CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20544/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la completezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della pena sostitutiva sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Cuprò, Rv. 275506), in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi che, anche se non espressamente confutati, risulterebbero logicamente incompatibili con la decisione adottata. Le complessive motivazioni della sentenza impugnata, sul trattamento punitivo e sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. danno conto di un negativo giudizio negativo sulla personalità dell'imputato che sarebbe incompatibile con la finalità rieducativa della pena cui sono finalizzate anche le sanzioni sostitutive. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La