CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;– controricorrente –Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso;– controricorrente –Numero registro generale 31436/2020Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 16598/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce depositata il 07/05/2020 e nonnotificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1186/2019 del13.5.2019 con cui, su ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], gli era stato intimato ilpagamento dell'importo di euro 17.231,82, a titolo di corrispettivo dovutoper l'attività defensionale svolta nel giudizio civile n. 89/2017 R.G..L'opponente chiedeva, in via preliminare, di chiamare in causa l'avv.[OSCURATO:PERSONA], a suo dire vero dominus della causa civile, col quale soltantosi sarebbe messo in relazione ed al quale solo avrebbe inteso conferiremandato; contestava la misura del compenso richiesto, calcolato in misurapressocché massima, nonostante nel giudizio n. 89/2017 R.G. fosse statoerroneamente chiesto un importo a titolo di risarcimento del danno, parisostanzialmente al minimo di cui alle Tabelle di Milano.Nel costituirsi in giudizio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] contestava le deduzionistesso spettanti, pari ad euro 1.198,16, oltre IVA, per la fase di mediazioneobbligatoria, euro 1.765,47, oltre IVA, per l'attività svolta in sede penale,euro 15.000,00 per l'attività stragiudiziale svolta ed euro 17.637,72, oltreIVA, per l'attività svolta nel giudizio civile n. 89/2017 R.G.; importo da cuidetrarre l'acconto ricevuto di € 3.700,00.2. Il Tribunale di Lecce revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Nicolìa corrispondere all’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 9.676,81 e all’avv.[OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 7.803,47, il tutto oltre interessidall’ordinanza al saldo.Osservava a tal fine che: a) dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio eraemerso che il Nicolì aveva conferito mandato sia all'avv. [OSCURATO:PERSONA] cheall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione di azione giudiziale nei confronti2 di 8Numero registro generale 31436/2020Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 16598/2026Data pubblicazione 27/05/2026della ASL di Lecce (giudizio n. 89/2017 R.G.) per l'accertamento dellaresponsabilità dei sanitari per il decesso della di lui moglie e per la condannadella ASL al risarcimento dei danni subiti, sicché entrambi i procuratoriavevano diritto al compenso per l'attività svolta in quel giudizio, da liquidarecomplessivamente, per ciascun difensore, nell'importo di euro 9.272,71 ;b) all'avv. [OSCURATO:PERSONA] andava altresì riconosciuto il compenso per lamediazione obbligatoria, ex art. art. 20, comma 1-bis, d.m. 55/2014,nell'importo da lui richiesto di euro 1.450,76, siccome congruo; c) nessuncompenso poteva, invece, essere riconosciuto per l'attività in sede penale,visto che non risultava documentata alcuna attività, ma, anzi, risultavapacifico che in quella sede il Nicolì era stato seguito da altro difensore; d)nulla poteva riconoscersi nemmeno per la fase stragiudiziale, posto che sitrattava di attività svolta in corso di causa, priva di quell'autonoma rilevanzache è richiesta dall'art. 20, comma 1, d.m. 55/2014 ai fini delriconoscimento del compenso ("L'attività stragiudiziale svolta prima o inconcomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanzarispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numericidi cui alla allegata tabella").3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di due motivi, illustrati da memoria.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separaticontroricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va evidenziato che, in tema di liquidazione degli onorarie diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva delprocedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, maimpugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversiariguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'andella pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cuial citato art. 14 (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 35026 del 14/12/2023).3 di 8Numero registro generale 31436/2020Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 16598/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ad onta della qualificazione, il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7,Cost. è un mezzo di impugnazione ordinario, atteso che condiziona ilpassaggio in giudicato della sentenza ex art. 324 c.p.c. ed è proponibile pergli stessi motivi (ivi compreso quello di motivazione) ammessi per il ricorsoordinario (perché il quinto comma dell’art. 360 c.p.c. ha esteso alle ipotesidi ricorso straordinario per cassazione l’applicazione delle disposizioni di cuial primo – vizi deducibili – ed al terzo – ricorso per saltum – comma dellostesso art. 360 c.p.c.), nella stessa forma e nel medesimo termine.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi il Tribunalepronunciato sulla sua eccezione di inadempimento ritualmente introdotta ingiudizio (con comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]) a seguito della domanda riconvenzionale proposta dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo è fondato.A seguito della chiamata in causa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indicato dal Nicolìquale vero dominus della causa civile, col quale soltanto si sarebbeinterfacciato ed al quale solo avrebbe inteso conferire mandato) e della suacostituzione avvenuta con memoria depositata il 29.10.2019, l’alloraopponente ha depositato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] una comparsa dicostituzione e risposta avverso la domanda riconvenzionale proposta daldetto professionista, eccependo l’inadempimento del medesimo cheavrebbe, a suo dire, giustificato l’esclusione del diritto al compenso o,almeno, la liquidazione in favore di entrambi gli avvocati congiuntamente diun unico compenso nella misura del minimo tabellare.L’eccezione di inadempimento si fondava, sostanzialmente, su tre rilievimossi all’operato del difensore: a) la mancata allegazione, ai fini delladeterminazione del quantum, della insussistenza di altri familiari conviventie della giovane età della vittima e dell’avente diritto; b) la determinazionedella domanda risarcitoria nei limiti del minimo tabellare (euro 163.990,00),4 di 8Numero registro generale 31436/2020Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 16598/2026Data pubblicazione 27/05/2026anziché nella misura massima del range (euro 326.150,00); c) la mancatapreventiva illustrazione degli oneri di spesa preventivabili, del grado dicomplessità dell’incarico, delle prestazione e attività da svolgere, deipossibili sviluppi della pratica e delle prevedibili spese da sostenersi perl’assistenza legale.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, assume che il deposito della dettacomparsa non sarebbe avvenuta alla prima udienza successiva alla suacostituzione (vale a dire, a quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata dal giudice ancheper la discussione sulla richiesta di sequestro conservativo da lui proposta),ma tardivamente alla seconda.Tuttavia, l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] venne fissata anche per decidere sullarichiesta cautelare, laddove quella immediatamente successiva del15.11.2019 fu fissata su istanza del difensore dell’allora opponente e vennedestinata al merito della controversia, rappresentando, per l’effetto, laprima possibilità utile per contrastare la domanda riconvenzionale.Ne consegue che, essendo stata sollevata l’eccezione di inadempimentotempestivamente e non essendosi il Tribunale pronunciato, neppureimplicitamente (posto che la circostanza che una domanda o eccezionesiano stati indicati nella illustrazione dei fatti di causa che precede lamotivazione del provvedimento non implica che quella domanda o quellaeccezione sia stata implicitamente rigettata sulla base di una pronunciaontologicamente incompatibile), sulla stessa, si è in presenza di unaomissione di pronuncia.L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, aprestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.,comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dallaviolazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può darluogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio dicui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente5 di 8Numero registro generale 31436/2020Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 16598/2026Data pubblicazione 27/05/2026informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cuil'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nellasequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico), di esso ilgiudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quantoelemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025). L'avvocato, nellaprestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile comeadempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a normadell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla naturadell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comportainadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato arispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c.,la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnicidi particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata taleda incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base dicriteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito dellalite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può,tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dellaprestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione delcomportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbeeffettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio (Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 15526 del 10/06/2025; cfr. altresì Cass., Sez. 2,Sentenza n. 5928 del 23/04/2002).Nell’esaminare la detta eccezione, il giudice del rinvio dovrà tener presenteche l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dalcliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale,purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, nonpotendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizioed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la6 di 8Numero registro generale 31436/2020Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 16598/2026Data pubblicazione 27/05/2026negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, nonabbia pregiudicato la "chance" di vittoria (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25894del 15/12/2016).3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi ilTribunale pronunciato sulla sua eccezione di inadempimento ritualmenteintrodotta nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo avverso la richiestadei compensi formulata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente l’addebito dinegligenza mossale per aver quantificato nell’atto di citazione introduttivodel giudizio presupposto la domanda risarcitoria nella misura minima (euro163.990,00) del range previsto dalle tabelle del danno non patrimonialeelaborate presso il Tribunale di Milano.3.1. Il motivo è fondato, se solo si considera che, a fronte dell’eccezione diinadempimento tempestivamente sollevata dall’opponente con il ricorso inopposizione, il Tribunale di Lecce non si è pronunciato, neppureimplicitamente, sulla stessa.E’ opportuno evidenziare che non ricorre il vizio di omessa pronuncia soloove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domandao eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica dellapronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamentetrattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cuiesame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (cfr., di recente, Cass., Sez. 2, Ordinanza n.25710 del 26/09/2024).Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale si è concentrato esclusivamentesulle attività professionali in concreto svolte dai due avvocati e sugli importida riconoscere a titolo di compenso.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei duemotivi del ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata, con conseguente rinvio7 di 8Numero registro generale 31436/2020Numero sezionale 1219/2026Numero di raccolta generale 16598/2026Data pubblicazione 27/05/2026della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce,in diversa composizione personale, il quale deciderà il merito della causaqui segnalate. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche perle spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 7.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo8 di 8