CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21132/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata in limine; ritenuto che il primo motivo, che deduce la intervenuta prescrizione del reato, non è consentito in questa sede, poiché presuppone una rivalutazione del fatto che, cristallizzato nelle sentenze di primo e di secondo grado come commesso (nei termini della contestazione portata dalla imputazione) al novembre 2017, non è mai stata contestata in precedenza nel giudizio di merito e non può pertanto essere formulata in questa sede, deputata alla valutazione del diritto ma deprivata della valutazione del fatto, come elemento di ricostruzione alternativa della vicenda storica; considerato che gli ulteriori motivi sono, nel loro complesso, come anche rivelato dal tenore della memoria inviata prima dell'udienza (ove si fa riferimento alle censure rivolte dalla difesa con l'impugnazione di primo grado) meramente ripetitive e dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto che già sono state oggetto dell'appello, adeguatamente affrontate e risolte dalla decisione d'appello, in assenza di omissioni motivazionali e di manifeste illogicità motivazionali, nemmeno enucleate nei motivi, che parlano confusamente e promiscuamente di "mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità" della motivazione, ponendosi in conflitto concettuale del costante insegnamento di questa Corte secondo cui la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, indice ineludibile della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere [OSCURATO:PERSONA] P