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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 07485/2023

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te ORDINANZA sul ricorso 20446/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Andrea, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Anna, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Alberto, [OSCURATO:PERSONA]Alessio della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], Farmacia del Corso della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & Francesco, [OSCURATO:PERSONA] dei Dott.ri Emanuele ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], „Loz n [OSCURATO:PERSONA] delle Dott.sse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Adelia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Farmacia S. Martino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), tutti nella qualità di titolari delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] della Camilluccia 535 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1633/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 27 gennaio 2011 [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] ed altri cinquantasei, chiedeva ingiunzione contro la ASL di Viterbo per la somma di euro 3.950.458,55, oltre interessi per il ritardo, dovuta per mancato pagamento di forniture di medicinali anticipate dalle farmacie, da essa rappresentate, agli assistiti del [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, elencate nelle [OSCURATO:PERSONA] (cd.

DCR) del mese di novembre 2010.

Il Tribunale di Viterbo emetteva decreto ingiuntivo n. 103 del 2011, per la somma e la causale di cui sopra.

La ASL di Viterbo proponeva opposizione.

In pendenza di giudizio l'Azienda pagava l'importo ingiunto per il solo debito nominale.

Il Tribunale di Viterbo con sentenza 782 del 2014 revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la ASL al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] dei soli interessi legali sulla sorte già corrisposta.

In punto di regolamentazione delle spese processuali, compensava nella misura del 10% le spese del monitorio, condannando la ASL al pagamento del residuo 90%, mentre compensava integralmente le spese del giudizio di merito.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d'appello di Roma con sentenza n. 1633 del 2019 rigettava l'appello e compensava anche le spese relative al giudizio di secondo grado.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale, in relazione al motivo quinto, si è dichiarato antistatario; mentre il Difensore di parte resistente ha depositato breve nota, con allegazione dell'ordinanza n. 26922/2022 di questa Sezione, resa su controversia tra le stesse parti su questioni in massima parte del tutto sovrapponibili e definita in favore dell'Azienda. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è affidato a cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 33 DM del 9 aprile 2001 nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo di appello (con il quale aveva chiesto darsi atto della corresponsione delle somme successivamente alla notifica del ricorso per ingiunzione, e, conseguentemente, applicarsi l'art. 1194 c.c. e condannare comunque l'Azienda al pagamento del capitale residuo ex art. 1194 c.c., oltre agli interessi dovuti per legge) sul presupposto che non risultava provata la ricezione da parte della ASL dell'atto di costituzione in mora.

Osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, aveva provato che l'atto di costituzione in mora era stato consegnato il 19 gennaio 2011, in quanto l'agente postale aveva provveduto ad annotare che la consegna era effettuata ai sensi dell'art. 33 DM 9 aprile 2001 e nella cartolina risultava, oltre alla sottoscrizione dell'agente postale, anche il timbro a secco dell'ufficio postale di Viterbo, che fissava detta data di consegna.

1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1194 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inammissibile per genericità la domanda di applicazione nella fattispecie in esame dell'art. 1194 c.c. sul presupposto che non era stata indicata "la quota della sorte capitale rimasta ancora inadempiuta, ove il problema fosse imputato prima agli interessi e poi al capitale".

Sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della costituzione in mora (avvenuta il 19 gennaio 2011) e della notifica del decreto ingiuntivo (che era avvenuta il 25 febbraio 2011), nonché della circostanza che il pagamento del debito nominale era avvenuta successivamente (e, precisamente, il 12 aprile 2011) in costanza del giudizio di primo grado.

Osserva che il calcolo degli interessi sarebbe stato possibile anche in fase esecutiva mediante un semplice calcolo matematico, moltiplicando i giorni di ritardo sul pagamento per il tasso legale.

Si duole che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto (esplicitamente quello di primo grado, implicitamente quello di appello) che la ASL, pagando (durante il giudizio di opposizione all'ingiunzione) l'importo nominale del credito, aveva saldato il suo intero debito per capitale, mentre, a norma dell'art. 1194 c.c., non essendo intervenuta autorizzazione ad una imputazione diversa, il pagamento tardivo avrebbe dovuto essere imputato in primo luogo agli interessi, con la conseguenza che residuava una parte di capitale impagato.

1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omessa pronuncia sul capo di domanda nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il motivo secondo del suo atto di appello, non ha applicato il principio per cui, dopo la costituzione in mora del debitore, le conseguenze del ritardo nell'inadempimento sono a carico di quest'ultimo; e, in punto di spese, ha violato il principio di causalità là dove ha confermato la compensazione integrale delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, sul presupposto che dette spese erano eccessive o superflue.

Sostiene che nel caso in esame - nel quale, al momento dell'instaurazione del giudizio, la ASL era debitrice di 3.950.000 euro; e nel quale essa società aveva chiesto espressamente, oltre al capitale, il riconoscimento degli interessi ex artt. 4 e 5 del d.

Igs. n. 231/2002 - la corte territoriale ha illegittimamente disposto la compensazione delle spese, tanto più che aveva comunque condannato l'Azienda al pagamento degli interessi legali, ragion per cui [OSCURATO:SOCIETA] era risultata sostanzialmente vincitrice ad esito del giudizio.

Quanto alla regolamentazione delle spese, invoca l'applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 5796 del 2017.

1.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del DM n. 127 del 2004, nonché della Tabella B relativa alla liquidazione delle competenze successive all'emissione del provvedimento monitorio nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la compensazione del 10% delle spese del monitorio avrebbe dovuto essere impugnata da [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado con la comparsa di risposta, senza considerare che la compensazione era stata dichiarata (non dal giudice del decreto ingiuntivo, ma) dal giudice di primo grado.

Si duole che la corte territoriale ha erroneamente omesso di provvedere sulle spese e competenze successive all'emissione del decreto ingiuntivo; ed ha erroneamente omesso di considerare che la tempistica dei pagamenti effettuati dalla ASL aveva fatto sorgere in capo ad essa il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute in favore dei farmacisti di euro 4.983,28, oltre IVA e c.p.a.

Si duole altresì che la corte territoriale, nel confermare la compensazione parziale operata dal giudice di primo grado, ha violato gli artt. 5 e 6 del dm n. 127 del 2004.

1.5. Con il quinto motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1241 e dell'art. 1243 secondo comma nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato che: "Condivisibilmente il Tribunale ha compensato per il 10°/0 le spese del procedimento monitorio stante la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02".

Osserva che la fase di cognizione sommaria e quella di cognizione ordinaria, pur appartenendo ad un unico processo, sono caratterizzate da autonome voci di spesa, attività professionale e tariffe forensi; e queste per confluenza separata e distinta devono essere inquadrate ex lege nel rispetto del DM n. 127 del 2004 (art. 4 e art. 5 n. 6 della tabella B), risultando altrimenti illegittimamente travolte dalla compensazione della fase sommaria, priva di controparte processuale.

2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 primo comma n. 3.

Invero, l'esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente insufficiente, in quanto in essa nulla si riferisce: né sulle difese di parte convenuta in primo grado; né sulle ragioni della decisione del giudice di primo grado; né sulle difese svolte dalla ASL di Viterbo nel giudizio di appello.

Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U., n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U., n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno - giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all'insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile.

3. Richiamate ed applicate anche alla fattispecie in esame le ragioni della definizione, sfavorevole all'odierna ricorrente, di analoga impugnazione da parte di questa in controversia con la stessa controparte e su questioni del tutto analoghe, va rilevato che l'inammissibilità consegue anche alla luce del disposto di cui all'art. 360-bis c.p.c., in base al quale: "il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa".

3.1. Invero, quanto al motivo primo sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità: a) il principio per cui: "Con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, l'Accordo nazionale tra le U.S.L. ed i farmacisti del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, stabilisce che l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente; e che, nel medesimo termine, provvede al pagamento a titolo di acconto sugli importi calcolati dal farmacista con riferimento alle ricette spedite sino al giorno 15 del mese in corso.

Ne consegue che l'invio periodico alla U.S.L. delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dai farmacisti agli assistiti non costituisce atto di costituzione in mora, né con riferimento all'acconto relativo alle ricette del mese in corso, né con riferimento al saldo di quelle spedite nel mese precedente, in quanto il credito del farmacista non è esigibile al momento dell'invio delle distinte, ma lo diventa al venticinquesimo giorno del mese di invio delle stesse.

La costituzione in mora della U.S.L., pertanto, avviene solo a seguito della intimazione scritta del farmacista, successiva alla scadenza del credito" (cfr. Cass. n. 14311 del 20/12/1999 e, tra le più recenti, Cass. n. 9991 del 10/04/2019); b) il principio per cui: "Ai fini della costituzione in mora dell'Usi, non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta, rispetto alla quale non costituisce un valido equipollente la trasmissione delle distinte riepilogative delle ricette, che il farmacista ha l'onere dì inoltrare, secondo l'Accordo nazionale di categoria, entro il quattordicesimo giorno di ciascun mese, il cui invio risponde a finalità meramente contabili e di controllo, volte a consentire all'ente di provvedere, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo, al saldo del corrispettivo delle prestazioni relative al mese precedente (e al pagamento di un acconto su quelle relative al mese in corso); pertanto, fino a quando non sia trascorso quest'ultimo il termine, il debito non può considerarsi esigibile, con la conseguenza che il debito non può considerarsi esigibile, con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per una valida costituzione in mora, la quale postula innanzitutto l'avvenuta scadenza del debito" (Sez. 1, Sentenza n. 18557 del 09/09/2011, Rv. 619346 - 01).

3.2. Quanto al motivo secondo, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui: "La disposizione dell'art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili.

Pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale), non sono imputabili agli interessi ma al capitale". (Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 16/04/2003, Rv. 562196 - 01).

3.3. Quanto al terzo motivo, sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità: a) il principio per cui, se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (Cass. n. 17854 del 27/08/2020; Cass. n. 18125 del 21/07/2017); in sostanza, come già rilevato da questa stessa Sezione tra le stesse parti nella recente ordinanza n. 26922/2022, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; b) il principio per cui, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., le spese venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa; mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito disporre la compensazione -in tutto o in parte- delle spese di lite (cfr. Cass. n. 7253 27/3/2009), con determinazione della relativa misura o quota (sottratta al sindacato di legittimità), non essendo al riguardo il medesimo tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr., tra le tante, Cass. n. 14459 26/5/2021; Cass. n. 30592 del 20/12/2017).

3.4. Quanto al quarto motivo, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui «Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta, con gli artt.91 e 92 cod. proc. civ., la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta» e ricorrono, dunque, i presupposti della soccombenza reciproca che consentono la compensazione parziale o totale delle spese processuali (cfr., tra le tante, Cass. n. 2217 del 01/02/2007).

Dunque, come già rilevato da questa Corte nel recente precedente sopra citato, il giudizio monitorio e quello di opposizione costituiscono un solo processo, che, anche per i relativi oneri, va considerato unitariamente.

L'attore sostanziale è il creditore opposto e il convenuto sostanziale è il debitore opponente ed è dunque avendo riferimento a tali posizioni processuali che si deve operare la regolamentazione delle spese processuali.

3.5. Quanto al quinto motivo, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il giudice di merito, ai sensi dell'art.92 c.p.c., in forza della reciproca soccombenza (che neppure implica un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente: Cass. n. 14459 del 26/05/2021), gode di discrezionalità nella decisione in ordine alla misura della compensazione e la relativa statuizione non è soggetta a sindacato di legittimità; egli, pertanto, gode di discrezionalità nel determinare, nel perimetro del disposto normativo, la compensazione delle spese e di fissare la relativa misura (essendo la liquidazione delle spese di lite viziata, si ribadisce, solo se le spese vengono poste, sia pure in parte, a carico della parte interamente vittoriosa; il che, nel caso di specie, non è affatto accaduto).

3.6. Orbene, di tutti i suddetti principi hanno fatto corretta applicazione i giudici di seconde cure, in conferma della sentenza appellata: e nell'esame dei motivi di ricorso il Collegio non ravvisa elementi per mutare la propria giurisprudenza, peraltro ribadita nella recente ordinanza n. 26922/2022, intervenuta tra le stesse parti.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 20446/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Andrea, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Anna, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Alberto, [OSCURATO:PERSONA]Alessio della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], Farmacia del Corso della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & Francesco, [OSCURATO:PERSONA] dei Dott.ri Emanuele ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], „Loz n [OSCURATO:PERSONA] delle Dott.sse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Adelia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Farmacia S. Martino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), tutti nella qualità di titolari delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] della Camilluccia 535 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1633/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 27 gennaio 2011 [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] ed altri cinquantasei, chiedeva ingiunzione contro la ASL di Viterbo per la somma di euro 3.950.458,55, oltre interessi per il ritardo, dovuta per mancato pagamento di forniture di medicinali anticipate dalle farmacie, da essa rappresentate, agli assistiti del [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, elencate nelle [OSCURATO:PERSONA] (cd. DCR) del mese di novembre 2010. Il Tribunale di Viterbo emetteva decreto ingiuntivo n. 103 del 2011, per la somma e la causale di cui sopra. La ASL di Viterbo proponeva opposizione. In pendenza di giudizio l'Azienda pagava l'importo ingiunto per il solo debito nominale. Il Tribunale di Viterbo con sentenza 782 del 2014 revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la ASL al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] dei soli interessi legali sulla sorte già corrisposta. In punto di regolamentazione delle spese processuali, compensava nella misura del 10% le spese del monitorio, condannando la ASL al pagamento del residuo 90%, mentre compensava integralmente le spese del giudizio di merito. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d'appello di Roma con sentenza n. 1633 del 2019 rigettava l'appello e compensava anche le spese relative al giudizio di secondo grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale, in relazione al motivo quinto, si è dichiarato antistatario; mentre il Difensore di parte resistente ha depositato breve nota, con allegazione dell'ordinanza n. 26922/2022 di questa Sezione, resa su controversia tra le stesse parti su questioni in massima parte del tutto sovrapponibili e definita in favore dell'Azienda. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 33 DM del 9 aprile 2001 nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo di appello (con il quale aveva chiesto darsi atto della corresponsione delle somme successivamente alla notifica del ricorso per ingiunzione, e, conseguentemente, applicarsi l'art. 1194 c.c. e condannare comunque l'Azienda al pagamento del capitale residuo ex art. 1194 c.c., oltre agli interessi dovuti per legge) sul presupposto che non risultava provata la ricezione da parte della ASL dell'atto di costituzione in mora. Osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, aveva provato che l'atto di costituzione in mora era stato consegnato il 19 gennaio 2011, in quanto l'agente postale aveva provveduto ad annotare che la consegna era effettuata ai sensi dell'art. 33 DM 9 aprile 2001 e nella cartolina risultava, oltre alla sottoscrizione dell'agente postale, anche il timbro a secco dell'ufficio postale di Viterbo, che fissava detta data di consegna. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1194 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inammissibile per genericità la domanda di applicazione nella fattispecie in esame dell'art. 1194 c.c. sul presupposto che non era stata indicata "la quota della sorte capitale rimasta ancora inadempiuta, ove il problema fosse imputato prima agli interessi e poi al capitale". Sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della costituzione in mora (avvenuta il 19 gennaio 2011) e della notifica del decreto ingiuntivo (che era avvenuta il 25 febbraio 2011), nonché della circostanza che il pagamento del debito nominale era avvenuta successivamente (e, precisamente, il 12 aprile 2011) in costanza del giudizio di primo grado. Osserva che il calcolo degli interessi sarebbe stato possibile anche in fase esecutiva mediante un semplice calcolo matematico, moltiplicando i giorni di ritardo sul pagamento per il tasso legale. Si duole che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto (esplicitamente quello di primo grado, implicitamente quello di appello) che la ASL, pagando (durante il giudizio di opposizione all'ingiunzione) l'importo nominale del credito, aveva saldato il suo intero debito per capitale, mentre, a norma dell'art. 1194 c.c., non essendo intervenuta autorizzazione ad una imputazione diversa, il pagamento tardivo avrebbe dovuto essere imputato in primo luogo agli interessi, con la conseguenza che residuava una parte di capitale impagato. 1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omessa pronuncia sul capo di domanda nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il motivo secondo del suo atto di appello, non ha applicato il principio per cui, dopo la costituzione in mora del debitore, le conseguenze del ritardo nell'inadempimento sono a carico di quest'ultimo; e, in punto di spese, ha violato il principio di causalità là dove ha confermato la compensazione integrale delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, sul presupposto che dette spese erano eccessive o superflue. Sostiene che nel caso in esame - nel quale, al momento dell'instaurazione del giudizio, la ASL era debitrice di 3.950.000 euro; e nel quale essa società aveva chiesto espressamente, oltre al capitale, il riconoscimento degli interessi ex artt. 4 e 5 del d. Igs. n. 231/2002 - la corte territoriale ha illegittimamente disposto la compensazione delle spese, tanto più che aveva comunque condannato l'Azienda al pagamento degli interessi legali, ragion per cui [OSCURATO:SOCIETA] era risultata sostanzialmente vincitrice ad esito del giudizio. Quanto alla regolamentazione delle spese, invoca l'applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 5796 del 2017. 1.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del DM n. 127 del 2004, nonché della Tabella B relativa alla liquidazione delle competenze successive all'emissione del provvedimento monitorio nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la compensazione del 10% delle spese del monitorio avrebbe dovuto essere impugnata da [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado con la comparsa di risposta, senza considerare che la compensazione era stata dichiarata (non dal giudice del decreto ingiuntivo, ma) dal giudice di primo grado. Si duole che la corte territoriale ha erroneamente omesso di provvedere sulle spese e competenze successive all'emissione del decreto ingiuntivo; ed ha erroneamente omesso di considerare che la tempistica dei pagamenti effettuati dalla ASL aveva fatto sorgere in capo ad essa il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute in favore dei farmacisti di euro 4.983,28, oltre IVA e c.p.a. Si duole altresì che la corte territoriale, nel confermare la compensazione parziale operata dal giudice di primo grado, ha violato gli artt. 5 e 6 del dm n. 127 del 2004. 1.5. Con il quinto motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1241 e dell'art. 1243 secondo comma nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato che: "Condivisibilmente il Tribunale ha compensato per il 10°/0 le spese del procedimento monitorio stante la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02". Osserva che la fase di cognizione sommaria e quella di cognizione ordinaria, pur appartenendo ad un unico processo, sono caratterizzate da autonome voci di spesa, attività professionale e tariffe forensi; e queste per confluenza separata e distinta devono essere inquadrate ex lege nel rispetto del DM n. 127 del 2004 (art. 4 e art. 5 n. 6 della tabella B), risultando altrimenti illegittimamente travolte dalla compensazione della fase sommaria, priva di controparte processuale. 2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 primo comma n. 3. Invero, l'esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente insufficiente, in quanto in essa nulla si riferisce: né sulle difese di parte convenuta in primo grado; né sulle ragioni della decisione del giudice di primo grado; né sulle difese svolte dalla ASL di Viterbo nel giudizio di appello. Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno - giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all'insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile. 3. Richiamate ed applicate anche alla fattispecie in esame le ragioni della definizione, sfavorevole all'odierna ricorrente, di analoga impugnazione da parte di questa in controversia con la stessa controparte e su questioni del tutto analoghe, va rilevato che l'inammissibilità consegue anche alla luce del disposto di cui all'art. 360-bis c.p.c., in base al quale: "il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa". 3.1. Invero, quanto al motivo primo sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità: a) il principio per cui: "Con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, l'Accordo nazionale tra le U.S.L. ed i farmacisti del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, stabilisce che l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente; e che, nel medesimo termine, provvede al pagamento a titolo di acconto sugli importi calcolati dal farmacista con riferimento alle ricette spedite sino al giorno 15 del mese in corso. Ne consegue che l'invio periodico alla U.S.L. delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dai farmacisti agli assistiti non costituisce atto di costituzione in mora, né con riferimento all'acconto relativo alle ricette del mese in corso, né con riferimento al saldo di quelle spedite nel mese precedente, in quanto il credito del farmacista non è esigibile al momento dell'invio delle distinte, ma lo diventa al venticinquesimo giorno del mese di invio delle stesse. La costituzione in mora della U.S.L., pertanto, avviene solo a seguito della intimazione scritta del farmacista, successiva alla scadenza del credito" (cfr. Cass. n. 14311 del 20/12/1999 e, tra le più recenti, Cass. n. 9991 del 10/04/2019); b) il principio per cui: "Ai fini della costituzione in mora dell'Usi, non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta, rispetto alla quale non costituisce un valido equipollente la trasmissione delle distinte riepilogative delle ricette, che il farmacista ha l'onere dì inoltrare, secondo l'Accordo nazionale di categoria, entro il quattordicesimo giorno di ciascun mese, il cui invio risponde a finalità meramente contabili e di controllo, volte a consentire all'ente di provvedere, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo, al saldo del corrispettivo delle prestazioni relative al mese precedente (e al pagamento di un acconto su quelle relative al mese in corso); pertanto, fino a quando non sia trascorso quest'ultimo il termine, il debito non può considerarsi esigibile, con la conseguenza che il debito non può considerarsi esigibile, con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per una valida costituzione in mora, la quale postula innanzitutto l'avvenuta scadenza del debito" (Sez. 1, Sentenza n. 18557 del 09/09/2011, Rv. 619346 - 01). 3.2. Quanto al motivo secondo, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui: "La disposizione dell'art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale), non sono imputabili agli interessi ma al capitale". (Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 16/04/2003, Rv. 562196 - 01). 3.3. Quanto al terzo motivo, sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità: a) il principio per cui, se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (Cass. n. 17854 del 27/08/2020; Cass. n. 18125 del 21/07/2017); in sostanza, come già rilevato da questa stessa Sezione tra le stesse parti nella recente ordinanza n. 26922/2022, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; b) il principio per cui, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., le spese venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa; mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito disporre la compensazione -in tutto o in parte- delle spese di lite (cfr. Cass. n. 7253 27/3/2009), con determinazione della relativa misura o quota (sottratta al sindacato di legittimità), non essendo al riguardo il medesimo tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr., tra le tante, Cass. n. 14459 26/5/2021; Cass. n. 30592 del 20/12/2017). 3.4. Quanto al quarto motivo, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui «Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta, con gli artt.91 e 92 cod. proc. civ., la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta» e ricorrono, dunque, i presupposti della soccombenza reciproca che consentono la compensazione parziale o totale delle spese processuali (cfr., tra le tante, Cass. n. 2217 del 01/02/2007). Dunque, come già rilevato da questa Corte nel recente precedente sopra citato, il giudizio monitorio e quello di opposizione costituiscono un solo processo, che, anche per i relativi oneri, va considerato unitariamente. L'attore sostanziale è il creditore opposto e il convenuto sostanziale è il debitore opponente ed è dunque avendo riferimento a tali posizioni processuali che si deve operare la regolamentazione delle spese processuali. 3.5. Quanto al quinto motivo, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il giudice di merito, ai sensi dell'art.92 c.p.c., in forza della reciproca soccombenza (che neppure implica un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente: Cass. n. 14459 del 26/05/2021), gode di discrezionalità nella decisione in ordine alla misura della compensazione e la relativa statuizione non è soggetta a sindacato di legittimità; egli, pertanto, gode di discrezionalità nel determinare, nel perimetro del disposto normativo, la compensazione delle spese e di fissare la relativa misura (essendo la liquidazione delle spese di lite viziata, si ribadisce, solo se le spese vengono poste, sia pure in parte, a carico della parte interamente vittoriosa; il che, nel caso di specie, non è affatto accaduto). 3.6. Orbene, di tutti i suddetti principi hanno fatto corretta applicazione i giudici di seconde cure, in conferma della sentenza appellata: e nell'esame dei motivi di ricorso il Collegio non ravvisa elementi per mutare la propria giurisprudenza, peraltro ribadita nella recente ordinanza n. 26922/2022, intervenuta tra le stesse parti. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto de
Sentenza Cassazione n. 07485/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris