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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16559/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro GAETA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 luglio 2021 la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con la quale il Tribunale di Parma l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa per il reato di truffa in concorso (sospesa, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen.).2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza per mancanza e illogicità della motivazione, nella quale sono stati richiamati i punti salienti della sentenza di primo grado e si è argomentato in ordine alla conferma della pena in misura superiore al minimo edittale: ciò significa che la Corte territoriale aveva ben compreso il motivo di appello circa l'entità della pena inflitta a Bona dal Tribunale, che ha commesso un errore di diritto non colto dalla stessa Corte.

In primo grado, infatti, la contestata recidiva era stata applicata solo al coimputato, con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche, riconosciute anche a Bona, per il quale la recidiva è stata esclusa.

Ciononostante, gli imputati sono stati condannati alla medesima pena, essendo rimasta priva di effetto la concessione di dette attenuanti al ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto.

4. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Nel contempo, è stato rimarcato che l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionaie alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nei provvedimento impugnato.Tali principi sono stati poi recepiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, iallow, Rv. 275841; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

5. Nel caso di specie, l'appellante, a fronte di argomentazioni particolarmente puntuali e articolate della sentenza del Tribunale, sia in punto di responsabilità sia in ordine al trattamento sanzionatorio, si era limitato, quanto al primo aspetto, a censurare "il percorso motivazionale nella parte in cui si è inteso comunque ritenere la punibilità del Bona pur a fronte di un percorso probatorio affatto convergente, ma, anzi, assolutamente inconsistente, insufficiente e contraddittorio"; quanto al secondo a sostenere che "la pena ben poteva essere contenuta nei minimi edittali, con concessione di tutti i benefici di legge".

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto l'impugnazione priva di specificità intrinseca (i motivi erano "valevoli per qualsiasi processo") e, a maggior ragione, di specificità estrinseca, non essendosi confrontata, "per contestarli, con gli argomenti sviluppati nella motivazione della sentenza".

La motivazione della ordinanza impugnata non è né mancante né illogica, anche perché non sussiste affatto il denunciato errore "in diritto" circa la quantificazione della pena da parte del Tribunale, che ha determinato per Bona una pena base più alta di quella del coimputato, apportando poi una modesta diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, fornendo una specifica motivazione sul punto.

La difesa ben avrebbe potuto censurare detta motivazione, ma - come detto - ha soltanto espresso una valutazione generica ("si ritiene...") e priva di ogni argomento a sostegno, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento al "minimo della pena" e non già alla diminuzione per le attenuanti generiche, che anche nel ricorso in esame è stata obliterata.

6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2022.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore Pi#ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro GAETA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 luglio 2021 la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con la quale il Tribunale di Parma l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa per il reato di truffa in concorso (sospesa, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen.).2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza per mancanza e illogicità della motivazione, nella quale sono stati richiamati i punti salienti della sentenza di primo grado e si è argomentato in ordine alla conferma della pena in misura superiore al minimo edittale: ciò significa che la Corte territoriale aveva ben compreso il motivo di appello circa l'entità della pena inflitta a Bona dal Tribunale, che ha commesso un errore di diritto non colto dalla stessa Corte. In primo grado, infatti, la contestata recidiva era stata applicata solo al coimputato, con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche, riconosciute anche a Bona, per il quale la recidiva è stata esclusa. Ciononostante, gli imputati sono stati condannati alla medesima pena, essendo rimasta priva di effetto la concessione di dette attenuanti al ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. 4. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel contempo, è stato rimarcato che l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionaie alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nei provvedimento impugnato.Tali principi sono stati poi recepiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, iallow, Rv. 275841; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). 5. Nel caso di specie, l'appellante, a fronte di argomentazioni particolarmente puntuali e articolate della sentenza del Tribunale, sia in punto di responsabilità sia in ordine al trattamento sanzionatorio, si era limitato, quanto al primo aspetto, a censurare "il percorso motivazionale nella parte in cui si è inteso comunque ritenere la punibilità del Bona pur a fronte di un percorso probatorio affatto convergente, ma, anzi, assolutamente inconsistente, insufficiente e contraddittorio"; quanto al secondo a sostenere che "la pena ben poteva essere contenuta nei minimi edittali, con concessione di tutti i benefici di legge". Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto l'impugnazione priva di specificità intrinseca (i motivi erano "valevoli per qualsiasi processo") e, a maggior ragione, di specificità estrinseca, non essendosi confrontata, "per contestarli, con gli argomenti sviluppati nella motivazione della sentenza". La motivazione della ordinanza impugnata non è né mancante né illogica, anche perché non sussiste affatto il denunciato errore "in diritto" circa la quantificazione della pena da parte del Tribunale, che ha determinato per Bona una pena base più alta di quella del coimputato, apportando poi una modesta diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, fornendo una specifica motivazione sul punto. La difesa ben avrebbe potuto censurare detta motivazione, ma - come detto - ha soltanto espresso una valutazione generica ("si ritiene...") e priva di ogni argomento a sostegno, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento al "minimo della pena" e non già alla diminuzione per le attenuanti generiche, che anche nel ricorso in esame è stata obliterata. 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2022. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Pi#ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini , [OSCURATO:PERSONA]
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