CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do Contardi, giusta procuraallegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Vicesindaco pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n.21, pressogli uffici dell’Avvocatura capitolina, rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –Numero registro generale 3528/2019Numero sezionale 1306/2025Numero di raccolta generale 11184/2026Data pubblicazione 26/04/2026e controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- intimata -avverso la sentenza n. 15431/2018 [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 25/7/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/4/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.1. Con sentenza n. 15431/2018, il Tribunale di Roma ha respintol’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2852/2014 delGiudice di pace di Roma, con cui era stata rigettata l’eccezione diprescrizione da lui posta a fondamento dell’opposizione ex art. 615 cod.proc. civ. proposta avverso l’intimazione di pagamento n.09720139095496756000, notificatagli da [OSCURATO:PERSONA], oggi Agenziadelle entrate -Riscossione.1.1. Per quel che qui ancora rileva, il Tribunale ha osservato chetra la notifica del verbale di accertamento prodromico dell’iscrizione aruolo e la notifica della cartella esattoriale non era decorso ilquinquennio.3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato da successivamemoria, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Agenziadelle entrate – Riscossione non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma Idell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione efalsa applicazione dell’art. 209 cod. strada e 28 l. 689/81, nonchédell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale pronunciatoRic. 2019 n. 3528 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -2-Numero registro generale 3528/2019Numero sezionale 1306/2025Numero di raccolta generale 11184/2026Data pubblicazione 26/04/2026sull’intervenuta prescrizione quinquennale del credito preteso inquanto comunque maturata tra la asserita data di notifica della cartellaesattoriale e la notifica dell’intimazione di pagamento: in sentenza, ilTribunale si sarebbe limitato ad escludere l’intervenuta prescrizione trala data della notifica dell’accertamento prodromico e la data dellanotifica della cartella esattoriale, senza esaminare la fondatezzadell’eccezione di prescrizione in relazione al periodo ulteriormentedecorso.1.1. La censura, compiutamente articolata con l’indicazione delmotivo di appello in cui la questione è stata posta, è fondata.Effettivamente il Tribunale ha considerato unicamente –escludendo la prescrizione e rigettando l’eccezione – il tempointercorso tra la notifica del verbale di accertamento, avvenuta in data9/7/2003 e la notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 5/6/2008;non ha, invece considerato il tempo intercorso tra quest’ultima data ela notifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta in data 22/8/2013.Nella specie, invece, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che lanotifica della cartella di pagamento, sebbene abbia avuto efficaciainterruttiva della prescrizione, ha segnato il decorso di un nuovotermine di prescrizione, di durata quinquennale, ai sensi e per gli effettidegli art. 209 cod. strada e del richiamato art. 28 l. 689/81, secondocui il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioniamministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cuiè stata commessa la violazione, ma ferma restando l'interruzione comeregolata dalle norme del codice civile.Per altro verso, deve pure qui richiamarsi il principio sancito dalleSezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016,secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi oimpugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque diriscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dellaRic. 2019 n. 3528 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -3-Numero registro generale 3528/2019Numero sezionale 1306/2025Numero di raccolta generale 11184/2026Data pubblicazione 26/04/2026irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» deltermine di prescrizione breve eventualmente previsto in quelloordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.: questo principio,infatti, si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva dicrediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate delloStato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delleProvince, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioniamministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative ecosì via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termineconcesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fareapplicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titologiudiziale divenuto definitivo (e nella specie ciò non risulta accaduto).2. Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa persona fisica, perchéprovveda al riesame dell’eccezione di prescrizione sollevatadall’opponente [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei principi e dei rilieviin fatto suesposti.Statuendo in rinvio, il Tribunale deciderà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di Roma in diversa persona fisica, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 24 aprile 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2019 n. 3528 sez. S2 - ud. 24-4-2025 -4-