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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 27637/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. 08/06/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1099 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1099del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E62 F839F) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74T20 F839J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L13 H501T) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 09722490969 ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1374/2020,pubblicata in data 8 ottobre 2020 (e che si assu- me notificata in data 26 ottobre 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] pignorato i crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di titolo Ric. n. 1099/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 esecutivo di formazione giudiziale.

Il giudice dell’esecuzione ha assegnato in suo favore l’importo di € 1.395,30, liquidando le spese di esecuzione in € 170,00 per competenze ed € 98,50 per anticipazioni, oltre accessori (con distrazione in favore del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

La creditrice ha pro- posto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di assegnazione, contestando l’importo liquidato in suo favore a titolo di spese di esecuzio- ne.

Nel corso della fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, quest’ultimo ha disposto la parziale modifica dell’ordinanza opposta, riconoscendo in favo- re della creditrice l’importo di € 735,00 (anziché € 170,00) per i compensi relativi al processo esecutivo (fermo il resto) ed ha fissato il termine perentorio per l’instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione stessa a cognizione piena.

La creditrice ha provveduto ad instaurare tale giudizio di meri- to, al fine di ottenere la liquidazione delle relative spese, in- cluse quelle della fase sommaria, liquidazione che era stata omessa dal giudice dell’esecuzione.

Il Tribunale di Treviso ha dichiarato inammissibili le sue do- mande, condannandola altresì al pagamento delle spese pro- cessuali.

Ricorre la Grimaldi, sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Ric. n. 1099/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza im- pugnata (che la stessa ricorrente dichiara esserle stata notifi- cata in data 26 ottobre 2020)con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

All’esito dell’esame degli atti compiuto direttamente dalla Cor- te, risulta infatti prodotta esclusivamente la copiadel suddetto provvedimento, certificata conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico, ma priva della relazione di notificazione, che risulterebbe effettuata in data 26 ottobre 2020 , secondo quanto dichiara la stessa ricorrente.

È appena il caso di ribadire che «in tema di ricorso per cassa- zione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponen- dosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 –01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2 , Ordi- nanza n. 19695del 22/07/2019 , Rv. 654987 – 01; Sez.

L , Sen- tenza n.3466 del 12/02/2020 , Rv. 656775 – 01; Sez. 1 , Ordi- nanza n. 14360del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01 ).

Si osserva inoltre che:a) la sentenza impugnata, con la rela- zione di notificazione, non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente (mentre l’altra parte intimata è rimasta addi- rittura tale); b) il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata Ric. n. 1099/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 (pubblicazione della sentenza in data 8 ottobre 2020; notifica- zione del ricorso in data 23 dicembre 2020).

Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giuri- sprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe luogo per la dichiarazione dell’improcedibilità del ricorso.

Quest’ultimo, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche, come delle difese della controparte. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dich iara improcedibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 .

Ric. n. 1099/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. 08/06/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1099 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1099del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E62 F839F) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74T20 F839J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L13 H501T) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 09722490969 ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1374/2020,pubblicata in data 8 ottobre 2020 (e che si assu- me notificata in data 26 ottobre 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] pignorato i crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di titolo Ric. n. 1099/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 esecutivo di formazione giudiziale. Il giudice dell’esecuzione ha assegnato in suo favore l’importo di € 1.395,30, liquidando le spese di esecuzione in € 170,00 per competenze ed € 98,50 per anticipazioni, oltre accessori (con distrazione in favore del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]). La creditrice ha pro- posto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di assegnazione, contestando l’importo liquidato in suo favore a titolo di spese di esecuzio- ne. Nel corso della fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, quest’ultimo ha disposto la parziale modifica dell’ordinanza opposta, riconoscendo in favo- re della creditrice l’importo di € 735,00 (anziché € 170,00) per i compensi relativi al processo esecutivo (fermo il resto) ed ha fissato il termine perentorio per l’instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione stessa a cognizione piena. La creditrice ha provveduto ad instaurare tale giudizio di meri- to, al fine di ottenere la liquidazione delle relative spese, in- cluse quelle della fase sommaria, liquidazione che era stata omessa dal giudice dell’esecuzione. Il Tribunale di Treviso ha dichiarato inammissibili le sue do- mande, condannandola altresì al pagamento delle spese pro- cessuali. Ricorre la Grimaldi, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Ric. n. 1099/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza im- pugnata (che la stessa ricorrente dichiara esserle stata notifi- cata in data 26 ottobre 2020)con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. All’esito dell’esame degli atti compiuto direttamente dalla Cor- te, risulta infatti prodotta esclusivamente la copiadel suddetto provvedimento, certificata conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico, ma priva della relazione di notificazione, che risulterebbe effettuata in data 26 ottobre 2020 , secondo quanto dichiara la stessa ricorrente. È appena il caso di ribadire che «in tema di ricorso per cassa- zione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponen- dosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 –01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2 , Ordi- nanza n. 19695del 22/07/2019 , Rv. 654987 – 01; Sez. L , Sen- tenza n.3466 del 12/02/2020 , Rv. 656775 – 01; Sez. 1 , Ordi- nanza n. 14360del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01 ). Si osserva inoltre che:a) la sentenza impugnata, con la rela- zione di notificazione, non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente (mentre l’altra parte intimata è rimasta addi- rittura tale); b) il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata Ric. n. 1099/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 (pubblicazione della sentenza in data 8 ottobre 2020; notifica- zione del ricorso in data 23 dicembre 2020). Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giuri- sprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe luogo per la dichiarazione dell’improcedibilità del ricorso. Quest’ultimo, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche, come delle difese della controparte. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dich iara improcedibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 . Ric. n. 1099/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 202
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