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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 26114/2025

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hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimentodell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] , ha unificato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc., pen. sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati dalle sentenzeirrevocabili emesse dalla Corte d i appello di Napoli in data 23 aprile 2021 (condannaper la violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessa tra aprilee settembre 2014) e d al Tribunale di Salerno – Sezione G.i.p. in data 17 novembre2021 (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra marzo ed aprile 2014).

Ha, invece, rigettato l’istanza con riferimentoal reato di estorsione commesso tra settembre 2002 e gennaio 2003 giudicatocon la s entenza della Corte d’appello di Salerno in data 1 aprile 2022 .

Aragione della decisione osserva che, a differenza del reato di associazione finalizzataal traffico illecito di sostanze stupefacenti e del delitto di produzione e trafficoillecito di sostanze stupefacenti, legati da un collante di ordine logico e cronologico,il reato di estorsione , oltre a ledere un diverso bene giuridico, è stato commessomolto tempo prima, vale a dire tra il settembre 2002 e il gennaio 2003. 2.Ricorre per cassazione Parisi, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]Russo, sviluppando due motivi. 2.1.Con il primo denuncia omessa o insufficiente motivazione in punto di valutazionedel vincolo della continuazion e .

Evidenziache il Tribunale ha considerato decisiva la distanza temporale tra i reatitrascurandoche la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno ha riconosci u to ilvincolo della continuazione tra il reato sub judice e altri reati oggetto di quattro sentenzecommessi a partire dal 2006 e fino al 2012 .

Allaluce di questo dato è palesemente erronea l’affermazione dell’ordinanza impugnata sulla eccessiva distanza temporale posto che i l reato d i estorsione giudicatodalla sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 1 aprile 2022 è statocommesso in un’epoca , l’anno 2003, più ravvicinata quanto meno rispetto adalcuni dei reati dal l a sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione G.i.p. in data 17novembre 2021 che ha unificat o ex art. 81, secondo comma, cod. pen., fatti - reatocommessi a distanza non di tre ma addirittura di sei anni , quindi in un lasso temporalepiù ampio rispetto a quello considerato ostativo ai fini dell’ applicazione dellacontinuazione dall ’ ordinanza impugnata.

Oltrea quello temporale , dovevano essere presi in considerazione gli ulteriori indicatori della preordinazione criminosa quale l’ omogeneità delle violazioni , le singolecausali, le modalità della condotta , le abitudini d i vita programmate. 2.2.Con il secondo motivo denunci omessa valutazione della sussistenza della continuazionetra reati fine e partecipazione all’associazione ex art. 416 bis cod. pen.

IlGiudice dell’esecuzione , nonostante le chiare indicazioni contenute nella richiesta ed i riferimenti contenuti nelle sentenze , non ha attribuito adeguata rilevanzaal dato pacifico c he Parisi, nel periodo di commissione dei reati oggetto dellasentenza esclusa dal vincolo della continuazione (settembre 2002/gennaio 2003),era già a pieno titolo inserito nel sodalizio criminale Noschese - Giffoni , costoladel clan Pecoraro - R enna e che l’estorsione commessa tra gli anni 2002 e 2003,al pari degli a l tri r e ati commessi tra gli anni 2006 e 2012 già unificati ex art. 81,secondo comma, cod. pen. , costituiva uno dei reati scopo dell’associazione. 3.In data 13 giugno 2025, quin di oltre il termine massimo previsto dall ’ art. 611,comma1, cod. proc. pen. sono pervenute le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA].Esse per la loro intempestività non possono essere prese in esame.

CONSIDERATOIN DIRITTO Entrambii motivi di ricorso , che possono essere trattati congiuntamente per laconnessione logica delle questioni poste, non sono fondati . 1.Sostiene il ricorrente che il reato di es torsione, contrariamente a quanto ritenutodal Giudice dell ’ esecuzione con una motivazione illogica e travis ante i dati accertatiin sede di cognizione , è legato dal medesimo disegno criminoso ai reati giàunificati, o dal lo stesso provvedimento impugnato o in sede cognitiva, perché commessoin uno spazio temporale non diverso da quello che separa questi ultimi e,soprattutto, perché com messo, al pari delle altre violazioni , nella qualità di affiliatoal sodalizio criminale Noschese - Giffoni, costola del clan Pecoraro - Renna 2.Il Tribunale non è incappato nella denuncia ta incongr ue nza logica .

L’ordinanza impugnata , senza escludere la fon d atezza della ricostruzione difensivasecondo cui anche il reato estorsivo era stato commesso “ nell ’ alveo d el canNoschese - Giffoni e del clan Pecoraro - Renna ” , ha ritenuto insussistente il vincolocontinuazione attribuendo decisiva rilevanza alla distanza temporale tra l e deliberazionicriminose relative ai reati di cui è stata chi esta l ’ unif i cazione : da una partela partecipazione all ’ associazione dedita al narcotraffico ed i singoli reati di cessionedi stupefacente ( commessi da marzo a settembre 2014 ) , dall ’ altra il reato diestorsione commesso tra settembre 2002 e gennaio 2003 .

Anchedando per accertata , attraverso l ’alternativa lettura delle sentenze di cognizioneproposta dalla difesa , l ’ adesione di Parisi a l sodalizio camorristico già del2002 , quindi in epoca anteriore a lla consumazione del reato di estorsione , l’argomentazione del Tribunale rimane corretta non potendosi logicamente sostenere che già a quell ’ epoca fosse insort a insieme e contestualmente al la deliberazione criminosa relativa al l ’ estorsione anche quella relativa alla partecipazioneall’associazione dedita al narcotraffico che avrebbe operato , per pochi mesi , ben 12 anni dopo , probabilmente sotto la protezione del clan o comunquein stretto collegamento con il sodalizio camorristico, e i suoi reati fine.

Secondola stessa prospettazione difensiva , Parisi, pur in assenza di uno specificoaccertamento per partecipazione al reato di cui all’ a rt. 416 bis cod. pen., avrebbesin dall’ epoca di consumazione dell’estorsione condiviso , al pari degli altri associati,il programma associativo, rimasto immutato nel tempo anche durante i periodidi carcerazione .

Tale programma prevedeva, tra l’altro , la consumazione diestorsioni ai danni degli operatori commerciali del territorio controllato dal clan, sfruttandola consolidata capacità di intimidazione.

Talecondivisione, per la sua genericità, è concetto diverso da quello della ideazionee programmazione nelle linee generali del singolo episodio criminoso, rilevanteai fini della continuazione, che, con riferimento al rapporto tra il reato associativo ed i reati scopo, implica necessariamente la presenza nella mente dell'agente,al momento dell'adesione al sodalizio, di una deliberazione di fondo, comprensivanon solo della tipologia astratta delle ulteriori violazioni necessarie al perseguimentodel fine comune del gruppo, nella specie le estorsioni, ma anche deglielementi più significativi che in concreto ne caratterizzeranno la concreta esecuzione(cfr. ex multis Sez. 5 , n. 20900 del 26/04/2021 , Gattuso, Rv. 281375 –01; Sez. 6 , n. 51906 del 15/09/2017 Carpentieri , Rv. 271569 – 01 ) .

Elementidi questo tipo, invero, non sono stati neanche prospettati, ritenendo il ricorrente sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'unitarietà del disegno criminoso, l’essersi sempre avvalso nella consumazione dei reati oggetto della richiesta di unificazione del prestigio criminale derivategli dall’appartenenza al sodaliziocriminale.

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimentodell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] , ha unificato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc., pen. sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati dalle sentenzeirrevocabili emesse dalla Corte d i appello di Napoli in data 23 aprile 2021 (condannaper la violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessa tra aprilee settembre 2014) e d al Tribunale di Salerno – Sezione G.i.p. in data 17 novembre2021 (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra marzo ed aprile 2014). Ha, invece, rigettato l’istanza con riferimentoal reato di estorsione commesso tra settembre 2002 e gennaio 2003 giudicatocon la s entenza della Corte d’appello di Salerno in data 1 aprile 2022 . Aragione della decisione osserva che, a differenza del reato di associazione finalizzataal traffico illecito di sostanze stupefacenti e del delitto di produzione e trafficoillecito di sostanze stupefacenti, legati da un collante di ordine logico e cronologico,il reato di estorsione , oltre a ledere un diverso bene giuridico, è stato commessomolto tempo prima, vale a dire tra il settembre 2002 e il gennaio 2003. 2.Ricorre per cassazione Parisi, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]Russo, sviluppando due motivi. 2.1.Con il primo denuncia omessa o insufficiente motivazione in punto di valutazionedel vincolo della continuazion e . Evidenziache il Tribunale ha considerato decisiva la distanza temporale tra i reatitrascurandoche la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno ha riconosci u to ilvincolo della continuazione tra il reato sub judice e altri reati oggetto di quattro sentenzecommessi a partire dal 2006 e fino al 2012 . Allaluce di questo dato è palesemente erronea l’affermazione dell’ordinanza impugnata sulla eccessiva distanza temporale posto che i l reato d i estorsione giudicatodalla sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 1 aprile 2022 è statocommesso in un’epoca , l’anno 2003, più ravvicinata quanto meno rispetto adalcuni dei reati dal l a sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione G.i.p. in data 17novembre 2021 che ha unificat o ex art. 81, secondo comma, cod. pen., fatti - reatocommessi a distanza non di tre ma addirittura di sei anni , quindi in un lasso temporalepiù ampio rispetto a quello considerato ostativo ai fini dell’ applicazione dellacontinuazione dall ’ ordinanza impugnata. Oltrea quello temporale , dovevano essere presi in considerazione gli ulteriori indicatori della preordinazione criminosa quale l’ omogeneità delle violazioni , le singolecausali, le modalità della condotta , le abitudini d i vita programmate. 2.2.Con il secondo motivo denunci omessa valutazione della sussistenza della continuazionetra reati fine e partecipazione all’associazione ex art. 416 bis cod. pen. IlGiudice dell’esecuzione , nonostante le chiare indicazioni contenute nella richiesta ed i riferimenti contenuti nelle sentenze , non ha attribuito adeguata rilevanzaal dato pacifico c he Parisi, nel periodo di commissione dei reati oggetto dellasentenza esclusa dal vincolo della continuazione (settembre 2002/gennaio 2003),era già a pieno titolo inserito nel sodalizio criminale Noschese - Giffoni , costoladel clan Pecoraro - R enna e che l’estorsione commessa tra gli anni 2002 e 2003,al pari degli a l tri r e ati commessi tra gli anni 2006 e 2012 già unificati ex art. 81,secondo comma, cod. pen. , costituiva uno dei reati scopo dell’associazione. 3.In data 13 giugno 2025, quin di oltre il termine massimo previsto dall ’ art. 611,comma1, cod. proc. pen. sono pervenute le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA].Esse per la loro intempestività non possono essere prese in esame. CONSIDERATOIN DIRITTO Entrambii motivi di ricorso , che possono essere trattati congiuntamente per laconnessione logica delle questioni poste, non sono fondati . 1.Sostiene il ricorrente che il reato di es torsione, contrariamente a quanto ritenutodal Giudice dell ’ esecuzione con una motivazione illogica e travis ante i dati accertatiin sede di cognizione , è legato dal medesimo disegno criminoso ai reati giàunificati, o dal lo stesso provvedimento impugnato o in sede cognitiva, perché commessoin uno spazio temporale non diverso da quello che separa questi ultimi e,soprattutto, perché com messo, al pari delle altre violazioni , nella qualità di affiliatoal sodalizio criminale Noschese - Giffoni, costola del clan Pecoraro - Renna 2.Il Tribunale non è incappato nella denuncia ta incongr ue nza logica . L’ordinanza impugnata , senza escludere la fon d atezza della ricostruzione difensivasecondo cui anche il reato estorsivo era stato commesso “ nell ’ alveo d el canNoschese - Giffoni e del clan Pecoraro - Renna ” , ha ritenuto insussistente il vincolocontinuazione attribuendo decisiva rilevanza alla distanza temporale tra l e deliberazionicriminose relative ai reati di cui è stata chi esta l ’ unif i cazione : da una partela partecipazione all ’ associazione dedita al narcotraffico ed i singoli reati di cessionedi stupefacente ( commessi da marzo a settembre 2014 ) , dall ’ altra il reato diestorsione commesso tra settembre 2002 e gennaio 2003 . Anchedando per accertata , attraverso l ’alternativa lettura delle sentenze di cognizioneproposta dalla difesa , l ’ adesione di Parisi a l sodalizio camorristico già del2002 , quindi in epoca anteriore a lla consumazione del reato di estorsione , l’argomentazione del Tribunale rimane corretta non potendosi logicamente sostenere che già a quell ’ epoca fosse insort a insieme e contestualmente al la deliberazione criminosa relativa al l ’ estorsione anche quella relativa alla partecipazioneall’associazione dedita al narcotraffico che avrebbe operato , per pochi mesi , ben 12 anni dopo , probabilmente sotto la protezione del clan o comunquein stretto collegamento con il sodalizio camorristico, e i suoi reati fine. Secondola stessa prospettazione difensiva , Parisi, pur in assenza di uno specificoaccertamento per partecipazione al reato di cui all’ a rt. 416 bis cod. pen., avrebbesin dall’ epoca di consumazione dell’estorsione condiviso , al pari degli altri associati,il programma associativo, rimasto immutato nel tempo anche durante i periodidi carcerazione . Tale programma prevedeva, tra l’altro , la consumazione diestorsioni ai danni degli operatori commerciali del territorio controllato dal clan, sfruttandola consolidata capacità di intimidazione. Talecondivisione, per la sua genericità, è concetto diverso da quello della ideazionee programmazione nelle linee generali del singolo episodio criminoso, rilevanteai fini della continuazione, che, con riferimento al rapporto tra il reato associativo ed i reati scopo, implica necessariamente la presenza nella mente dell'agente,al momento dell'adesione al sodalizio, di una deliberazione di fondo, comprensivanon solo della tipologia astratta delle ulteriori violazioni necessarie al perseguimentodel fine comune del gruppo, nella specie le estorsioni, ma anche deglielementi più significativi che in concreto ne caratterizzeranno la concreta esecuzione(cfr. ex multis Sez. 5 , n. 20900 del 26/04/2021 , Gattuso, Rv. 281375 –01; Sez. 6 , n. 51906 del 15/09/2017 Carpentieri , Rv. 271569 – 01 ) . Elementidi questo tipo, invero, non sono stati neanche prospettati, ritenendo il ricorrente sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'unitarietà del disegno criminoso, l’essersi sempre avvalso nella consumazione dei reati oggetto della richiesta di unificazione del prestigio criminale derivategli dall’appartenenza al sodaliziocriminale. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ric
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