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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 13872/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05//2025 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per la costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma - riformando la sentenza di primo grado solo in punto pena - ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti previsti dagli artt. 56, 317 cod. pen. (capo A) edagli artt. 479, in relazione all'art. 476, secondo comma cod. pen. (capo B), condannandolo alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento del danno subito dalla parte civile.

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo quattro motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce — cumulativamente l'erronea applicazione della legge processuale, il travisamento delle prove e vizi di motivazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi di tentata concussione ex artt. 56, 317 cod. pen., in luogo di quella di induzione indebita, ex art. 319-quater cod. pen. e con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di falsità ideologica.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

3. Nella requisitoria, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.

5. Nella memoria depositata in data 5 febbraio 2026, il difensore del ricorrente ha, in sintesi, richiamato i motivi di ricorso.

6. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 12 febbraio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va, anzitutto, premesso che, nel caso in esame, i giudici di primo e secondo 2grado hanno ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti - in fatto e in diritto - coerenti tra loro.

2.1. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] ha abusato della sua qualità di assistente della Polizia di Stato e dei poteri a lui conferiti per esercitare pressione morale di natura costrittiva sulla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], socio di una piccola impresa artigiana.

Stando alle sentenze di primo e secondo grado, l'obiettivo perseguito da [OSCURATO:PERSONA] era quello di ottenere l'espletamento di una lavorazione (la realizzazione di una finestra con zanzariera) del valore di circa 1500 euro (da ottenere gratuitamente o, comunque, ad un prezzo di favore); secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le condotte costrittive sono perdurate da luglio 2014 a marzo-aprile 2015; in tale periodo, l'imputato, presentandosi in divisa e con l'auto di servizio, ha indirizzato alla persona offesa reiterate sollecitazioni a svolgere la lavorazione pretesa, al contempo prospettando esplicitamente (e, dunque, minacciosamente) la possibilità che «avrebbe trovato il modo di fargli una multa».

Tali pressioni, nella lettura che ne hanno dato i giudici di merito, hanno avuto natura costrittiva e sono da ritenere dirette in modo non equivoco ad ottenere la prestazione che il pubblico ufficiale pretendeva di ottenere prospettando la possibilità di fare uso distorto dei propri poteri.

L'intenzione coltivata dall'imputato non si è poi realizzata a seguito della capacità di resistenza morale della persona offesa.

Gli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito sono rappresentati: (i) anzitutto, dalle dichiarazioni della persona offesa; (ii) poi, da quelle del teste Trani, socio della persona offesa, che - oltre alle confidenze raccolte dalla persona offesa - ebbe modo di assistere in almeno una occasione alle esplicite minacce formulate all'indirizzo di quest'ultima ad opera del ricorrente; (iii) quindi, da quelle di altri testimoni che hanno offerto riscontri alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e del teste Trani; (iv) infine, dalla deposizione di alcuni colleghi dell'imputato: si allude alla deposizione del teste Pellegrino (che, essendosi recato presso il laboratorio della persona offesa, ebbe modo di visionare e fotografare il telaio di una finestra con zanzariera su cui era apposta l'indicazione del nominativo dell'imputato) e alla deposizione del teste Paragliola (collega di pattuglia del ricorrente, che ebbe modo di assistere ai fatti oggetto di contestazione al capo B).

2.2. Al capo B) si ascrive a [OSCURATO:PERSONA] la predisposizione di una relazione di servizio fidefacente ideologicamente falsa in relazione ad alcune circostanze riscontrate in occasione di un controllo stradale del 20 luglio 2015: dopo aver emesso due distinti verbali per una duplice contravvenzione stradale (l'una irrogata per mancato uso delle cinture di sicurezza, l'altra per essere la targa deteriorata e priva delle necessarie caratteristiche catarifrangenti), l'imputato - in 3modo ideologicamente falso - ha riportato nella citata relazione di servizio che la targa del veicolo della persona offesa era rotta.

Con riferimento a tale addebito, le sentenze di merito hanno valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, quelle del collega di pattuglia dell'imputato (il teste Paragliola) e alcuni elementi di natura logica.

In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato alcune contraddizioni tra le dichiarazioni del teste Paragliola, quelle rese dall'imputato e il contenuto dei verbali di contestazione amministrativa delle violazioni del codice della strada.

3. Il primo motivo ha ad oggetto il rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La Corte di appello - viziando la motivazione della sentenza e prima ancora la decisione stessa - ha rifiutato di esaminare, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sei testimoni che non erano stati esaminati nel corso del giudizio di primo grado.

Secondo il ricorrente, la mancata assunzione di dette testimonianze ha portata decisiva.

3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile perché a-specifico e, comunque, manifestamente infondato.

Giova evidenziare che - per espressa prospettazione del ricorrente - i testimoni in relazione ai quali era stata formulata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello erano testimoni la cui audizione era già stata oggetto di richiesta di prova nel corso del giudizio di primo grado.

Il giudice di primo grado aveva ammesso l'assunzione di tali mezzi di prova ma, nel corso del giudizio, la difesa del ricorrente aveva poi rinunciato al loro esame.

La mancata assunzione di quelle testimonianze, dunque, non è stata il frutto di una decisione dell'autorità procedente lesiva del diritto al contraddittorio, ma la conseguenza di una libera scelta difensiva dell'imputato.

3.2. Ciò premesso, occorre evidenziare che - mentre l'ammissione dei mezzi di prova nel corso del dibattimento di primo grado è legata ai parametri della rilevanza e della non manifesta superfluità (artt. 190, 493 e 495 cod. proc. pen.) - l'assunzione di mezzi di prova nel corso del giudizio di appello è condizionata da un parametro ben più stringente: il giudice di appello, a seguito di richiesta di parte, è tenuto ad assumere nuove prove «se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti» (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) e può disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se «la ritiene assolutamente necessaria» (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che le prove già assunte nel corso del giudizio di primo grado consentissero di ricostruire compiutamente la vicenda, ritenendo, conseguentemente, non sussistenti i presupposti per disporre 4la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, commi 1 e 3.

3.3. A ciò si deve aggiungere che il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel corso del giudizio di appello si riverbera in un vizio della sentenza di merito deducibile in sede di legittimità solo in caso di mancata assunzione di una prova che abbia il carattere di decisività (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.) o nel caso in cui la mancata assunzione della prova richiesta determini una motivazione viziata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e).

3.3.1. Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di assunzione di mezzi di prova "non nuovi" (nel senso delineato dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza; cfr. Sez. 5, n. 29837 del 03/06/2025, Schiavone, Rv. 288433 - 02; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268656 - 01).

3.3.2. Si tratta, inoltre, di richiesta di assunzione di mezzi di prova che - mossa dalla postuma insoddisfazione del risultato probatorio offerto dal dibattimento di primo grado e dalle valutazioni che ne sono state tratte nel primo giudizio - ambisce a rimettere in discussione temi che avrebbero potuto e dovuto essere oggetto dell'istruzione dibattimentale svolta in primo grado.

È allora pertinente il richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, «nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente» (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633; Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H, Rv. 267974- 01; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval, Rv. 256173 - 01).

3.3.3. Si tratta, infine, della deduzione di un vizio per mancata assunzione della prova che si rivela generica nella misura in cui si limita ad affermare - postulandolo - il carattere decisivo della prova non assunta.

Tuttavia, la mancata assunzione in appello di prove richieste dalla parte è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (in termini, Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01; più di recente, con riferimento alla manata assunzione di prove in sede di giudizio di appello a seguito di giudizio abbreviato, cfr. Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 - 01).3.3.4.

Il testo della motivazione della sentenza impugnata consente di apprezzare che - sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - la Corte di appello ha effettivamente avuto modo di ricostruire i fatti in modo completo e con argomentazioni non manifestamente illogiche.

Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il travisamento delle prove e vizi di motivazione.

4.1. Secondo il ricorrente, i giudici di merito: (i) hanno immotivatamente ritenuto credibile la persona offesa; (ii) hanno erroneamente attribuito valenza di riscontro alle dichiarazioni del teste Trani, socio in affari con la persona offesa; (iii) hanno erroneamente ritenuto che le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] avvalorino l'ipotesi d'accusa, anziché confortare la prospettazione alternativa proposta dalla difesa; (iv) hanno illogicamente ritenuto che il rinvenimento di un telaio di finestra con apposto il nome dell'imputato costituisca un riscontro all'ipotesi d'accusa; (vi) hanno erroneamente valutato la deposizione del teste Paragliola, collega in servizio con l'imputato in occasione del controllo stradale all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confezionato la relazione di servizio di cui si assume la falsità ideologica; con riferimento alle dichiarazioni di Paragliola, il ricorrente segnala che il risultato probatorio - che secondo la Corte territoriale è incompatibile con la tesi difensiva - è influenzato dalla mancata formulazione di determinate domande nel corso dell'esame testimoniale.

4.2. L'ultima censura sopra sintetizzata è inammissibile.

Al riguardo, è sufficiente evidenziare che il mezzo di prova è stato assunto nel contraddittorio delle parti e che nulla impediva alla difesa dell'imputato di formulare le domande che avrebbero eventualmente potuto offrire un risultato probatorio diverso.

4.3. Tutti gli altri vizi motivazionali sopra riepilogati si risolvono in una mera richiesta di rilettura del compendio probatorio, inammissibile in questa sede.

Le sentenze di merito si soffermano ampiamente sulle ragioni per cui la persona offesa è da ritenere testimone soggettivamente credibile, che rende dichiarazioni oggettivamente attendibili (sentenza di appello pag. 5; sentenza di primo grado, pag. 15-16 et passim); offrono una analitica ricostruzione delle ragioni per cui le ulteriori prove dichiarative provengono da testimoni credibili, che rendono dichiarazioni oggettivamente attendibili, capaci di riscontrare quelle della persona offesa (sentenza_ di secondo grado, pag. 6-8; sentenza di primo grado, pag. 16-18); sviluppano ragionamenti di carattere logico che, in modo appropriato, confortano l'ipotesi d'accusa, confermandola (sentenza di secondo grado, pag. 7; sentenza di primo grado, pag. 19-20); evidenziano alcune contraddizioni logiche insite nella linea difensiva. 6Ne discende l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

A fronte di una motivazione completa, non manifestamente illogica e immune da travisamenti dei dati probatori (da intendersi come travisamenti - che non sono stati dedotti - del "significante" e non del "significato" della prova posta a base del ragionamento), esso si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di fatto, che risulta inammissibile in sede di legittimità.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi di tentata concussione ex artt. 56, 317 cod. pen., in luogo di quella di induzione indebita, ex art. 319-quater cod. pen. e con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di falsità ideologica.

5.1. Il ricorrente evidenzia che non è ravvisabile un'azione costrittiva, ma, al più, una mera induzione che non ha privato della libertà di autodeterminazione il destinatario delle pressioni.

Con riferimento al delitto di falsità ideologica, la Corte di appello ha trascurato di considerare che l'imputato poteva essere soggettivamente convinto di avere riportato nella relazione di servizio circostanze corrispondenti al vero.

5.2. Con riferimento al delitto di falsità ideologica contestato al capo B), non si può che richiamare quanto già evidenziato in ordine al carattere completo e non manifestamente illogico della motivazione offerta dai giudici di merito.

Risulta conseguentemente inammissibile in sede di legittimità la deduzione di vizi motivazionali che si risolvono in richieste di rivisitazione della ricostruzione fattuale.

5.3. Con riferimento al capo A) e alla dedotta violazione di legge penale - con riferimento all'insussistenza della tentata concussione e alla possibilità di qualificare i fatti come tentativo di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. - si rileva l'inammissibilità del motivo di ricorso.

La Corte di appello - e prima ancora il giudice di primo grado - hanno con motivazione non manifestamente illogica ritenuto provato che l'imputato, pubblico ufficiale e operatore di polizia: (i) abbia tentato di ottenere la corresponsione di utilità dal privato; (ii) prospettato la possibilità, in difetto di adesione alle richieste, di irrogare sanzioni amministrative al privato.

In tal modo, secondo il giudizio dei giudici di merito, il pubblico ufficiale - abusando della sua qualità e prospettando la possibilità di fare un uso distorto dei propri poteri - ha minacciato l'inflizione al privato di un danno contra ius, ponendolo di fronte all'alternativa di subire il danno o di evitarlo, con la dazione dell'utilità indebita.

Esplicito - e pertinente - è il richiamo agli insegnamenti della sentenza delle Sezioni unite Maldera, secondo cui il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, «da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua 7mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. introdotto dalla medesima

I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (...), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico» (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 - 01).

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che l'eventuale adesione di [OSCURATO:PERSONA] alle minacce e richieste del pubblico ufficiale sarebbero state orientate esclusivamente ad evitare un danno contra ius, senza alcun tornaconto personale e hanno ritenuto, con argomentazione non manifestamente illogica, che dette minacce fossero idonee, ove valutate ex ante, a compromettere gravemente la libertà di autodeterminazione del privato.

Il giudizio sulla gravità del livello di coartazione della libertà morale del privato è, all'evidenza, una valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, ove espressa, come avvenuto nel caso in esame, con argomentazione completa e non manifestamente illogica.

Di qui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, dovendosi escludere — a fronte di una ricostruzione fattuale non manifestamente illogica — l'erroneità della sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice.

È dunque manifestamente infondata la censura relativa alla dedotta violazione di legge.

6. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

6.1. Con riferimento al reato contestato al capo A), consumatosi in data 1 aprile 2015, la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, pronunciata il 19 maggio 2025.

La Corte di appello avrebbe errato nel tenere conto della sospensione del corso della prescrizione per la durata di 64 giorni, trascurando che l'art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021.

Con riferimento al delitto di falsità ideologica contestato al capo B), consumatosi in data 20 luglio 2015, esclusa l'operatività della sospensione del 8corso della prescrizione legata all'emergenza pandemica, sarebbe decorso il termine massimo di prescrizione (decennale) previsto per la fattispecie in contestazione.

6.2. Si tratta di motivo di ricorso manifestamente infondato.

6.3. La sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021 è non pertinente.

Essa aveva ad oggetto l'ipotesi della sospensione del corso della prescrizione legata al rinvio delle udienze penali in conseguenza delle misure organizzative che i dirigenti degli uffici giudiziari erano facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ex art. 83, commi 9 e 7, lett. g), d.l. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

L'ipotesi di sospensione del corso della prescrizione che assume rilievo nel caso in esame è, invece, quella disciplinata dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18, cit.; detta disposizione «si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'Il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» e determina la sospensione ex lege del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02).

Risulta dalla sentenza impugnata che - nel periodo considerato dall'art. 83, comma 4, cit. - era fissata udienza, che è stata conseguentemente rinviata.

Sicché al caso in esame si applica la citata causa di sospensione del corso della prescrizione, con la conseguenza che - alla data di pronuncia della sentenza impugnata - il delitto contestato al capo A) non era estinto per intervenuta prescrizione.

6.4. Anche con riferimento alla dedotta estinzione del reato contestato al capo B), il ricorso è manifestamente infondato.

Il delitto contestato al capo B) è punito con la pena massima di dieci anni (rilevando anche le aggravanti ad effetto speciale, puntualmente contestate e non escluse) e risulta commesso in data 20 luglio 2015.

Ne discende che - anche a prescindere da eventuali sospensioni del corso della prescrizione e dall'esistenza di atti interruttivi - alla data di emissione della sentenza di secondo grado, il termine di prescrizione non era ancora decorso.

7. Il ricorso è dunque inammissibile.

7.1. La ritenuta inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01).

7.2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 9procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

7.3. La parte civile si è costituita in questo giudizio e ha depositato una memoria, nella quale si è sollecitata la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto dall'imputato.

In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05//2025 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per la costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma - riformando la sentenza di primo grado solo in punto pena - ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti previsti dagli artt. 56, 317 cod. pen. (capo A) edagli artt. 479, in relazione all'art. 476, secondo comma cod. pen. (capo B), condannandolo alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento del danno subito dalla parte civile. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo quattro motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce — cumulativamente l'erronea applicazione della legge processuale, il travisamento delle prove e vizi di motivazione. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi di tentata concussione ex artt. 56, 317 cod. pen., in luogo di quella di induzione indebita, ex art. 319-quater cod. pen. e con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di falsità ideologica. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. 3. Nella requisitoria, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto. 5. Nella memoria depositata in data 5 febbraio 2026, il difensore del ricorrente ha, in sintesi, richiamato i motivi di ricorso. 6. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 12 febbraio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va, anzitutto, premesso che, nel caso in esame, i giudici di primo e secondo 2grado hanno ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti - in fatto e in diritto - coerenti tra loro. 2.1. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] ha abusato della sua qualità di assistente della Polizia di Stato e dei poteri a lui conferiti per esercitare pressione morale di natura costrittiva sulla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], socio di una piccola impresa artigiana. Stando alle sentenze di primo e secondo grado, l'obiettivo perseguito da [OSCURATO:PERSONA] era quello di ottenere l'espletamento di una lavorazione (la realizzazione di una finestra con zanzariera) del valore di circa 1500 euro (da ottenere gratuitamente o, comunque, ad un prezzo di favore); secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le condotte costrittive sono perdurate da luglio 2014 a marzo-aprile 2015; in tale periodo, l'imputato, presentandosi in divisa e con l'auto di servizio, ha indirizzato alla persona offesa reiterate sollecitazioni a svolgere la lavorazione pretesa, al contempo prospettando esplicitamente (e, dunque, minacciosamente) la possibilità che «avrebbe trovato il modo di fargli una multa». Tali pressioni, nella lettura che ne hanno dato i giudici di merito, hanno avuto natura costrittiva e sono da ritenere dirette in modo non equivoco ad ottenere la prestazione che il pubblico ufficiale pretendeva di ottenere prospettando la possibilità di fare uso distorto dei propri poteri. L'intenzione coltivata dall'imputato non si è poi realizzata a seguito della capacità di resistenza morale della persona offesa. Gli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito sono rappresentati: (i) anzitutto, dalle dichiarazioni della persona offesa; (ii) poi, da quelle del teste Trani, socio della persona offesa, che - oltre alle confidenze raccolte dalla persona offesa - ebbe modo di assistere in almeno una occasione alle esplicite minacce formulate all'indirizzo di quest'ultima ad opera del ricorrente; (iii) quindi, da quelle di altri testimoni che hanno offerto riscontri alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e del teste Trani; (iv) infine, dalla deposizione di alcuni colleghi dell'imputato: si allude alla deposizione del teste Pellegrino (che, essendosi recato presso il laboratorio della persona offesa, ebbe modo di visionare e fotografare il telaio di una finestra con zanzariera su cui era apposta l'indicazione del nominativo dell'imputato) e alla deposizione del teste Paragliola (collega di pattuglia del ricorrente, che ebbe modo di assistere ai fatti oggetto di contestazione al capo B). 2.2. Al capo B) si ascrive a [OSCURATO:PERSONA] la predisposizione di una relazione di servizio fidefacente ideologicamente falsa in relazione ad alcune circostanze riscontrate in occasione di un controllo stradale del 20 luglio 2015: dopo aver emesso due distinti verbali per una duplice contravvenzione stradale (l'una irrogata per mancato uso delle cinture di sicurezza, l'altra per essere la targa deteriorata e priva delle necessarie caratteristiche catarifrangenti), l'imputato - in 3modo ideologicamente falso - ha riportato nella citata relazione di servizio che la targa del veicolo della persona offesa era rotta. Con riferimento a tale addebito, le sentenze di merito hanno valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, quelle del collega di pattuglia dell'imputato (il teste Paragliola) e alcuni elementi di natura logica. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato alcune contraddizioni tra le dichiarazioni del teste Paragliola, quelle rese dall'imputato e il contenuto dei verbali di contestazione amministrativa delle violazioni del codice della strada. 3. Il primo motivo ha ad oggetto il rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di appello - viziando la motivazione della sentenza e prima ancora la decisione stessa - ha rifiutato di esaminare, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sei testimoni che non erano stati esaminati nel corso del giudizio di primo grado. Secondo il ricorrente, la mancata assunzione di dette testimonianze ha portata decisiva. 3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile perché a-specifico e, comunque, manifestamente infondato. Giova evidenziare che - per espressa prospettazione del ricorrente - i testimoni in relazione ai quali era stata formulata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello erano testimoni la cui audizione era già stata oggetto di richiesta di prova nel corso del giudizio di primo grado. Il giudice di primo grado aveva ammesso l'assunzione di tali mezzi di prova ma, nel corso del giudizio, la difesa del ricorrente aveva poi rinunciato al loro esame. La mancata assunzione di quelle testimonianze, dunque, non è stata il frutto di una decisione dell'autorità procedente lesiva del diritto al contraddittorio, ma la conseguenza di una libera scelta difensiva dell'imputato. 3.2. Ciò premesso, occorre evidenziare che - mentre l'ammissione dei mezzi di prova nel corso del dibattimento di primo grado è legata ai parametri della rilevanza e della non manifesta superfluità (artt. 190, 493 e 495 cod. proc. pen.) - l'assunzione di mezzi di prova nel corso del giudizio di appello è condizionata da un parametro ben più stringente: il giudice di appello, a seguito di richiesta di parte, è tenuto ad assumere nuove prove «se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti» (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) e può disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se «la ritiene assolutamente necessaria» (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che le prove già assunte nel corso del giudizio di primo grado consentissero di ricostruire compiutamente la vicenda, ritenendo, conseguentemente, non sussistenti i presupposti per disporre 4la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, commi 1 e 3. 3.3. A ciò si deve aggiungere che il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel corso del giudizio di appello si riverbera in un vizio della sentenza di merito deducibile in sede di legittimità solo in caso di mancata assunzione di una prova che abbia il carattere di decisività (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.) o nel caso in cui la mancata assunzione della prova richiesta determini una motivazione viziata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e). 3.3.1. Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di assunzione di mezzi di prova "non nuovi" (nel senso delineato dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza; cfr. Sez. 5, n. 29837 del 03/06/2025, Schiavone, Rv. 288433 - 02; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268656 - 01). 3.3.2. Si tratta, inoltre, di richiesta di assunzione di mezzi di prova che - mossa dalla postuma insoddisfazione del risultato probatorio offerto dal dibattimento di primo grado e dalle valutazioni che ne sono state tratte nel primo giudizio - ambisce a rimettere in discussione temi che avrebbero potuto e dovuto essere oggetto dell'istruzione dibattimentale svolta in primo grado. È allora pertinente il richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, «nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente» (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633; Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H, Rv. 267974- 01; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval, Rv. 256173 - 01). 3.3.3. Si tratta, infine, della deduzione di un vizio per mancata assunzione della prova che si rivela generica nella misura in cui si limita ad affermare - postulandolo - il carattere decisivo della prova non assunta. Tuttavia, la mancata assunzione in appello di prove richieste dalla parte è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (in termini, Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01; più di recente, con riferimento alla manata assunzione di prove in sede di giudizio di appello a seguito di giudizio abbreviato, cfr. Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 - 01).3.3.4. Il testo della motivazione della sentenza impugnata consente di apprezzare che - sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - la Corte di appello ha effettivamente avuto modo di ricostruire i fatti in modo completo e con argomentazioni non manifestamente illogiche. Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il travisamento delle prove e vizi di motivazione. 4.1. Secondo il ricorrente, i giudici di merito: (i) hanno immotivatamente ritenuto credibile la persona offesa; (ii) hanno erroneamente attribuito valenza di riscontro alle dichiarazioni del teste Trani, socio in affari con la persona offesa; (iii) hanno erroneamente ritenuto che le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] avvalorino l'ipotesi d'accusa, anziché confortare la prospettazione alternativa proposta dalla difesa; (iv) hanno illogicamente ritenuto che il rinvenimento di un telaio di finestra con apposto il nome dell'imputato costituisca un riscontro all'ipotesi d'accusa; (vi) hanno erroneamente valutato la deposizione del teste Paragliola, collega in servizio con l'imputato in occasione del controllo stradale all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confezionato la relazione di servizio di cui si assume la falsità ideologica; con riferimento alle dichiarazioni di Paragliola, il ricorrente segnala che il risultato probatorio - che secondo la Corte territoriale è incompatibile con la tesi difensiva - è influenzato dalla mancata formulazione di determinate domande nel corso dell'esame testimoniale. 4.2. L'ultima censura sopra sintetizzata è inammissibile. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che il mezzo di prova è stato assunto nel contraddittorio delle parti e che nulla impediva alla difesa dell'imputato di formulare le domande che avrebbero eventualmente potuto offrire un risultato probatorio diverso. 4.3. Tutti gli altri vizi motivazionali sopra riepilogati si risolvono in una mera richiesta di rilettura del compendio probatorio, inammissibile in questa sede. Le sentenze di merito si soffermano ampiamente sulle ragioni per cui la persona offesa è da ritenere testimone soggettivamente credibile, che rende dichiarazioni oggettivamente attendibili (sentenza di appello pag. 5; sentenza di primo grado, pag. 15-16 et passim); offrono una analitica ricostruzione delle ragioni per cui le ulteriori prove dichiarative provengono da testimoni credibili, che rendono dichiarazioni oggettivamente attendibili, capaci di riscontrare quelle della persona offesa (sentenza_ di secondo grado, pag. 6-8; sentenza di primo grado, pag. 16-18); sviluppano ragionamenti di carattere logico che, in modo appropriato, confortano l'ipotesi d'accusa, confermandola (sentenza di secondo grado, pag. 7; sentenza di primo grado, pag. 19-20); evidenziano alcune contraddizioni logiche insite nella linea difensiva. 6Ne discende l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. A fronte di una motivazione completa, non manifestamente illogica e immune da travisamenti dei dati probatori (da intendersi come travisamenti - che non sono stati dedotti - del "significante" e non del "significato" della prova posta a base del ragionamento), esso si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di fatto, che risulta inammissibile in sede di legittimità. 5. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi di tentata concussione ex artt. 56, 317 cod. pen., in luogo di quella di induzione indebita, ex art. 319-quater cod. pen. e con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di falsità ideologica. 5.1. Il ricorrente evidenzia che non è ravvisabile un'azione costrittiva, ma, al più, una mera induzione che non ha privato della libertà di autodeterminazione il destinatario delle pressioni. Con riferimento al delitto di falsità ideologica, la Corte di appello ha trascurato di considerare che l'imputato poteva essere soggettivamente convinto di avere riportato nella relazione di servizio circostanze corrispondenti al vero. 5.2. Con riferimento al delitto di falsità ideologica contestato al capo B), non si può che richiamare quanto già evidenziato in ordine al carattere completo e non manifestamente illogico della motivazione offerta dai giudici di merito. Risulta conseguentemente inammissibile in sede di legittimità la deduzione di vizi motivazionali che si risolvono in richieste di rivisitazione della ricostruzione fattuale. 5.3. Con riferimento al capo A) e alla dedotta violazione di legge penale - con riferimento all'insussistenza della tentata concussione e alla possibilità di qualificare i fatti come tentativo di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. - si rileva l'inammissibilità del motivo di ricorso. La Corte di appello - e prima ancora il giudice di primo grado - hanno con motivazione non manifestamente illogica ritenuto provato che l'imputato, pubblico ufficiale e operatore di polizia: (i) abbia tentato di ottenere la corresponsione di utilità dal privato; (ii) prospettato la possibilità, in difetto di adesione alle richieste, di irrogare sanzioni amministrative al privato. In tal modo, secondo il giudizio dei giudici di merito, il pubblico ufficiale - abusando della sua qualità e prospettando la possibilità di fare un uso distorto dei propri poteri - ha minacciato l'inflizione al privato di un danno contra ius, ponendolo di fronte all'alternativa di subire il danno o di evitarlo, con la dazione dell'utilità indebita. Esplicito - e pertinente - è il richiamo agli insegnamenti della sentenza delle Sezioni unite Maldera, secondo cui il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, «da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua 7mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (...), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 - 01). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che l'eventuale adesione di [OSCURATO:PERSONA] alle minacce e richieste del pubblico ufficiale sarebbero state orientate esclusivamente ad evitare un danno contra ius, senza alcun tornaconto personale e hanno ritenuto, con argomentazione non manifestamente illogica, che dette minacce fossero idonee, ove valutate ex ante, a compromettere gravemente la libertà di autodeterminazione del privato. Il giudizio sulla gravità del livello di coartazione della libertà morale del privato è, all'evidenza, una valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, ove espressa, come avvenuto nel caso in esame, con argomentazione completa e non manifestamente illogica. Di qui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, dovendosi escludere — a fronte di una ricostruzione fattuale non manifestamente illogica — l'erroneità della sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice. È dunque manifestamente infondata la censura relativa alla dedotta violazione di legge. 6. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. 6.1. Con riferimento al reato contestato al capo A), consumatosi in data 1 aprile 2015, la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, pronunciata il 19 maggio 2025. La Corte di appello avrebbe errato nel tenere conto della sospensione del corso della prescrizione per la durata di 64 giorni, trascurando che l'art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021. Con riferimento al delitto di falsità ideologica contestato al capo B), consumatosi in data 20 luglio 2015, esclusa l'operatività della sospensione del 8corso della prescrizione legata all'emergenza pandemica, sarebbe decorso il termine massimo di prescrizione (decennale) previsto per la fattispecie in contestazione. 6.2. Si tratta di motivo di ricorso manifestamente infondato. 6.3. La sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021 è non pertinente. Essa aveva ad oggetto l'ipotesi della sospensione del corso della prescrizione legata al rinvio delle udienze penali in conseguenza delle misure organizzative che i dirigenti degli uffici giudiziari erano facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ex art. 83, commi 9 e 7, lett. g), d.l. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). L'ipotesi di sospensione del corso della prescrizione che assume rilievo nel caso in esame è, invece, quella disciplinata dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18, cit.; detta disposizione «si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'Il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» e determina la sospensione ex lege del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). Risulta dalla sentenza impugnata che - nel periodo considerato dall'art. 83, comma 4, cit. - era fissata udienza, che è stata conseguentemente rinviata. Sicché al caso in esame si applica la citata causa di sospensione del corso della prescrizione, con la conseguenza che - alla data di pronuncia della sentenza impugnata - il delitto contestato al capo A) non era estinto per intervenuta prescrizione. 6.4. Anche con riferimento alla dedotta estinzione del reato contestato al capo B), il ricorso è manifestamente infondato. Il delitto contestato al capo B) è punito con la pena massima di dieci anni (rilevando anche le aggravanti ad effetto speciale, puntualmente contestate e non escluse) e risulta commesso in data 20 luglio 2015. Ne discende che - anche a prescindere da eventuali sospensioni del corso della prescrizione e dall'esistenza di atti interruttivi - alla data di emissione della sentenza di secondo grado, il termine di prescrizione non era ancora decorso. 7. Il ricorso è dunque inammissibile. 7.1. La ritenuta inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01). 7.2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 9procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. 7.3. La parte civile si è costituita in questo giudizio e ha depositato una memoria, nella quale si è sollecitata la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto dall'imputato. In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris