quanto il giudice di secondo grado ha specificato che, come risulta dal certificato penale aggiornato agli atti, l'imputata ha ottenuto una prima sospensione condizionale della pena, giusta decreto del Gip presso il Tribunale di Foggia in data 30 aprile 2015, divenuto esecutivo il 4 maggio 2016, per una serie di violazioni edilizie, e una seconda sospensione condizionale, giusta sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in data 9 luglio 2015, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2015, per ulteriori violazioni edilizie nonché per i delitti di cui agli artt. 632 e 633 cod. pen.; che, quanto alla revoca della sospensione condizionale decisa dal Tribunale, coerentemente sono state considerate del tutto vaghe le considerazioni svolte dalla ricorrente, che ha negato addirittura che con la sentenza del 9 luglio 2015 le fosse stata concessa detta sospensione; che la terza censura è parimenti generica, non essendosi la difesa confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato, da cui emerge che il delitto contestato era destinato a prescriversi nel termine massimo di 7 anni e 6 mesi a decorrere dalla data di accertamento del 4 gennaio 2013, e quindi il 4 luglio 2020, ma che è necessario tenere conto dei notevoli periodi di sospensione del corso 2 I della prescrizione occorsi durante il primo grado di giudizio, cosicché il termine massimo è maturato alla data del 23 luglio 2021, quando la Corte di appello aveva già emesso il provvedimento qui impugnato; che, conseguentemente non ha più alcun rilievo il suo spirare, visto il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata (ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Rv. 228349; Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 23 aprile 2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 9 gennaio 2020, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2), e 349, secondo comma, cod. pen., perché, al fine di eseguire il reato edilizio di costruzione senza permesso di costruire, violava i sigilli apposti per ordine dell'autorità ad un manufatto abusivo, con l'aggravante di aver commesso il fatto nella qualità di custode; che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per mancata applicazione della relativa causa di non punibilità; 2) il vizio di motivazione in relazione alla mancata sospensione della pena e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della medesima ex art. 168, primo comma, cod. pen.; 3) la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo è inammissibile per genericità, mentre la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove precisa che il fatto contestato non può reputarsi di particolare tenuità in quanto aggravato a duplice titolo e compiuto attraverso la realizzazione di opere volte a rendere abitabile l'immobile abusivo; che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per analoghe considerazioni, in quanto il giudice di secondo grado ha specificato che, come risulta dal certificato penale aggiornato agli atti, l'imputata ha ottenuto una prima sospensione condizionale della pena, giusta decreto del Gip presso il Tribunale di Foggia in data 30 aprile 2015, divenuto esecutivo il 4 maggio 2016, per una serie di violazioni edilizie, e una seconda sospensione condizionale, giusta sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in data 9 luglio 2015, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2015, per ulteriori violazioni edilizie nonché per i delitti di cui agli artt. 632 e 633 cod. pen.; che, quanto alla revoca della sospensione condizionale decisa dal Tribunale, coerentemente sono state considerate del tutto vaghe le considerazioni svolte dalla ricorrente, che ha negato addirittura che con la sentenza del 9 luglio 2015 le fosse stata concessa detta sospensione; che la terza censura è parimenti generica, non essendosi la difesa confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato, da cui emerge che il delitto contestato era destinato a prescriversi nel termine massimo di 7 anni e 6 mesi a decorrere dalla data di accertamento del 4 gennaio 2013, e quindi il 4 luglio 2020, ma che è necessario tenere conto dei notevoli periodi di sospensione del corso 2 I della prescrizione occorsi durante il primo grado di giudizio, cosicché il termine massimo è maturato alla data del 23 luglio 2021, quando la Corte di appello aveva già emesso il provvedimento qui impugnato; che, conseguentemente non ha più alcun rilievo il suo spirare, visto il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata (ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Rv. 228349; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 47880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris