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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03862/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, resa in sede di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della Cassazione, che, previa riqualificazione del fatto di cui al capo L) nel delitto di ali all'art. 73 co. 5 t.u. stup., ha ridotto la pena inflittagli in un anno di reclusione ed € 1500 di multa.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia dell'affermazione di responsabilità alla luce dell'asserito travisamento del significato delle comunicazioni intercettate, oltre ad essere meramente reiterativo di censure già svolte nei gradi precedenti risulta versato interamente in fatto, essendo volto a prospettare un'alternativa ricostruzione delle risultanze processuali incompatibile con il sindacato di legittimità: il motivo, inoltre, si pone al di fuori del perimetro disegnato dal vincolo di rinvio, limitato alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, T.U.S.

3. Considerato che li secondo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dell'uso personale dello stupefacente, è generico, oltre ad essere precluso alla luce delle motivazioni svolte nel primo annullamento di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 28073 del 2020), la quale al punto 8.1 ha ampiamente argomentato l'infondatezza della relativa censura.

4. Del pari generico, infine, è il terzo motivo di ricorso, oltre che precluso dal vincolo di rinvio, che lamenta la mancata concessione della causa di punibilità della particolare tenuità del fatto.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pacjamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, resa in sede di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della Cassazione, che, previa riqualificazione del fatto di cui al capo L) nel delitto di ali all'art. 73 co. 5 t.u. stup., ha ridotto la pena inflittagli in un anno di reclusione ed € 1500 di multa. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia dell'affermazione di responsabilità alla luce dell'asserito travisamento del significato delle comunicazioni intercettate, oltre ad essere meramente reiterativo di censure già svolte nei gradi precedenti risulta versato interamente in fatto, essendo volto a prospettare un'alternativa ricostruzione delle risultanze processuali incompatibile con il sindacato di legittimità: il motivo, inoltre, si pone al di fuori del perimetro disegnato dal vincolo di rinvio, limitato alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, T.U.S. 3. Considerato che li secondo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dell'uso personale dello stupefacente, è generico, oltre ad essere precluso alla luce delle motivazioni svolte nel primo annullamento di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 28073 del 2020), la quale al punto 8.1 ha ampiamente argomentato l'infondatezza della relativa censura. 4. Del pari generico, infine, è il terzo motivo di ricorso, oltre che precluso dal vincolo di rinvio, che lamenta la mancata concessione della causa di punibilità della particolare tenuità del fatto. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pacjamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dic
Sentenza Cassazione n. 03862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris